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Il decreto Superbonus diventa legge: tutto ciò che devi sapere sulle novità

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Ultimo Aggiornamento:

Il decreto Superbonus è stato convertito in legge con 94 voti a favore, 72 contrari e due astenuti al Senato. Il provvedimento prevede una serie di modifiche e aggiornamenti al Dl 11/2023, che riguardano principalmente la cessione dei crediti, i tempi di realizzazione degli interventi edilizi e le condizioni per usufruire del superbonus 110%.

Questa nuova misura offre numerose opportunità per i cittadini italiani e introduce diverse novità nel settore dell’edilizia. In questo articolo esamineremo nel dettaglio tutte le modifiche apportate dal decreto, concentrandoci sulle eccezioni e sulle opportunità offerte ai consumatori.

Per le abitazioni unifamiliari, proroga di sei mesi

La scadenza per beneficiare del 110% di agevolazioni fiscali per le spese sostenute dalle persone fisiche in relazione agli interventi realizzati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate in complessi plurifamiliari, purché funzionalmente indipendenti e con uno o più ingressi autonomi dall’esterno, destinati all’alloggio di un unico nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), è stata posticipata dal 31 marzo al 30 settembre 2023.

Tuttavia, è necessario che, entro il 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori corrispondenti ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Trasformazione dei crediti eccedenti in Buoni del Tesoro

Le banche, gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative che non dispongono di ulteriore capacità fiscale per utilizzare i crediti acquisiti, potranno impiegarli nella sottoscrizione di Buoni del Tesoro Pluriennali (BTP), con una durata di almeno dieci anni, fino al 10% della quota annuale eccedente i crediti derivanti dal superbonus già compensati.

Tale opzione, applicabile ai crediti relativi a interventi le cui spese sono state sostenute fino al 31 dicembre 2022, sarà disponibile per le emissioni di Buoni del Tesoro effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Nuovi documenti per scongiurare la responsabilità solidale

Oltre a quelli già previsti dal testo originale del decreto, sono stati introdotti nuovi documenti che, se posseduti, esonerano il cessionario dalla partecipazione alla violazione e, di conseguenza, dalla responsabilità solidale con il fornitore che ha applicato lo sconto. Si tratta della documentazione stabilita dal decreto MIT 329/2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico e del contratto di appalto firmato tra l’ente che ha eseguito i lavori e il committente.

Inoltre, per l’acquisto di crediti da parte di una banca o di un’altra società appartenente allo stesso gruppo, quando questa attesta il possesso della documentazione richiesta dalla normativa, l’esenzione dalla responsabilità solidale viene estesa a tutti i cessionari, mentre inizialmente era prevista solamente per i correntisti non consumatori o utenti.

Esenzioni allo stop per le opzioni di sconto e cessione

L’articolo 2 del decreto prevede il divieto di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a partire dal 17 febbraio 2023. Tuttavia, oltre alle ipotesi già contemplate nella versione iniziale del decreto, sono state “salvate” le seguenti situazioni:

  1. gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020)
  2. limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi del superbonus inclusi nei piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana, purché tali piani presentino dettagli attuabili tramite titoli semplificati e siano approvati dai comuni al 17 febbraio 2023, contribuendo alla riduzione del consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici
  3. gli interventi che non richiedono un titolo abilitativo e i cui lavori non sono iniziati al 17 febbraio 2023, a condizione che sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore
  4. gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir), quelli riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi provvedono all’alienazione o assegnazione dell’immobile (comma 3 del citato articolo 16-bis), nonché gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013). Tale disposizione sostituisce quella originariamente presente nel decreto, che subordinava la deroga allo stop per le opzioni, invece che alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori, alla registrazione del preliminare o alla stipula del contratto di compravendita
  5. le opzioni esercitate da istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti con finalità sociali analoghe, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati a edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

Condizioni per la detraibilità delle spese

Al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire o ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, sono state precisate alcune condizioni:

  1. Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base agli stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo.
  2. Ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo.
  3. È possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.
  4. Riguardo alla norma che prevede, per i lavori di importo superiore a 516mila euro in relazione ai quali si intende accedere al superbonus del 110%, che le imprese esecutrici debbano essere in possesso della “qualificazione Soa” o documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione (articolo 10-bis, Dl 21/2022), è sufficiente che tale condizione, per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022, risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023. La soglia di 516mila euro, inoltre, va calcolata singolarmente per ciascun contratto di appalto e per ciascun contratto di subappalto. Infine, il citato articolo 10-bis non si applica alle agevolazioni per l’acquisto di immobili, poiché la norma si riferisce alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori.

Orizzonte temporale più ampio per l’utilizzo delle agevolazioni

Ai cessionari viene concesso più tempo per fruire dei crediti d’imposta legati al superbonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. La possibilità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Si tratta, di fatto, dell’estensione di una disposizione già prevista dal “decreto Aiuti quater” per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022 e relative, esclusivamente, al superbonus (articolo 9, comma 4, Dl 176/2022).

La detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo (anziché le canoniche quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023. Questa opzione, utile per i contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024. L’opzione è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, ovvero quella da presentare quest’anno.

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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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