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Superbonus 110% post incendi: no se c’è il rimborso dell’assicurazione

Superbonus 110% post incendi: no se c’è il rimborso dell’assicurazioneSuperbonus 110% post incendi: no se c’è il rimborso dell’assicurazione
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Il Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e lavori volti alla riduzione del rischio sismico può essere beneficiato anche per eseguire interventi su un edificio che è stato danneggiato da un incendio o da eventi calamitosi.

Tuttavia, è bene chiarire che sarà possibile detrarre solamente le spese sostenute dal contribuente che, effettivamente, sono rimaste a suo carico e concorrono quindi alla formazione del reddito. Non è possibile invece portare a detrazione eventuali spese sostenute dal contribuente che poi sono state rimborsate dall’assicurazione.

Attenzione però, perché se la somma ricevuta dall’assicurazione è un indennizzo diretto ai danni e non collegabile alle spese legate agli interventi, allora le spese sostenute per gli interventi si potranno considerare rimaste a carico del contribuente e, quindi, ammissibili al Superbonus 110%.

Questo quanto chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 458 del 20 settembre 2022.

Approfondiamo di seguito.

Superbonus 110%: possibile detrarre le spese se c’è l’indennizzo dell’assicurazione?

Nel caso di oggi, l’istante è un Condominio “soggetto alla sorveglianza delle Belle Arti” dove, nel 2021, si è verificato un incendio che ha danneggiato l’ultimo piano, in cui si trovano le mansarde, e il tetto delle stesse mansarde.

Si fa sapere tuttavia che l’edificio era assicurato contro i danni da incendio e, per questo, la compagnia di assicurazione in seguito ai danni ha provveduto a versare un acconto degli indennizzi previsti.

In seguito all’approvazione dell’acconto, non ancora versato, il condominio ha provveduto a proprie spese ad avviare i lavori di rifacimento del tetto che, si precisa, sarà ricostruito con l’utilizzo di nuove tecniche che garantiranno all’edificio un miglioramento dal punto di vista antisismico.

I condomini vorrebbero effettuare inoltre degli interventi, riconducibili a quelli indicati all’art. 16-bis del TUIR, volti alle parti comuni dell’edificio che sono state danneggiate (vani scala e facciate interne), mentre gli inquilini degli ultimi due piani procederanno con la ristrutturazione complessiva delle proprie unità.

A questo proposito, con documentazione integrativa, si rappresenta che il contratto di assicurazione prevede che l’indennizzo versato sia da ritenersi a copertura del risarcimento del danno, e non si configura pertanto come rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell’immobile.

Si precisa tra l’altro che le somme ricevute dall’assicurazione a titolo di acconto riguardano i danni subiti dall’edificio per quanto riguarda le parti comuni. La polizza difatti copre il danno riferibile al fabbricato in generale e non quello subito dai singoli condomini nelle proprie unità, per questo motivo il versamento è stato fatto a favore del condominio.

Ciò posto, l’istante chiede se:

  1. Le spese sostenute per il rifacimento del tetto possano rientrare tra quelle ammesse al Superbonus 110%;
  2. Per i massimali di spesa riferibili alla detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (ovvero il Bonus Ristrutturazioni), in relazione ai lavori di ristrutturazione delle parti comuni (vani scala e facciate interne), si debba moltiplicare il limite di 96.000 euro per le unità che compongono l’edificio;
  3. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione nelle singole unità, sempre in riferimento al Bonus Ristrutturazioni, il massimale di 96.000 euro si debba determinare in maniera proporzionale alla quota di spesa relativa agli interventi nelle parti comuni sulla base dei millesimi di proprietà.

Superbonus 110%: no con rimborso spese, sì con l’indennizzo

L’Agenzia delle Entrate fa presente, innanzitutto, che il Superbonus 110% spetta a condizione che i lavori svolti possano essere ricondotti a quelli “trainaNTI” e “trainaTI” stabiliti dalla normativa.

Si ricorda che è necessario, tra l’altro, che gli interventi di rischio sismico, e la prova del miglioramento in termini di rischio, deve essere asseverata da un professionista abilitato nelle modalità descritte al comma 13 dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

In riferimento alla prima domanda posta dal condominio, ovvero se i lavori sul tetto possano dar diritto al Superbonus 110%, il Fisco ribadisce quanto precisato con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ovvero:

In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.

Il Superbonus 110% difatti è una detrazione che può essere applicata esclusivamente alle spese effettivamente sostenute dal contribuente e rimaste a suo carico. Non spetta invece se le spese sostenute sono state rimborsate e la somma non ha concorso al reddito del contribuente.

Con la stessa Circolare è stato anche chiarito che:

L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

Nel caso presentato dunque, tenendo conto che l’istante riceverà una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti con l’incendio, e non un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie per gli interventi, si ritiene che le spese sostenute possano essere considerate rimaste a carico del contribuente.

Il condominio potrà quindi, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, beneficiare del Superbonus 110% per le spese sostenute per il rifacimento del tetto danneggiato.

Leggi anche: “Superbonus 110%: possibile rimuovere il tetto per costruire locale nuovo?

Bonus Ristrutturazioni: determinazione dei limiti di spesa

In riferimento alle domande successive, riguardanti invece i massimali di spesa legati ai lavori ammissibili al Bonus Ristrutturazioni, l’Agenzia fa presente quanto segue.

Anche qui, si prendono in considerazione alcuni punti chiariti con la Circolare n. 28/E del 2022, ovvero:

  • Il massimale di spesa concesso dall’agevolazione, pari a 96.000 euro, si riferisce al singolo immobile ed è da considerarsi annuale. Nel caso l’immobile avesse più proprietari, e quindi ci siano più soggetti ammessi alla detrazione, il limite deve essere ripartito tra i proprietari in relazione alle spese sostenute da ognuno di essi autonomamente;
  • Qualora l’immobile disponga di pertinenze, le spese per i lavori eventualmente effettuati sulle pertinenze si devono includere nel limite di 96.000 euro, anche se distintamente accatastate;
  • Per quanto riguarda gli edifici condominiali, le spese relative ai lavori sulle parti comuni devono essere considerati dal condomino in maniera autonoma ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
  • Nel caso in cui lo stesso contribuente effettui lavori sia sulle parti comuni che nella propria unità, la detrazione spetta sulla base dei limiti di spesa previsti dalla normativa, che devono essere considerati in maniera distinta per ogni intervento;
  • Qualora lo stesso contribuente sia titolare di più appartamenti, il limite massimo di spesa riferibile ai lavori sulle parti comuni deve essere individuato in maniera autonoma per ciascuna abitazione. In caso di più proprietari della stessa unità abitativa, il limite di spesa e la relativa detrazione spettante vanno suddivisi tra gli stessi.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: chiarimenti su modalità e limiti di spesa

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TAGS: incendio, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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