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Messa a norma impianti: lavori agevolabili a prescindere dalla categoria

Messa a norma impianti: lavori agevolabili a prescindere dalla categoriaMessa a norma impianti: lavori agevolabili a prescindere dalla categoria
Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Ristrutturazione ammette a detrazione le spese legate ai lavori di messa a norma degli impianti tra i possibili interventi conseguibili nelle abitazioni (sia unità singole che edifici).

L’incentivo nello specifico concede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, con massimale pari a 96.000 euro per unità fino al 31 dicembre 2024. Se non dovessero esserci proroghe, la detrazione scenderà al 36%, con limite a 48.000 euro per unità, a partire dal 2025 (approfondisci qui).

Le opere legate alla messa a norma degli impianti sono sempre ammissibili al Bonus Ristrutturazione, a prescindere dall’entità degli stessi e dalla categoria di interventi di cui fanno parte.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Impianti rinnovabili uso domestico: nessuna documentazione richiesta

Messa a norma impianti: interventi e tipologie impianti

Il Bonus Ristrutturazione è tra i bonus edilizi che concedono più margine di scelta per quanto riguarda i lavori che si possono realizzare, a patto però che siano sempre conseguiti su unità ad uso residenziale.

La normativa legata all’applicazione dell’agevolazione (TUIR, art. 16-bis) stabilisce, al comma 2, che siano ammissibili alla detrazione le spese legate alla messa a norma degli impianti negli edifici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, ovvero il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che regolamenta l’attività di installazione degli impianti all’interno degli immobili.

Per saperne di più, leggi: “Dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/08: Tutto ciò che devi sapere

Vengono ricompresi in questa categoria di interventi agevolabili tutti i lavori che riguardino la pluralità degli impianti tecnologici presenti nell’abitazione.

Nello specifico, sono considerati impianti tecnologici:

  • Gli impianti elettrici;
  • Gli impianti volti al riscaldamento o al condizionamento degli ambienti;
  • Gli impianti idrosanitari e tutti gli impianti idraulici;
  • Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • Gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;
  • Gli impianti di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • Gli impianti di protezione antincendio.

Messa a norma impianti: sì a prescindere da entità e categoria

La Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 – in riferimento alla categoria del Bonus Ristrutturazione ricompresa nella messa a norma degli edifici – ha specificato espressamente che possono essere ammessi:

[…] tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.

È possibile dunque conseguire qualsiasi tipologia di lavoro che rispetti le caratteristiche citate, e che possa essere qualificato tra gli interventi di messa a norma degli impianti negli edifici.

Possono inoltre essere incluse tutte le spese che risultano correlate alla realizzazione degli interventi agevolabili, come ad esempio quelle legate a:

  • Progettazione e prestazioni professionali;
  • Acquisto di materiali;
  • Compensi per perizie e sopralluoghi;
  • IVA e imposta di bollo;
  • Diritti per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
  • Oneri di urbanizzazione e tassa per occupazione suolo pubblico;
  • Smaltimento dei materiali rimossi
  • Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: ammesso per lavori eseguiti autonomamente

Altri lavori sugli impianti: Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Superbonus

Nel caso in cui di intendano realizzare negli immobili degli interventi sugli impianti che però non riguardino la loro messa a norma, è possibile – sempre usufruendo del Bonus Ristrutturazione – conseguire altre tipologie di interventi, sia di minima che di notevole entità.

La detrazione al 50% infatti concede addirittura la possibilità di procedere alla totale demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con ampliamento, in virtù di specifiche finalità.

Ebbene, tra queste finalità c’è anche l’installazione di nuovi impianti tecnologici, oltre alla realizzazione di interventi volti al risparmio energetico, se l’intervento può venire ricompreso nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

La stessa concessione è prevista anche per gli immobili crollati o demoliti che, in un momento successivo, sono oggetto di ricostruzione. In questo caso, sarà necessario poter accertare la preesistente consistenza del fabbricato, altrimenti l’intervento ricadrebbe nella “nuova costruzione”.

Non è possibile usufruire della detrazione al 50% per i lavori ricompresi nella nuova costruzione, mentre sono agevolabili le categorie di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia.

Ristrutturazione edilizia e demo-ricostruzione a parte, l’agevolazione ammette la possibilità di conseguire lavori volti anche solo al risparmio energetico dell’abitazione.

È possibile ad esempio procedere all’installazione ex novo oppure alla sostituzione di numerose tipologie di impianti. Per saperne di più, leggi: “Installazione nuovi impianti con Bonus Ristrutturazione

L’installazione e sostituzione di nuovi impianti è inoltre un intervento che può essere agevolabile anche usufruendo di detrazioni più elevate, quali:

  • Ecobonus, dal 50% all’85% (approfondisci qui);
  • Superbonus, 90% o 110%, come intervento trainaNTE. Il che significa che può essere realizzato come intervento principale. Per essere trainaNTE negli edifici condominiali, l’intervento dovrà riguardare l’impianto di riscaldamento centralizzato oppure tutte le utenze.

Leggi anche: “Superbonus e sostituzione impianti: quali tipologie sono valide

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Autore: Redazione Online

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