Edilizia.com
Edilizia.com

Assemblea condominiale: se l’avviso non arriva la delibera è annullabile

Una sentenza del Tribunale di Palermo ha annullato una delibera condominiale per mancata corretta convocazione, ribadendo l’obbligo dell’amministratore di verificare la residenza reale dei condomini.

Assemblea condominiale: se l’avviso non arriva la delibera è annullabile Assemblea condominiale: se l’avviso non arriva la delibera è annullabile
Ultimo Aggiornamento:

In un condominio, ogni passaggio formale ha un peso decisivo, soprattutto quando si parla di assemblee e delibere che comportano obblighi economici per i proprietari. La recente sentenza del Tribunale di Palermo ha riportato sotto i riflettori una questione cruciale per tutti i condomini e gli amministratori: cosa succede se un condomino non viene correttamente convocato all’assemblea?

E se la comunicazione finisce nelle mani sbagliate? Il caso in esame ha dimostrato che anche un errore apparentemente “minimo” nella comunicazione può avere conseguenze rilevanti, fino ad annullare una delibera intera e bloccare richieste di pagamento.

Ma in quali casi una delibera può essere impugnata? Quali obblighi ha davvero un amministratore nella gestione delle comunicazioni ai condomini? E cosa deve fare chi scopre tardi una decisione già presa?

Continua a leggere per scoprire cosa ha stabilito il giudice e quali sono i rischi reali per chi sottovaluta l’importanza della convocazione.

Advertisement - Pubblicità

Il caso concreto: una delibera approvata senza il consenso del proprietario

La controversia nasce da una delibera assembleare con cui un condominio aveva approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2021 e il preventivo per il 2023. L’assemblea, tuttavia, si era svolta senza che uno dei condomini risultasse presente o anche solo informato. Solo mesi dopo, quel condomino ha scoperto l’esistenza della delibera – e dei relativi obblighi economici – attraverso un decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento delle quote condominiali.

Sorprendentemente, quell’avviso di convocazione, così come la comunicazione dell’esito dell’assemblea, erano stati indirizzati a un luogo in cui il proprietario non risiedeva più da tempo. Le lettere erano state ritirate da un familiare non convivente, non autorizzato formalmente a ricevere posta per conto suo. Nonostante questo, il condominio ha ritenuto valida la procedura, sostenendo che l’invio fosse stato comunque effettuato.

Questa catena di errori ha portato il giudice a porsi una domanda essenziale: è sufficiente inviare una raccomandata a un vecchio indirizzo per ritenere correttamente convocato un condomino?

Leggi anche: Convocazione assemblea condominiale: whatsApp, e-mail ed SMS non bastano

Advertisement - Pubblicità

La difesa del condominio e l’errore dell’amministratore

Il condominio ha provato a sostenere la legittimità della convocazione, presentando come prova le ricevute postali delle raccomandate inviate prima dell’assemblea. Tuttavia, dalle risultanze processuali è emerso che tali comunicazioni erano state spedite a un indirizzo non aggiornato e, cosa ancor più grave, ritirate da una persona terza, senza alcun titolo o autorizzazione specifica a rappresentare il destinatario.

Si trattava infatti di un familiare non convivente, che risultava residente nello stesso stabile ma non titolare di alcun diritto sull’immobile.

Il Tribunale ha rilevato un’omissione significativa da parte dell’amministratore condominiale, che non si è premurato di verificare l’effettiva residenza del condomino né ha aggiornato l’anagrafe condominiale come previsto dalla legge. La mancata comunicazione non è stata quindi un semplice errore di forma, ma una vera e propria violazione dell’obbligo di diligenza previsto dal mandato amministrativo.

Un dettaglio cruciale emerso durante il giudizio è che il proprietario dell’unità abitativa risultava residente in un’altra città da oltre due anni, circostanza che poteva essere facilmente verificata tramite i registri pubblici.

Leggi anche: L’assemblea condominiale: la guida alle norme e alla convocazione

Advertisement - Pubblicità

Quando la delibera è annullabile: il principio giuridico applicato

Il Tribunale di Palermo, con una motivazione precisa e ben argomentata, ha richiamato uno dei principi cardine del diritto condominiale: la differenza tra nullità e annullabilità di una delibera assembleare. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata, tra cui la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 4806/2005, le delibere condominiali sono nulle solo quando violano principi fondamentali, ad esempio se hanno un oggetto illecito, esorbitano dalle competenze dell’assemblea o ledono diritti individuali dei singoli condomini in modo assoluto.

Diversamente, la mancata o irregolare convocazione di un condomino è una violazione del procedimento, e comporta l’annullabilità, non la nullità della delibera. In concreto, la delibera rimane formalmente valida ma può essere impugnata entro 30 giorni, come previsto dall’art. 1137 del Codice Civile. Ma attenzione: questo termine non decorre automaticamente dalla data dell’assemblea, bensì:

  • per i condomini presenti o dissenzienti, dal momento dell’approvazione della delibera;
  • per i condomini assenti, dalla comunicazione dell’atto.

Nel caso affrontato dal Tribunale, il condomino non era stato correttamente convocato, né aveva ricevuto in modo valido il verbale della riunione. La comunicazione era infatti giunta a una persona terza, senza alcun legame giuridico con l’interessato. La conseguente mancanza di conoscenza effettiva della delibera ha reso tempestiva l’impugnazione proposta solo dopo mesi, poiché è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine legale.

Il giudice ha quindi annullato la delibera, sottolineando che la presunzione di conoscenza non può basarsi su una raccomandata ritirata da soggetto non autorizzato, né può fondarsi su una semplice prassi dell’amministratore. È compito di quest’ultimo – come più volte ribadito anche dalla Cassazione – accertarsi con diligenza della corretta residenza dei condomini.

Leggi anche: Guida su come impugnare una delibera condominiale

Advertisement - Pubblicità

Gli obblighi dell’amministratore: anagrafe condominiale e diligenza

Uno dei punti più rilevanti emersi dalla sentenza riguarda le responsabilità dell’amministratore di condominio. Troppo spesso, infatti, si ritiene che sia sufficiente inviare le comunicazioni agli indirizzi “storici” presenti negli archivi, senza verificare se il destinatario risieda ancora lì o se vi siano state variazioni nella titolarità dell’immobile. Ma la legge impone ben altro.

L’art. 1130 del Codice Civile, al comma 1 n. 6, prevede che l’amministratore debba curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, raccogliendo e aggiornando i dati dei condomini, inclusi quelli relativi alla residenza e al domicilio. Questo obbligo non è meramente burocratico, ma rappresenta una garanzia essenziale per il corretto funzionamento del condominio e per la validità delle comunicazioni ufficiali.

Nel caso in questione, l’amministratore non ha verificato dove risiedesse realmente il proprietario, né ha chiesto un aggiornamento dei dati anagrafici, come invece è tenuto a fare per legge. Ha inviato gli avvisi a un indirizzo non aggiornato, dove risultava residente una familiare che, seppur presente fisicamente nello stesso stabile, non aveva alcuna legittimazione a ricevere comunicazioni formali.

Il giudice ha rimarcato che l’amministratore, in quanto mandatario dei condomini, è tenuto ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.). Questo significa che non può limitarsi a gestire passivamente i dati ricevuti, ma deve attivamente verificare eventuali cambiamenti, anche accedendo agli uffici pubblici o chiedendo esplicitamente informazioni ai condomini. La mancata osservanza di tali obblighi costituisce un comportamento negligente, con effetti giuridici concreti, come l’annullamento delle delibere viziati da errori comunicativi.

Advertisement - Pubblicità

Le conseguenze della sentenza: delibera annullata e condominio condannato alle spese

La decisione del Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2147/2025 non lascia spazio a dubbi: la delibera assembleare del 10 ottobre 2022, con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo del 2021 e il preventivo per il 2023, è stata annullata. La ragione è chiara: la mancata convocazione del condomino ha viziato la legittimità dell’assemblea. Non avendo ricevuto in modo valido né l’avviso né il verbale, il proprietario non poteva dirsi consapevole della delibera e, quindi, non era decaduto dal diritto di impugnazione.

La sentenza ha anche stabilito che tutte le ulteriori contestazioni sollevate dall’attore sono assorbite, cioè non necessarie ai fini della decisione, in quanto il vizio formale già individuato era sufficiente ad annullare l’intera delibera nella parte impugnata.

In aggiunta, il Tribunale ha condannato il condominio al rimborso delle spese legali, calcolate secondo i parametri ministeriali in base al valore della causa e all’attività svolta. Una somma non trascurabile che, salvo diversa delibera, ricadrà ora su tutti i condomini, evidenziando ancora una volta quanto un errore procedurale possa avere ricadute economiche collettive.

Questo caso rappresenta un campanello d’allarme per tutti gli amministratori: trascurare l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale o sottovalutare l’importanza della corretta comunicazione può compromettere non solo la validità delle delibere, ma anche esporre il condominio a contenziosi evitabili.



Richiedi informazioni per Condomini, Leggi e Normative, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Decreto ingiuntivo e lavori difettosi: il condomino deve pagare comunque?Decreto ingiuntivo e lavori difettosi: il condomino deve pagare comunque?

Decreto ingiuntivo e lavori difettosi: il condomino deve pagare comunque?

29/05/2025 09:40 - La sentenza chiarisce che senza impugnazione formale, la delibera condominiale resta valida. L’opposizione al decreto ingiuntivo è inammissibile se non accompagnata da azione riconvenzionale tempestiva.
Quando la SCIA non basta: ascensore condominiale bloccatoQuando la SCIA non basta: ascensore condominiale bloccato

Quando la SCIA non basta: ascensore condominiale bloccato

21/05/2025 09:22 - Una SCIA incompleta per la costruzione di un ascensore condominiale viene respinta. [..]
TAGS: amministratore condominio, anagrafe condominiale, annullabilità delibera, convocazione assemblea, delibera condominiale, diritto condominiale, nullità delibera, oneri condominiali, sentenza condominio, Tribunale Palermo

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

Leggi tutti i miei articoli | Visita il mio profilo Linkedin

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!