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Spese condominiali detraibili nel 730: aliquote 2026, lavori ammessi, inquilino, certificazione dell’amministratore, pagamenti e precompilata.
Le normali rate del condominio non si “scaricano” automaticamente nel 730. Pulizia delle scale, compenso dell’amministratore, portierato, luce comune, acqua, riscaldamento e assicurazione del fabbricato sono costi di gestione: per il proprietario di casa, di regola, non generano una detrazione Irpef.
Una quota condominiale può invece diventare detraibile quando finanzia un intervento che rientra in una specifica agevolazione fiscale, per esempio il recupero edilizio delle parti comuni, la riqualificazione energetica o la riduzione del rischio sismico. Nel 2026 non basta più dire “detrazione del 50%”: per i lavori di recupero e per molti interventi energetici l’aliquota ordinaria è il 36% e sale al 50% solo per il proprietario o titolare di un diritto reale sulla propria abitazione principale.
La domanda corretta, quindi, non è soltanto “questa spesa è ordinaria o straordinaria?”, ma: quale lavoro è stato eseguito, su quale parte dell’edificio, quale bonus lo ammette, chi ha sostenuto la quota e come ha pagato il condominio? Questa guida risponde a tali domande e spiega che cosa controllare nella certificazione dell’amministratore e nella dichiarazione precompilata.
Sommario
La distinzione fondamentale è tra servizi e gestione corrente, normalmente non detraibili, e interventi agevolati sull’edificio. La dicitura usata nel rendiconto non decide da sola il trattamento fiscale: una spesa definita “ordinaria” può essere agevolabile se consiste in manutenzione ordinaria di una parte comune; una spesa chiamata “straordinaria” può non esserlo se manca una norma che riconosce il beneficio.
| Spesa | Detraibile? | Motivo o condizione |
|---|---|---|
| Pulizia, disinfestazione periodica, portierato e amministrazione | Di regola no | Sono servizi di gestione, non interventi edilizi agevolati |
| Luce, acqua, combustibile e consumi degli impianti comuni | Di regola no | Le utenze non diventano detraibili perché ripartite dal condominio |
| Manutenzione periodica dell’ascensore o della caldaia comune | Non automaticamente | Il semplice contratto di assistenza va distinto da riparazioni o opere ammesse a un bonus |
| Tinteggiatura di scale e androne, riparazione di tetto, grondaie o facciata | Può esserlo | La manutenzione ordinaria è ammessa al Bonus ristrutturazione quando riguarda parti comuni residenziali |
| Rifacimento impianti, consolidamento, opere antisismiche o energetiche | Sì, se agevolabili | Servono requisiti tecnici, fiscali e documentali propri dell’incentivo scelto |
| Fondo lavori non ancora pagato all’impresa | Non ancora | Per l’anno fiscale conta il bonifico effettuato dal condominio al fornitore |
| Interessi di mora, sanzioni e spese legali per recuperare quote | No | Non sono costi di realizzazione dell’intervento agevolato |
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Un caso tipico è l’ascensore: il canone mensile di manutenzione e le verifiche periodiche non sono, da soli, una detrazione personale; la sostituzione di componenti, l’adeguamento dell’impianto o l’eliminazione di barriere possono invece rientrare in un incentivo, se sono rispettati i requisiti. Lo stesso vale per il giardino: sfalcio e cura periodica non sono detraibili, mentre un intervento edilizio sulla pavimentazione comune va qualificato separatamente.
La stessa assemblea può approvare opere con regole fiscali diverse. Prima di promettere una percentuale ai condòmini, amministratore e tecnico devono associare ogni voce del computo al corretto incentivo e verificare che non vi sia una sovrapposizione vietata sulla medesima spesa.
L’articolo 16-bis del TUIR ammette, sulle parti comuni di edifici residenziali, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Possono rientrare, per esempio, riparazioni di tetto e facciata, scale e pianerottoli, cancelli, recinzioni, impianti e pavimentazioni comuni.
Il limite ordinario resta di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio, secondo i criteri fiscali applicabili. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali. La guida dedicata alla ristrutturazione condominiale approfondisce assemblea, fondo speciale, millesimi, lavori ammessi e gestione dei morosi; questa pagina resta invece centrata sul riconoscimento della spesa nel 730.
Coibentazione dell’involucro, sostituzione di determinati impianti, pompe di calore, solare termico e altri interventi possono rientrare nell’Ecobonus se rispettano requisiti tecnici e massimali. La tabella ENEA 2026 indica per le spese 2025-2026 aliquote del 50% o del 36% in base al soggetto e all’abitazione principale, anche per gli interventi qualificati sulle parti comuni che fino al 2024 avevano percentuali maggiorate.
Non è sufficiente che un nuovo impianto consumi meno: occorre verificare tecnologia ammessa, caratteristiche dell’edificio, asseverazioni o schede tecniche, modalità di pagamento e comunicazione ENEA. Dal 2025 la sostituzione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non beneficia più dell’Ecobonus.
Gli interventi antisismici hanno regole tecniche specifiche: zona sismica, titolo edilizio, asseverazione e deposito nei tempi corretti sono determinanti. Anche qui nel 2026 la posizione del singolo condòmino incide sull’aliquota applicabile. Non va confusa una generica riparazione con un intervento ammesso al Sismabonus.
La detrazione speciale del 75% per le barriere architettoniche si è conclusa per le nuove spese il 31 dicembre 2025. Nel 2026 ascensori, montascale e opere conformi possono ancora essere valutati nell’ambito del Bonus ristrutturazione con il 50% o il 36%, a seconda del beneficiario. Per lavori più incisivi il tecnico deve individuare il titolo corretto: una CILA, una SCIA o, nei casi previsti, il Permesso di costruire non sono sostituiti dal bonus fiscale.
Anche l’acquisto di mobili destinati alle parti comuni può beneficiare del Bonus mobili quando è collegato a un intervento di recupero che ne costituisce il presupposto. Non si può usare la quota condominiale per arredare il singolo appartamento.
Per le spese di recupero edilizio e riqualificazione energetica pagate nel 2026 dal condominio, la percentuale va verificata per ogni beneficiario. L’edificio non ha un’unica aliquota: due condòmini che partecipano allo stesso rifacimento del tetto possono detrarre percentuali diverse.
| Beneficiario e unità | Aliquota ordinaria 2026 | Condizioni essenziali |
|---|---|---|
| Proprietario o titolare di usufrutto, uso o abitazione; appartamento adibito ad abitazione principale | 50% | Diritto reale, spesa imputata e sostenuta, abitazione principale e requisiti del bonus |
| Proprietario di seconda casa o immobile locato | 36% | Restano necessari tutti gli altri requisiti |
| Inquilino, comodatario o familiare convivente che sostiene realmente la spesa | 36% | Titolo idoneo, pagamento effettivo, corretta attribuzione e documentazione |
| Unità non residenziale in edificio misto | Da verificare | Contano prevalenza residenziale, soggetto, incentivo e natura dell’unità |
Le aliquote indicate descrivono il regime ordinario 2026; interventi o situazioni transitorie particolari richiedono una verifica dedicata.
L’abitazione principale è quella in cui il contribuente dimora abitualmente; non coincide automaticamente con la “prima casa” acquistata con imposte ridotte. Per ottenere il 50% occorre inoltre essere proprietario o titolare di un diritto reale: l’inquilino che sostiene una spesa agevolabile può avere diritto alla detrazione, ma nel 2026 applica normalmente il 36%.
Dal 2025 la precompilata richiede l’aliquota spettante per le spese sulle parti comuni. Il condòmino deve comunicare all’amministratore la destinazione ad abitazione principale entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento affinché il dato possa essere trasmesso; in ogni caso resta suo il compito di controllare che i requisiti siano effettivi.
La detrazione spetta al soggetto ammesso dal bonus che ha realmente sostenuto la quota. Il nome del proprietario nel registro condominiale non risolve ogni caso: possono rilevare usufruttuario, inquilino, comodatario o familiare convivente, ma occorrono titolo, consenso quando richiesto, pagamento e documenti coerenti.
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Richiedi informazioni gratisSe la spesa è sostenuta da un soggetto diverso dal proprietario, è importante informare l’amministratore prima della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nella precompilata l’amministratore indica la tipologia di beneficiario comunicatagli; in assenza di indicazioni, la quota può essere associata al proprietario. Un dato precompilato errato o assente non crea né elimina da solo il diritto: il contribuente può correggerlo, ma deve poter provare tutti i requisiti.
La semplice rifatturazione di oneri accessori all’inquilino non rende detraibili pulizia, consumi o portierato. Se invece il conduttore sostiene una quota per un lavoro agevolato sulle parti comuni, la posizione va impostata prima del pagamento e documentata con particolare attenzione.
Per le parti comuni conta la data in cui l’amministratore, o il condòmino incaricato, esegue il bonifico al fornitore. Non conta l’anno della delibera e non basta che il singolo abbia già versato la rata sul conto del condominio.
Esempio: i condòmini versano il fondo nel dicembre 2026, ma l’impresa viene pagata a gennaio 2027. La spesa fiscale appartiene al 2027 e segue aliquote e condizioni applicabili a quell’anno. Se il condominio paga nel 2026, il singolo può utilizzare la propria quota nella dichiarazione relativa al 2026 purché la versi entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Questo spiega perché una spesa può apparire nel foglio informativo della precompilata come “non utilizzata”: al 31 dicembre la quota individuale risultava non pagata, mancavano dati catastali o l’importo comunicato non coincideva con i bonifici. Se il condòmino salda prima di presentare la dichiarazione e possiede tutti i requisiti, può inserire o correggere il dato dopo aver ottenuto la certificazione aggiornata.
L’amministratore paga impresa e professionisti con il bonifico previsto per l’agevolazione, in modo che banca o Poste applichino la ritenuta. Per il Bonus ristrutturazione il bonifico riporta causale normativa, codice fiscale del condominio, codice fiscale dell’amministratore o del condòmino pagatore e codice fiscale o partita IVA del beneficiario.
Il singolo condòmino versa invece la quota al condominio con la modalità richiesta dall’amministratore: non deve effettuare un secondo bonifico parlante direttamente all’impresa. Confondere i due pagamenti può produrre fatture, ritenute e certificazioni non coerenti.
Se il bonifico presenta un errore, non bisogna improvvisare una correzione in dichiarazione. Va verificato se la ritenuta è stata applicata e se l’errore può essere sanato secondo la prassi fiscale; quando necessario si ripete il pagamento e si restituisce quello precedente.
Il condòmino non deve ricevere necessariamente una copia di ogni fattura intestata al condominio. Per gli interventi sulle parti comuni può utilizzare la certificazione dell’amministratore che attesta di avere adempiuto agli obblighi previsti e indica la somma della quale il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Una certificazione utile dovrebbe permettere di identificare:
L’amministratore conserva verbale, tabella di riparto, fatture, bonifici e documentazione comune; il contribuente conserva certificazione e prova dei propri versamenti. Per lavori energetici o strutturali devono essere presenti anche i documenti tecnici richiesti dal relativo incentivo.
Gli amministratori trasmettono all’Anagrafe tributaria le spese sostenute nell’anno precedente per recupero edilizio e riqualificazione energetica sulle parti comuni, con le quote imputate ai condòmini. Per i dati relativi al 2025, il calendario dell’Agenzia ha fissato la trasmissione al 16 marzo 2026.
Il dato può comparire direttamente nella dichiarazione oppure soltanto nel foglio riepilogativo. Prima di accettarlo bisogna confrontare importo, immobile, beneficiario, anno, numero della rata e aliquota con la certificazione. La presenza nella precompilata non garantisce automaticamente il beneficio; l’assenza non significa necessariamente che sia perduto.
| Controllo | Documento | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Il lavoro rientra in un bonus? | Delibera, contratto, fatture e relazione tecnica | Detrarre una normale spesa di gestione |
| Qual è l’anno fiscale? | Bonifici del condominio ai fornitori | Usare la data della propria rata condominiale |
| Quanto spetta al singolo? | Riparto e certificazione dell’amministratore | Applicare la percentuale all’intera spesa del fabbricato |
| Spetta il 50% o il 36%? | Titolo di possesso e abitazione principale | Usare il 50% indistintamente per tutti |
| La quota è stata pagata? | Estratto conto o ricevute dei versamenti | Detrarre somme non ancora sostenute |
| Il dato precompilato è corretto? | Foglio informativo e certificazione | Accettarlo senza verificare aliquota e beneficiario |
In caso di discordanza, chiedi una certificazione corretta all’amministratore e valuta la modifica con CAF o professionista.
Nei condomìni fino a otto partecipanti la nomina dell’amministratore non è obbligatoria, ma l’agevolazione richiede ugualmente pagamenti e documenti tracciabili. Se il condominio minimo non ha codice fiscale, uno dei condòmini può eseguire il bonifico indicando il proprio codice fiscale; gli altri riportano in dichiarazione il codice fiscale del soggetto che ha pagato per conto del condominio.
Servono almeno una decisione scritta sui lavori, le quote di riparto, fatture, bonifico parlante, prova dei rimborsi al pagatore e documentazione tecnica. L’Agenzia avverte che tali spese possono non essere riconosciute automaticamente nella precompilata: il contribuente deve inserirle dopo avere verificato i requisiti.
La quota fiscale segue la spesa attribuita e realmente sostenuta. Se il condominio ha pagato l’impresa ma il condòmino non ha versato la propria quota, la comunicazione può segnalarla come non pagata. Il contribuente che salda entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno del bonifico condominiale può utilizzare la detrazione se possiede gli altri requisiti e ottiene una certificazione coerente.
Il pagamento successivo a quel termine non consente di spostare liberamente la spesa in un altro anno: la data fiscale resta quella del bonifico del condominio al fornitore. Occorre quindi chiarire tempestivamente con amministratore e consulente come trattare la posizione.
Un condominio paga nel 2026 lavori agevolabili per 80.000 euro. A un proprietario vengono attribuiti 90 millesimi, quindi 7.200 euro. Se l’appartamento è la sua abitazione principale e ricorrono i requisiti per il 50%, la detrazione teorica è 3.600 euro, divisa in dieci rate da 360 euro.
Un altro proprietario con la stessa quota, ma relativo a una seconda casa, applica il 36%: 2.592 euro complessivi, ossia 259,20 euro per ciascuna delle dieci rate. La diversa percentuale non cambia la quota condominiale dovuta: incide soltanto sul beneficio fiscale personale.
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Richiedi informazioni gratisLa detrazione riduce l’Irpef nei limiti dell’imposta dovuta. Se una rata annuale supera l’imposta capiente, la parte eccedente non viene normalmente rimborsata né recuperata negli anni successivi. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro vanno considerati anche i limiti generali alle detrazioni introdotti dall’articolo 16-ter del TUIR.
No. La rata comprende spesso servizi, consumi e amministrazione non detraibili. Si può detrarre soltanto la parte riferita a un intervento ammesso da una specifica agevolazione.
No. “Straordinaria” è una classificazione contabile o civilistica, non una garanzia fiscale. Devono essere verificati lavoro, parte comune, beneficiario, pagamento e documenti.
Può rientrare nel Bonus ristrutturazione, a differenza della manutenzione ordinaria eseguita soltanto nella singola abitazione. Non vi rientrano però i normali servizi di gestione.
No. Il 50% spetta al proprietario o titolare di diritto reale per l’unità adibita ad abitazione principale; negli altri casi l’aliquota ordinaria è normalmente il 36%.
Può farlo se è ammesso dal bonus, sostiene realmente la spesa e dispone di titolo e documentazione coerenti. Nel 2026, non essendo titolare di diritto reale, applica normalmente il 36%.
Il singolo può utilizzare la certificazione dell’amministratore che attesta gli adempimenti e la somma detraibile. È comunque opportuno poter accedere alla documentazione comune in caso di incongruenze.
Per individuare l’anno della spesa conta il bonifico del condominio al fornitore. La propria quota deve poi essere versata entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.
No. Può essere inserita se il contribuente possiede tutti i requisiti e la documentazione. Prima bisogna capire perché il dato manca o risulta non utilizzato.
No. Il semplice accantonamento non determina l’anno fiscale; rileva il pagamento effettuato dal condominio all’impresa o al professionista.
Sì, purché decisione, riparto, fatture, bonifico e versamenti siano documentati. Se manca il codice fiscale del condominio, si usa quello del condòmino incaricato del pagamento secondo le istruzioni fiscali.
Le regole fiscali possono cambiare e la certificazione condominiale non sostituisce il controllo della posizione personale. In presenza di più beneficiari, lavori iniziati in anni precedenti, unità non residenziali, vendita dell’appartamento o dati discordanti nella precompilata è prudente far verificare la pratica da CAF o professionista.
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