Nel 2026 il cappotto termico e la coibentazione delle superfici opache possono accedere all’Ecobonus con aliquota del 50% se la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per l’abitazione principale; negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%. Per il 2027 le percentuali previste scendono rispettivamente al 36% e al 30%.

Il bonus non spetta però per la sola posa di un pannello isolante. Edificio, superficie, trasmittanza finale, documenti, pagamento e invio ENEA devono rispettare le regole applicabili alla data dei lavori. Questa guida è dedicata all’incentivo; per materiali, spessori, costi e posa è disponibile la guida generale sul cappotto termico.

Aliquote Ecobonus per il cappotto nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per un altro anno le percentuali applicate nel 2025. L’aliquota maggiorata non dipende dal fatto che il lavoro sia “energetico”, ma dalla combinazione tra titolo del beneficiario e uso dell’unità.

Spesa Aliquota ordinaria Proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale
2026 36% 50%
2027 30% 36%

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali. Su una spesa ammissibile di 30.000 euro sostenuta nel 2026, il beneficio teorico è 15.000 euro al 50% oppure 10.800 euro al 36%, quindi 1.500 o 1.080 euro all’anno. Il contribuente deve avere imposta sufficiente ad assorbire la rata.

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Chi può ottenere il 50%

Per l’aliquota del 50% devono ricorrere congiuntamente la titolarità della spesa, la proprietà o un diritto reale di godimento e la destinazione dell’unità ad abitazione principale. Inquilini, comodatari e familiari conviventi possono accedere all’Ecobonus ordinario quando rispettano i requisiti, ma non ottengono per questa sola qualità l’aliquota maggiorata riservata al proprietario o titolare di diritto reale.

Nei lavori sulle parti comuni il requisito viene valutato per ogni condomino. La stessa delibera può quindi produrre il 50% per il proprietario che usa l’unità come abitazione principale e il 36% per chi possiede una seconda casa. È importante comunicare correttamente la destinazione all’amministratore e controllare i dati riportati nella dichiarazione precompilata.

Quali superfici sono agevolate

L’Ecobonus per l’involucro riguarda strutture opache verticali e orizzontali che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, un vano non riscaldato o il terreno. Possono rientrare pareti esterne, coperture e pavimenti, mentre una parete tra due ambienti entrambi climatizzati non è una superficie disperdente agevolabile con questa voce.

L’edificio deve essere esistente e, per l’intervento sull’involucro, dotato di impianto termico secondo la definizione applicabile. La trasmittanza U finale deve rispettare il limite della zona climatica e della disciplina vigente. Il tecnico calcola la parete completa: non basta che il pannello abbia una buona conduttività.

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Massimale e spese ammesse

Per gli interventi sulle strutture opache il limite storico è espresso come detrazione massima di 60.000 euro, da coordinare con l’aliquota spettante e con gli eventuali massimali unitari di costo. Non equivale quindi sempre a un tetto di fattura di 60.000 euro.

Possono concorrere, quando necessarie e documentate, fornitura e posa del sistema isolante, opere provvisionali, demolizioni e ripristini strettamente collegati, prestazioni professionali, diagnosi, asseverazioni, APE quando richiesto, direzione lavori e pratica ENEA. Le spese non pertinenti devono essere separate.

Documenti e pagamento

  • fatture intestate al soggetto che sostiene la spesa;
  • bonifico parlante per le persone fisiche che non operano in attività d’impresa;
  • asseverazione o dichiarazioni tecniche previste per l’intervento;
  • schede prodotto, dichiarazioni di prestazione e calcolo della trasmittanza;
  • APE quando richiesto;
  • titolo edilizio o dichiarazione relativa all’intervento;
  • delibera, riparto millesimale e certificazione dell’amministratore in condominio;
  • ricevuta della trasmissione ENEA.

Il pagamento tracciabile non sostituisce i requisiti tecnici. Allo stesso modo, la pratica ENEA non sana un intervento urbanisticamente irregolare. Prima del cantiere vanno coordinati tecnico energetico, progettista, impresa e consulente fiscale.

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Invio ENEA entro 90 giorni

La scheda descrittiva va trasmessa attraverso il portale Bonus Fiscali ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo. L’avviso ENEA del 25 giugno 2026 ha disciplinato la fase di aggiornamento: per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e terminati prima del 25 giugno, il termine decorre dal 25 giugno; per quelli iniziati prima del 4 febbraio o terminati dal 25 giugno in poi decorre dalla data dichiarata di fine lavori.

La ricevuta con il codice CPID deve essere conservata. Correzioni e casi di tardività non vanno gestiti sulla base di formule generiche: l’invio resta un adempimento previsto e ogni errore deve essere verificato tempestivamente.

Ecobonus o Bonus Ristrutturazione?

Un intervento di isolamento può in alcuni casi possedere i requisiti per più agevolazioni, ma la stessa spesa non può essere detratta due volte. L’Ecobonus richiede prestazioni energetiche e documenti specifici; il Bonus Ristrutturazione ha presupposti e massimale diversi. Nel 2026 le aliquote fiscali sono allineate per abitazione principale e altri casi, ma non sono identici requisiti, beneficiari e limiti.

La scelta deve considerare capienza fiscale, costi ammissibili, combinazione con altri lavori e documentazione. Se si usano bonus differenti nello stesso cantiere, computo, fatture e pagamenti devono rendere riconoscibili le spese attribuite a ciascuno.

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Errori che possono compromettere la detrazione

  • applicare il 50% senza proprietà o diritto reale e senza abitazione principale;
  • isolare una superficie che non delimita il volume riscaldato;
  • non raggiungere il limite di trasmittanza applicabile;
  • usare valori di λ non supportati dalla documentazione del prodotto;
  • pagare con modalità non corretta o intestare fatture a un soggetto diverso;
  • confondere detrazione massima, massimale di spesa e costo unitario;
  • omettere asseverazioni, ENEA o documenti condominiali.

Domande frequenti

Nel 2026 l’Ecobonus cappotto è al 36% o al 50%?

È al 50% per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale; negli altri casi l’aliquota ordinaria è il 36%.

Una seconda casa può ottenere l’Ecobonus?

Sì, se edificio e intervento rispettano i requisiti. Per le spese 2026 l’aliquota ordinaria è il 36%.

Il cappotto interno è agevolabile?

Può esserlo se interessa una struttura opaca disperdente, rispetta i limiti tecnici e possiede tutti gli altri requisiti. La posizione interna dello strato non esonera dalla verifica termoigrometrica.

Il limite è 60.000 euro di spesa?

No: per l’involucro il valore è normalmente una detrazione massima. La spesa teorica corrispondente cambia con l’aliquota e resta soggetta ai costi ammissibili.

Serve l’APE?

Dipende dalla configurazione dell’intervento e dalla documentazione prevista. Il tecnico deve consultare il vademecum ENEA e il portale aggiornato per il caso concreto.

Si può usare lo sconto in fattura?

Non come opzione ordinaria per nuovi lavori 2026. Cessione e sconto restano limitati a deroghe e fattispecie transitorie molto specifiche.

Fonti ufficiali