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Superbonus 110%: il camino è valido come impianto di riscaldamento?

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Come ormai ben sappiamo, il Superbonus 110% concede l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come trainante, ovvero principale. Questo vuole dire quindi che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare degli interventi trainati.

Il criterio fondamentale da rispettare per l’ottenimento del maxi-bonus è che l’edificio, in seguito ai lavori edilizi, dovrà conseguire un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 Classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe).

Altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto adibito al riscaldamento degli ambienti. Ma il camino può essere considerato tale?

Superbonus 110%, sostituzione impianti: requisiti dell’impianto esistente

Iniziamo col chiarire che il criterio che richiede la presenza di un impianto di climatizzazione per poter procedere alla sostituzione con il Superbonus 110%, è quasi sempre obbligatorio. Così come è obbligatorio presentare l’APE Convenzionale Pre e Post Interventi per poter dimostrare il salto di classe.

L’impianto di climatizzazione invernale presente nell’edificio dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

L’unico caso in cui non è richiesta la presentazione dell’APE è per gli immobili collabenti, e in particolare per quelli sprovvisti di tetto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambe le cose. In questo caso, non è indispensabile che il fabbricato sia dotato di impianto di climatizzazione nella condizione pre-interventi, a patto che:

  • Si dimostri che l’edificio, almeno nella sua condizione iniziale, era dotato di impianto adibito al riscaldamento degli ambienti;
  • Il fabbricato, in seguito agli interventi agevolabili con il Super Ecobonus 110%, consegua la Classe A di efficienza energetica.

Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?

Il camino è un impianto termico? Cosa prevedeva il D.lgs. 192/2005

Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Italia risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Prima di giugno 2020, per conoscere la definizione di impianto termico si doveva far riferimento D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 che, all’Allegato A comma 12, stabiliva:

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione  e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono  compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della   singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW.

Stando a tale definizione dunque, i camini potevano essere considerati impianti termici solo se la somma delle potenze nominali di tutti gli apparecchi installati nella singola unità fosse stata maggiore o uguale a 15 kW.

Nuova definizione “impianto termico” dal D.lgs. 48/2020

Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020 però, proprio per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata.

La nuova definizione di impianto termico la troviamo all’art. 3, lettera c), ed è la seguente:

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

La definizione di impianto termico è quindi completamente cambiata, ed è proprio a quest’ultima che si deve far riferimento per conoscere la tipologia di impianti validi ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%.

Apriamo e chiudiamo una parentesi per ricordare che in una delle bozze del DL Semplificazioni BIS 2021, era apparsa una clausola che concedeva anche agli impianti “mobili” (es. stufetta elettrica) di essere considerati validi come impianti di climatizzazione degli ambienti.

Tuttavia, il testo ufficiale del Decreto, entrato in vigore il 1 giugno 2021 e convertito dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, non ha confermato la modifica, per cui, appunto, la corretta definizione di impianto termico è quella riportata dal D.lgs. n. 48/2020.

Superbonus 110%: i camini sono validi come impianti esistenti?

La definizione del D.lgs. n. 48/2020, tuttavia, risultava ancora piuttosto generica e lasciava spazio a vari dubbi.

Ad esempio, possono quindi essere considerati validi tutti gli impianti fissi, con la sola eccezione di quelli adibiti unicamente alla produzione di acqua calda per le singole unità? E ancora, le stufe e i camini rientrano quindi tra gli impianti validi?

La risposta, ad entrambe le domande, è sì! E tutto ciò è stato espressamente specificato con i chiarimenti riportati nella Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Qui si afferma che:

per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento».

E ancora:

Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.

In conclusione

In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:

  • Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
  • Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Leggi anche: “Superbonus e sostituzione impianti: quali tipologie sono valide

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Autore: Redazione Online

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