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Acquisto Casa impatriati: imponibile 50% per altri 5 anni, ecco come

Acquisto Casa impatriati: imponibile 50% per altri 5 anni, ecco comeAcquisto Casa impatriati: imponibile 50% per altri 5 anni, ecco come
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L’agevolazione dedicata all’acquisto di una casa per gli impatriati in Italia è una misura concessa a favore dei lavoratori che trasferiscono o hanno trasferito la propria residenza in territorio italiano. È stata introdotta dall’art. 16 del D.lgs. 147 del 14 settembre 2015.

Si tratta di uno speciale regime di tassazione agevolato a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia. L’incentivo consiste nella possibilità di ridurre il reddito imponibile complessivo su cui calcolare le imposte dovute.

L’agevolazione spetta per un periodo pari a 5 anni, ma è possibile ottenerne il rinnovo per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti, come appunto l’acquisto di una casa. La Legge di Bilancio 2021 tra l’altro, ha esteso anche a favore di ulteriori beneficiari la possibilità di fruire della proroga.

Approfondiamo di seguito.

Acquisto Casa per impatriati: chi ha diritto alla proroga?

Il Bonus a favore dei lavoratori impatriati spetta appunto ai cittadini che trasferiscono la propria residenza in territorio italiano.

Possono usufruirne i lavoratori che:

  1. Nel corso dei due periodi d’imposta che precedono il trasferimento sono stati residenti in uno Stato estero, e sono:
    • Iscritti all’AIRE;
    • Non iscritti all’AIRE, purché nel corso degli ultimi due periodi d’imposta abbiano risieduto in uno Stato estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
  1. Si impegnano, per i due periodi d’imposta seguenti al trasferimento, a mantenere la residenza in Italia.
  2. Svolgono la propria attività lavorativa prevalentemente in territorio italiano.

In sostanza, chi dispone dei requisiti elencati, può beneficiare di una consistente riduzione nel calcolo per la formazione del reddito imponibile. È dedicato sia a chi produce reddito da lavoro dipendente (o simile), sia ai lavoratori autonomi.

Il reddito prodotto in Italia dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in territorio italiano concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo per il:

  • 10% dell’ammontare prodotto, se ci si traferisce in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
  • 30% dell’ammontare prodotto, se ci si trasferisce in una delle altre regioni italiane.

L’agevolazione, come detto, ha una durata pari a 5 periodi d’imposta. Può essere però estesa per altri 5 periodi d’imposta se:

  • Il lavoratore ha uno o più figli minorenni, o anche maggiorenni a carico;
  • Il lavoratore provvede all’acquisto di una casa a destinazione d’uso residenziale (anche se non è la Prima Casa), in seguito al trasferimento della residenza oppure nei 12 mesi che precedono il trasferimento.

Per quanto riguarda il periodo di prolungamento di ulteriori 5 anni, i redditi agevolati concorreranno alla formazione dell’imponibile per il:

  • 10%, se il lavoratore ha 3 o più figli, minorenni oppure maggiorenni a carico;
  • 50%, per tutti gli altri beneficiari.

Legge di Bilancio 2021: rinnovo 5 anni esteso ad altri beneficiari

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso – a favore dei lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e che, per la data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiare del regime agevolato – la possibilità di fare richiesta per la proroga di ulteriori 5 periodi d’imposta.

La possibilità di richiedere l’allungamento viene disposta a favore di tutti gli impatriati che sono interessati dal periodo di riferimento citato, e che provvedano al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.

Il versamento è pari al 10% se il lavoratore, al momento della richiesta di prolungamento:

  • Ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
  • Ha provveduto all’acquisto di una casa in territorio italiano in seguito al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti il trasferimento;
  • Provvede all’acquisto di una casa in territorio italiano entro 18 mesi dalla richiesta di prolungamento.

Il versamento è dovuto nella misura del 5% dei redditi prodotti nel periodo d’imposta precedente, se il lavoratore, al momento della richiesta di prolungamento:

  • Ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo;
  • Ha provveduto all’acquisto di una casa in territorio italiano in seguito al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti il trasferimento;
  • Provvede all’acquisto di una casa in territorio italiano entro 18 mesi dalla richiesta di prolungamento.

Viene precisato tra l’altro che – in entrambi i casi (5% o 10%) – la casa può essere acquistata dallo stesso lavoratore impatriato, ma anche dal coniuge, dal convivente oppure dai figli. Il prolungamento di 5 anni spetta anche nel caso l’acquisto della casa avvenisse in comproprietà.

Versamento entro il 30 giugno: richiesta per i dipendenti

Il versamento deve avvenire tramite Modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si conclude il primo periodo di fruizione (primi 5 anni) del regime agevolato.

In seguito al versamento, i lavoratori dipendenti dovranno trasmettere una richiesta scritta al proprio datore di lavoro in cui richiedono la possibilità di fruire del prolungamento dell’agevolazione.

La richiesta deve contenere:

  • Nome, cognome, data di nascita, Codice Fiscale;
  • L’indicazione in cui si dichiara di aver trasferito la propria residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
  • L’indicazione in cui si dichiara di risiedere ancora in Italia al momento della presentazione della richiesta in oggetto;
  • L’impegno a comunicare al proprio datore di lavoro ogni eventuale variazione in merito alla residenza o al domicilio;
  • I dati identificativi dell’immobile acquistato con la data di acquisto (se il lavoratore ha già provveduto all’acquisto della casa);
  • L’impegno ad acquistare un immobile residenziale entro 18 mesi dalla richiesta di prolungamento dell’agevolazione (se il lavoratore non ha ancora acquistato la casa);
  • Il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, per la data di effettuazione del versamento;
  • L’indicazione dell’anno in cui il lavoratore ha fruito per la prima volta del regime agevolato per gli impatriati;
  • L’ammontare dei redditi (da lavoro dipendente e eventualmente anche autonomo) prodotti in Italia in riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in cui si trasmette la richiesta di prolungamento di 5 anni;
  • Gli estremi legati al versamento effettuato.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa per non residenti: come funziona, quali condizioni

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TAGS: acquisto casa, bonus, casa

Autore: Redazione Online

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