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Bonus Ristrutturazioni: chiarimenti su modalità e limiti di spesa

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Il Bonus Ristrutturazioni, come sappiamo, concede una detrazione massima del 50% per le spese riferibili agli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia, demolizione-ricostruzione, risparmio energetico e nuove costruzioni.

È possibile beneficiare della detrazione in sede di Dichiarazione dei Redditi, con il recupero di 10 quote di pari importo in 10 anni, oppure scegliendo una delle due opzioni fiscali alternative, la cessione del credito d’imposta o lo sconto immediato in fattura.

Ma, per quanto riguarda le modalità e i limiti di spesa, sul Bonus Ristrutturazioni c’è ancora qualche aspetto da chiarire. Ne parliamo di seguito analizzando una recente risposta ad interpello del Fisco.

Bonus Ristrutturazioni: immobile frazionato, spesa 400 mila euro

L’istante in questione è un soggetto che afferma di essere comproprietario, con i suoi 3 fratelli, di un complesso immobiliare, sul quale nel 2019 sono stati eseguiti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Egli afferma che gli interventi di ristrutturazione hanno portato alla suddivisione del complesso in 4 differenti unità immobiliari, con una spesa totale complessiva pari a 400 mila euro (IVA a parte).

Di questi, dichiara l’istante:

  • Il pagamento di 200 mila euro è avvenuto tramite bonifici bancari al fine di usufruire del Bonus Ristrutturazioni;
  • I restanti 200 mila euro sono stati spesi per la permuta di una parte dell’immobile non interessata dagli interventi edilizi né dalla realizzazione dei 4 appartamenti.

L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se sia possibile beneficiare del Bonus Ristrutturazioni sia per quanto riguarda la prima spesa riferibile agli interventi edilizi, sia per gli altri 200 mila euro spesi per la permuta della parte di immobile non interessata dai lavori.

Il Fisco, con la risposta ad interpello n. 659 del 5 ottobre 2021, ricorda innanzitutto quanto stabilito dalla Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, e poi ribadito dalla Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020.

Ovvero che:

Nel caso di interventi che determinino l’accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della determinazione del suddetto limite, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti”.

Massimale si riferisce alla condizione pre-interventi

In sostanza, si spiega che i massimali di spesa definiti per accedere al Bonus Ristrutturazioni si debbano calcolare con riferimento all’edificio prima che si eseguano gli interventi.

Infatti, per le spese non è rilevante il fatto che, in seguito agli interventi, l’immobile sia stato suddiviso o accorpato. Questo in quanto si deve tenere in considerazione esclusivamente il censimento dell’immobile al Catasto prima dell’esecuzione degli lavori.

Chiarito ciò, in teoria, tale prospettiva dovrebbe consentire all’istante in questione di accedere al Bonus Ristrutturazioni con riferimento alla spesa totale di 400 mila euro, applicabile al complesso immobiliare unico, prima che venisse frazionato.

Il soggetto non ha considerato però che il tetto di spesa massimo concesso dal Bonus Ristrutturazioni è pari a 96.000 euro.

Dunque, facendo riferimento anche solo ai lavori di ristrutturazione che hanno portato alla suddivisione dell’edificio, l’istante afferma di aver sostenuto una spesa pari a 200 mila euro. Cifra che supera già di gran lunga il massimale di spesa del Bonus Ristrutturazioni.

Ciò posto, l’istante potrà beneficiare dell’incentivo per un massimo di 96.000 euro di spesa effettuata. Questo, ovviamente, nel caso in cui risultino rispettati tutti i requisiti necessari per l’accesso al bonus

E, anche a condizione che i bonifici bancari coi quali l’istante afferma di aver pagato, risultino essere anche “parlanti”, e quindi contengano:

  • Causale del versamento;
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Partita IVA o Codice Fiscale del soggetto o della ditta che ha ricevuto il bonifico.

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Autore: Redazione Online

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