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Rifacimento solaio con o senza modifiche: detrazioni dal 50% al 110%

Rifacimento solaio con o senza modifiche: detrazioni dal 50% al 110%Rifacimento solaio con o senza modifiche: detrazioni dal 50% al 110%
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Esistono diversi bonus casa che ammettono tra gli interventi agevolabili la possibilità di provvedere al rifacimento del solaio, con o senza modifiche.

È possibile, tra l’altro, realizzare anche lavori di coibentazione, ovvero di isolamento termico, che riguardino le coperture, i pavimenti, i sottotetti e anche il solaio.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Solaio: che cos’è e quali tipologie esistono

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Rifacimento solaio: manutenzione straordinaria, detrazione 50%

Il rifacimento del solaio è un lavoro che rientra nella categoria della manutenzione straordinaria, sulla base delle definizioni stabilite dal Testo Unico per l’Edilizia all’art. 3.

I lavori di manutenzione straordinaria su immobili abitativi sono ammissibili al Bonus Ristrutturazione nella misura del 50% delle spese sostenute, con limite massimo pari a 96.000 euro.

Approfondisci: Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

Nell’ottica degli interventi relativi al solaio è possibile conseguire diversi lavori, come ad esempio:

  • La sostituzione di solai interpiano, senza apportare modifiche alle quote d’imposta;
  • La sostituzione di solai di copertura, anche con l’impiego di materiali diversi da quelli preesistenti;
  • Il rifacimento dei vespai (noti anche come “solai controterra”). Si tratta del solaio posto direttamente sopra alle fondazioni dell’edificio.

È possibile, tra l’altro, realizzare opere di:

  • Realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
  • Consolidamento delle strutture di fondazione e di quelle in elevazione.
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Bonus Ristrutturazione: lavori di messa in sicurezza dell’immobile

Il Bonus Ristrutturazione ammette la possibilità di provvedere al rifacimento del solaio anche nell’ambito dei lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche, sempre nelle abitazioni.

Sono compresi in questa categoria tutti quei lavori mirati alla messa in sicurezza statica (specialmente nelle parti strutturali), degli edifici e delle singole unità immobiliari.

È possibile in questo caso procedere con la totale demolizione e ricostruzione dell’immobile, anche con ampliamento, se i lavori possono essere ricondotti alla categoria della “ristrutturazione edilizia” e non rientrano nella “nuova costruzione”.

La categoria dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza statica, tuttavia, ammette anche molti altri interventi di entità minore, definiti “di riparazione o locali” (approfondisci qui).

Nello specifico, si tratta di interventi che non interessano l’intera struttura, ma solo specifici elementi strutturali, che vengono condotti sempre al fine di rendere l’immobile più sicuro dal punto di vista statico e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.

Con Parere n. 3 del 7 aprile 2021, prot. n. 3600, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM n. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate, ha chiarito che possono essere ammessi al Bonus Ristrutturazione come interventi di “riparazione o locali” – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti tipologie:

  1. Interventi sugli orizzontamenti (coperture, solai e solai controterra), o su loro porzioni, che siano mirati ad incrementare la sicurezza statica, ad esempio, al fine di:
    • Aumentare la capacità portante;
    • Ridurre i pesi;
    • Eliminare le spinte applicate alle strutture verticali;
    • Migliorare l’azione di ritegno delle murature;
    • Riparare, integrare o sostituire elementi della copertura.
  1. Interventi volti alla riparazione e al ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali (in muratura, calcestruzzo armato o acciaio) che siano ammalorati per umidità, esposizione, invecchiamento, disgregazione, ecc.;
  2. Interventi mirati a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, come ad esempio:
    • L’inserimento di catene e tiranti negli edifici in muratura;
    • Il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in cemento armato;
    • La cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne (o loro porzioni), per migliorare la duttilità;
    • Il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura in cemento armato per evitarne il ribaltamento;
    • Il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come i camini, i parapetti, i controsoffitti, ecc., inclusi i vincoli e gli ancoraggi alla struttura principale.
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Ecobonus e Superbonus per riduzione trasmittanza termica

Anche l’Ecobonus concede la possibilità di realizzare interventi di rifacimento dei solai e delle coperture, che, in questo caso, dovranno essere finalizzati alla coibentazione, ovvero a ridurre la trasmittanza termica dell’immobile.

Si tratta di quei lavori agevolabili che interessano gli involucri degli edifici esistenti, che siano singole unità o edifici condominiali. In questo caso, sono ammessi gli immobili abitativi e quelli non abitativi.

È possibile in particolare procedere con la coibentazione delle superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, verso locali non riscaldati o anche controterra. Tali superfici possono essere:

  • Strutture opache verticali (generalmente pareti esterne);
  • Strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti e solai);
  • Finestre comprensive di infissi.

Al fine di ridurre la trasmittanza termica, possono essere ammesse alle spese agevolabili:

  • La fornitura e messa in opera dei materiali coibenti;
  • La fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche per realizzare ulteriori opere murarie a ridosso di quelle esistenti;
  • La totale demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.

Gli stessi interventi possono essere conseguiti anche con le detrazioni maggiorate al 90% o al 110% concesse dal Superbonus.

Gli interventi all’involucro possono riguardare in questo caso anche le superfici inclinate e, tra l’altro, si tratta di un lavoro trainaNTE per il maxi-incentivo.

Per quanto attiene l’usufrutto del Superbonus, l’ENEA ha chiarito tempo fa che si può procedere anche con la coibentazione del tetto che separa i vani non riscaldati dall’esterno.

L’intervento è ammesso tuttavia solo se non si procede contemporaneamente anche a coibentare il solaio sottostante.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% per tetti non riscaldati: tutti i chiarimenti dall’ENEA



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TAGS: rifacimento solaio, solaio

Autore: Redazione Online

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