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Cappotto termico: il piano regolatore del comune può vietarlo?

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Nel panorama urbanistico ed edilizio italiano, la questione dell’installazione di cappotti termici su edifici esistenti ha generato dibattiti e controversie, specialmente quando tali interventi sembrano entrare in conflitto con le normative locali di pianificazione territoriale.

Un recente verdetto del Tar Lombardia ha, tuttavia, gettato luce sulla priorità che deve essere data agli obiettivi di risparmio energetico rispetto alle limitazioni imposte dai piani regolatori comunali. La sentenza n. 215 del 03 marzo 2022 segna un punto di svolta importante, evidenziando come la legge superiore orientata alla sostenibilità energetica possa prevalere su regolamentazioni locali meno aggiornate.

Questo articolo esplora le implicazioni di tale decisione, delineando un futuro in cui l’efficienza energetica potrebbe avere la meglio su restrizioni urbanistiche datate.

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Il caso di studio: una battaglia legale per l’efficienza energetica

Nel cuore della Lombardia, una proprietaria di immobile si è trovata a fronteggiare l’ordinanza del suo Comune, che le intimava la rimozione di un cappotto termico appena installato sulla facciata del suo edificio. Il Comune considerava tale intervento una ristrutturazione edilizia non autorizzata, in violazione delle normative locali di pianificazione territoriale.

La situazione si complicava ulteriormente con l’assunzione che l’aggiunta del cappotto termico potesse influenzare le distanze regolamentari tra edifici, richiedendo così il consenso dei proprietari degli immobili adiacenti.

In risposta, la proprietaria decide di impugnare l’ordinanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, innescando una disputa legale che avrebbe testato i confini tra la regolamentazione urbanistica locale e le esigenze di sostenibilità energetica su scala nazionale.

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Questo episodio solleva interrogativi cruciali: può un intervento mirato al miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio essere ostacolato da normative locali obsolete? E in che modo le leggi superiori relative al risparmio energetico si integrano o prevalgono sulle pianificazioni urbanistiche comunali?

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La risoluzione del TAR Lombardia

La sentenza del TAR Lombardia (sentenza n. 215 del 03 marzo 2022) ha chiarito in maniera inequivocabile che gli interventi di isolamento termico, come l’installazione di un cappotto termico, rientrano nella categoria di manutenzione straordinaria. Ciò significa che possono essere avviati con una semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), senza necessità di permessi edilizi più complessi.

Approfondisci: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) – A cosa serve, come si presenta e i costi

Questa decisione poggia sull’articolo 119 del Decreto Rilancio, modificato dal Decreto Semplificazioni bis, che eleva la priorità degli interventi di efficienza energetica rispetto alle restrizioni imposte da regolamenti urbanistici locali.

Il TAR ha sottolineato che la legislazione nazionale, focalizzata sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, deve prevalere su normative locali meno aggiornate che non tengono conto dell’urgenza climatica attuale. Inoltre, il decreto specifica che tali interventi non influenzano il calcolo delle distanze legali tra edifici, rimuovendo un ostacolo significativo all’adozione di soluzioni per l’isolamento termico.

Questa pronuncia non solo rappresenta una vittoria per la proprietaria dell’immobile ma segna anche un importante precedente legale che potrebbe facilitare futuri interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti in tutta Italia. Evidenzia la crescente necessità di armonizzare le politiche urbanistiche locali con gli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra.

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Oltre il caso: controllo dei titoli abilitativi e rapporti tra privati

L’ultimo nodo della vicenda riguarda il ruolo dell’amministrazione comunale nel controllo dei titoli abilitativi, come la CILA. La sentenza ribadisce che, per attività di manutenzione straordinaria come l’installazione di un cappotto termico, non compete al Comune un controllo preventivo sull’ammissibilità dell’intervento. Ciò sottolinea un principio fondamentale: l’autodichiarazione del cittadino assume un ruolo centrale, riservando all’ente locale un potere di verifica a posteriori sulla conformità dei lavori alle normative vigenti.

Leggi anche: I lavori edili eseguibili senza CILA

Questa interpretazione rafforza l’idea che, in materia di efficienza energetica e sostenibilità, si debba procedere con un approccio più flessibile e incentrato sull’autoregolamentazione, pur sempre nel rispetto delle leggi.

La sentenza del TAR Lombardia rappresenta, dunque, un importante punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore edilizio e per le amministrazioni locali, indicando una direzione chiara verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale come priorità anche nel rispetto delle norme urbanistiche.



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TAGS: Cappotto termico, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, Decreto Rilancio, efficienza energetica, Manutenzione straordinaria, normative urbanistiche, pianificazione territoriale, risparmio energetico, Sentenza TAR Lombardia, sostenibilità ambientale

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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