Edilizia.com
Edilizia.com
Home » Leggi e Normative » Dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/08: Tutto ciò che devi sapere

Dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/08: Tutto ciò che devi sapere

Dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/08: Tutto ciò che devi sapereDichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/08: Tutto ciò che devi sapere

Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è un provvedimento legislativo italiano che regolamenta la progettazione, l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti tecnologici all’interno degli edifici, sia civili che industriali. Il D.M. 37/2008 ha lo scopo di garantire la sicurezza, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli impianti, in conformità con le normative vigenti e le buone pratiche del settore.

Il decreto si applica a una vasta gamma di impianti, tra cui impianti elettrici, idrici, termici, di climatizzazione, gas, sollevamento, antincendio e di protezione dalle scariche atmosferiche. Tra le principali disposizioni del D.M. 37/2008, si evidenziano:

  1. L’obbligo di progettazione e realizzazione degli impianti in conformità con le norme tecniche, le leggi e i regolamenti applicabili al caso specifico, al fine di garantire la sicurezza delle persone e degli edifici.
  2. L’istituzione di requisiti tecnico-professionali per i progettisti, gli installatori e i manutentori degli impianti, al fine di garantire la qualità e la competenza dei professionisti coinvolti.
  3. La necessità di rilasciare una dichiarazione di conformità degli impianti al termine dei lavori di realizzazione, modifica o manutenzione straordinaria, attestando la conformità dell’impianto alle normative vigenti e alle specifiche tecniche di progetto.
  4. L’obbligo di effettuare verifiche periodiche e straordinarie degli impianti, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza nel tempo.
  5. La promozione dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale nella progettazione e realizzazione degli impianti, attraverso l’utilizzo di materiali e tecnologie a basso impatto ambientale e il risparmio delle risorse.

Le categorie degli impianti tecnologici

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 classifica gli impianti tecnologici in diverse categorie, tra cui:

  1. Impianti termici: riscaldamento, climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica controllata.
  2. Impianti elettrici: distribuzione di energia elettrica, illuminazione, automazione e controllo.
  3. Impianti idrici e sanitari: distribuzione di acqua potabile, scarico delle acque reflue e trattamento delle acque.
  4. Impianti di protezione e sicurezza: antincendio, antifurto, videosorveglianza e controllo accessi.
  5. Impianti di telecomunicazione: telefonia, trasmissione dati, reti informatiche e servizi multimediali.

I requisiti per i progettisti e gli installatori

I requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 variano in base al tipo di impianto tecnologico e alla specifica attività svolta dai professionisti coinvolti.

Di seguito sono riportati alcuni dei principali requisiti richiesti per progettisti, installatori e manutentori:

Requisiti per i progettisti:

  1. Iscrizione all’Albo degli Ingegneri, Architetti o Periti Industriali, in base alla specifica competenza richiesta dal tipo di impianto.
  2. Possesso di una laurea in ingegneria, architettura o in un campo affine, adeguata alla progettazione degli impianti tecnologici.
  3. Esperienza professionale specifica nel settore della progettazione degli impianti tecnologici.
  4. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di progettazione, normative e buone pratiche.

Requisiti per gli installatori e manutentori:

  1. Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore in un indirizzo tecnico (es. elettrotecnica, termotecnica, meccanica) o di un attestato di qualifica professionale rilasciato da un ente di formazione riconosciuto.
  2. Abilitazione professionale specifica per l’installazione e la manutenzione degli impianti tecnologici, ottenuta tramite esame di Stato o conseguimento di un attestato di frequenza a un corso di formazione specifico.
  3. Esperienza lavorativa nel settore dell’installazione e della manutenzione degli impianti tecnologici, maturata presso un’impresa abilitata.
  4. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di installazione, manutenzione, normative e buone pratiche.

È importante sottolineare che i requisiti tecnico-professionali possono variare in base alle specifiche disposizioni regionali o alle normative settoriali. Pertanto, i professionisti coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti tecnologici devono verificare i requisiti richiesti dalle autorità competenti a livello locale e settoriale.

La dichiarazione di conformità degli impianti

La dichiarazione di conformità degli impianti è un documento fondamentale previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che attesta la conformità di un impianto tecnologico alle normative vigenti e alle specifiche tecniche di progetto. Essa è rilasciata dal progettista, dall’installatore o dal manutentore dell’impianto al termine dei lavori di realizzazione, modifica o manutenzione straordinaria.

Finalità e contenuti della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità ha lo scopo di garantire che l’impianto sia stato realizzato o modificato nel rispetto delle norme tecniche, delle leggi e dei regolamenti applicabili al caso specifico. Il documento deve contenere le seguenti informazioni:

  1. Dati identificativi dell’impianto: indirizzo dell’edificio, tipologia di impianto (elettrico, termico, idraulico, ecc.), potenza installata e altre caratteristiche tecniche rilevanti.
  2. Dati del progettista, dell’installatore o del manutentore: nome, cognome, qualifica professionale, iscrizione all’albo professionale (se applicabile) e firma del responsabile dell’intervento.
  3. Dati del committente: nome, cognome e indirizzo del proprietario dell’immobile o dell’amministratore di condominio (se applicabile).
  4. Descrizione dell’intervento effettuato: tipo di lavoro svolto (installazione, modifica, manutenzione straordinaria), data di inizio e fine dei lavori e eventuali riferimenti a progetti, autorizzazioni o permessi rilasciati dalle autorità competenti.
  5. Dichiarazione di conformità: attestazione esplicita del fatto che l’impianto è conforme alle normative vigenti e alle specifiche tecniche di progetto, con riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle norme tecniche applicabili al caso specifico.

Conservazione e utilità della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve essere conservata dal proprietario dell’immobile o dall’amministratore di condominio per tutta la durata di vita dell’impianto e deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Il documento può essere richiesto in caso di controlli, ispezioni, incidenti o controversie legali riguardanti l’impianto.

Inoltre, la dichiarazione di conformità può essere utile in caso di vendita o locazione dell’immobile, in quanto dimostra che l’impianto è conforme alle normative vigenti e può contribuire ad aumentare il valore dell’immobile sul mercato.

È importante sottolineare che la mancata presentazione della dichiarazione di conformità può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, la sospensione dell’utilizzo dell’impianto fino alla regolarizzazione della situazione. Pertanto, è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati e abilitati per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti tecnologici.

La responsabilità del progettista, dell’installatore e del manutentore

Nel processo di realizzazione, modifica e manutenzione degli impianti tecnologici, la responsabilità del progettista, dell’installatore e del manutentore è cruciale. Questi professionisti devono garantire che l’impianto sia conforme alle norme tecniche e alle leggi vigenti, assumendosi la responsabilità delle loro azioni nel corso dell’intervento.

  1. Responsabilità del progettista: il progettista è responsabile della corretta progettazione dell’impianto, tenendo conto delle normative vigenti, delle esigenze del committente e delle caratteristiche dell’edificio. Il progettista deve garantire che l’impianto sia sicuro, efficiente e sostenibile, e deve fornire tutte le informazioni necessarie per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione dell’impianto.
  2. Responsabilità dell’installatore: l’installatore è responsabile della corretta realizzazione dell’impianto, seguendo le specifiche tecniche del progetto e le normative vigenti. L’installatore deve assicurarsi che i materiali e i componenti utilizzati siano conformi alle norme di qualità e sicurezza, e deve effettuare i collaudi e i controlli necessari per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.
  3. Responsabilità del manutentore: il manutentore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, garantendo il suo funzionamento nel tempo e prevenendo eventuali guasti o malfunzionamenti. Il manutentore deve conoscere le normative vigenti e le specifiche tecniche dell’impianto, e deve programmare e documentare gli interventi di manutenzione in modo accurato.

La certificazione delle competenze dei professionisti

Per esercitare la professione di progettista, installatore o manutentore nel settore degli impianti tecnologici, è necessario possedere una certificazione delle competenze, rilasciata da enti di formazione riconosciuti o da associazioni professionali. Questa certificazione attesta la conoscenza delle normative vigenti, delle buone pratiche e delle tecniche specifiche del settore.

La certificazione delle competenze deve essere aggiornata periodicamente, partecipando a corsi di formazione e aggiornamento professionale. In questo modo, i professionisti possono mantenere la propria abilitazione e garantire la qualità del proprio lavoro nel tempo.

La responsabilità del committente

Anche il committente, ovvero il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio, ha una responsabilità nel processo di realizzazione, modifica e manutenzione degli impianti tecnologici. Il committente deve:

  1. Selezionare professionisti qualificati e abilitati per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti.
  2. Fornire ai professionisti tutte le informazioni necessarie per la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto, comprese le esigenze specifiche e le caratteristiche dell’edificio.
  3. Verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e delle specifiche tecniche del progetto, richiedendo ai professionisti la documentazione necessaria e controllando la qualità del lavoro svolto.
  4. Conservare adeguatamente la documentazione relativa all’impianto, tra cui la dichiarazione di conformità, i progetti, le autorizzazioni e i rapporti di manutenzione, e metterli a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
  5. Assicurarsi che gli impianti siano sottoposti alle verifiche periodiche e straordinarie previste dalla legge, allo scopo di garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti nel tempo.

Le verifiche da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti, come i vigili del fuoco, gli enti locali e gli organi di controllo, possono effettuare verifiche sugli impianti tecnologici per assicurarsi che siano conformi alle normative vigenti e alle specifiche tecniche di progetto. In caso di irregolarità o di mancata conformità, le autorità competenti possono richiedere la regolarizzazione dell’impianto e, in alcuni casi, sospendere il suo utilizzo fino alla risoluzione delle criticità.

Per evitare sanzioni e inconvenienti, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati e abilitati, che possano garantire la conformità degli impianti alle leggi e alle norme tecniche vigenti.

Le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti

Le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti tecnologici sono controlli obbligatori previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al fine di garantire la sicurezza, l’efficienza e la conformità degli impianti nel tempo. Queste verifiche vengono effettuate da professionisti qualificati e abilitati e si distinguono in due tipologie:

Verifiche periodiche:

Le verifiche periodiche sono controlli regolari effettuati a intervalli prestabiliti per assicurarsi che gli impianti funzionino correttamente e rispettino le normative vigenti. La frequenza delle verifiche periodiche varia in base al tipo di impianto e alle specifiche disposizioni normative. Alcuni esempi di verifiche periodiche sono:

  1. Verifica degli impianti termici: effettuata annualmente per impianti con potenza termica superiore a 100 kW, e ogni due anni per impianti con potenza inferiore.
  2. Verifica degli impianti elettrici: effettuata ogni 5 anni per impianti di uso domestico e ogni 3 anni per impianti di uso industriale, commerciale o per la prestazione di servizi.
  3. Verifica degli impianti di protezione e sicurezza: effettuata con cadenza variabile in base alla specifica tipologia di impianto (ad esempio, antincendio, antifurto, ecc.) e alle normative di settore.

Verifiche straordinarie:

Le verifiche straordinarie sono controlli effettuati in circostanze particolari, come modifiche, ampliamenti o ristrutturazioni dell’impianto, incidenti, malfunzionamenti o su richiesta delle autorità competenti. Le verifiche straordinarie hanno lo scopo di accertare la conformità dell’impianto alle normative vigenti e alle buone pratiche dopo l’intervento effettuato.

In entrambi i casi, al termine della verifica, il professionista incaricato rilascia un rapporto di verifica, che attesta l’esito del controllo e indica eventuali anomalie o non conformità riscontrate. Il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di provvedere alla risoluzione delle non conformità entro i termini stabiliti dalla normativa e dall’autorità competente.

La conservazione della documentazione degli impianti

La conservazione della documentazione relativa agli impianti tecnologici è fondamentale per garantire la tracciabilità delle attività di progettazione, installazione, manutenzione e verifica. Tra i documenti più importanti da conservare, si annoverano:

  1. Dichiarazione di conformità: documento rilasciato dal progettista o dall’installatore al termine dei lavori, che attesta la conformità dell’impianto alle normative vigenti e alle specifiche tecniche di progetto.
  2. Manuale d’uso e manutenzione: documento che contiene le istruzioni per l’uso, la manutenzione e la gestione dell’impianto, oltre alle informazioni sui componenti, le prestazioni e le caratteristiche tecniche.
  3. Rapporti di verifica: documenti rilasciati dai professionisti incaricati delle verifiche periodiche e straordinarie, che riportano l’esito dei controlli effettuati e le eventuali non conformità riscontrate.
  4. Registro degli interventi: documento in cui vengono annotati tutti gli interventi di manutenzione e riparazione effettuati sull’impianto, con l’indicazione delle date, delle modalità e dei responsabili degli interventi.

La documentazione degli impianti deve essere conservata dal proprietario dell’edificio o dall’amministratore di condominio per tutta la durata di vita dell’impianto e deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

La gestione degli impianti in condominio

La gestione degli impianti tecnologici in condominio richiede una particolare attenzione alle normative vigenti e alle responsabilità condivise tra i singoli condomini e l’amministratore di condominio. Tra gli aspetti più importanti da considerare nella gestione degli impianti in condominio, si annoverano:

  1. Sicurezza e responsabilità civile: il rispetto delle normative e delle buone pratiche nella progettazione, installazione, manutenzione e verifica degli impianti è fondamentale per garantire la sicurezza dei condomini e per evitare rischi di responsabilità civile e penale in caso di incidenti o malfunzionamenti.
  2. Efficienza energetica e risparmio: l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili, come impianti di riscaldamento centralizzato, sistemi di recupero dell’energia o fonti rinnovabili, può contribuire a migliorare l’efficienza energetica del condominio e a ridurre i costi delle bollette per i singoli condomini.
  3. Ripartizione delle spese: la ripartizione delle spese relative agli impianti tecnologici in condominio deve essere effettuata in base ai criteri stabiliti dalla normativa e dal regolamento condominiale, tenendo conto delle quote di proprietà, dei consumi effettivi e delle prestazioni offerte dai diversi impianti.

La gestione degli impianti tecnologici in condominio richiede una stretta collaborazione tra i condomini, l’amministratore di condominio e i professionisti coinvolti nella progettazione, installazione, manutenzione e verifica degli impianti. È importante instaurare un dialogo costruttivo tra le parti e tenersi aggiornati sulle normative e le innovazioni tecnologiche per garantire il corretto funzionamento degli impianti e il benessere dei condomini.

La formazione e l’aggiornamento professionale nel settore degli impianti tecnologici

Per i professionisti che operano nel settore degli impianti tecnologici, la formazione e l’aggiornamento professionale sono aspetti fondamentali per garantire la qualità del proprio lavoro e per mantenere la propria abilitazione professionale. Alcune delle principali opportunità di formazione e aggiornamento nel settore degli impianti tecnologici sono:

  1. Corsi di formazione specifici: corsi organizzati da enti di formazione riconosciuti, che offrono approfondimenti e aggiornamenti su tematiche specifiche, come la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti, le normative di settore e le buone pratiche.
  2. Convegni e seminari: eventi organizzati da associazioni professionali, enti di formazione o istituzioni pubbliche, che permettono ai professionisti di confrontarsi con colleghi e esperti del settore, di approfondire tematiche di interesse e di aggiornarsi sulle novità legislative e tecnologiche.
  3. Pubblicazioni e risorse online: articoli, manuali, guide e risorse online offrono un’ampia gamma di informazioni e approfondimenti sul settore degli impianti tecnologici, permettendo ai professionisti di aggiornarsi in modo flessibile e autonomo.

La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale può essere obbligatoria per mantenere l’abilitazione professionale, come previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni regionali e settoriali.

Conclusioni

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la progettazione, l’installazione, la manutenzione e la verifica degli impianti tecnologici negli edifici in Italia.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto garantisce la sicurezza, il comfort e l’efficienza energetica degli impianti, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica nel settore delle costruzioni e degli impianti.

La formazione e l’aggiornamento professionale dei progettisti, degli installatori e dei manutentori, nonché il supporto delle associazioni di categoria, sono elementi chiave per garantire il rispetto delle normative e la diffusione delle migliori pratiche nel settore.

SCARICA IL D.M. 37/08

Richiedi informazioni per Leggi e Normative, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Voglio iscrivermi gratuitamente per avere risposte più veloci!

*Vista l'informativa privacy, acconsento anche alle finalità ivi descritte agli artt. 2.3, 2.4, 2.5. Per limitare il consenso ad una o più finalità clicca qui.

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Cappotto termico: il piano regolatore del comune può vietarlo?Cappotto termico: il piano regolatore del comune può vietarlo?

Cappotto termico: il piano regolatore del comune può vietarlo?

25/03/2024 15:25 - Una sentenza del TAR Lombardia ha stabilito che l'installazione di cappotti termici, per efficienza energetica, prevale sulle norme urbanistiche locali, segnando un passo verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione edilizia.
I lavori edili eseguibili senza CILAI lavori edili eseguibili senza CILA

I lavori edili eseguibili senza CILA

21/03/2024 09:21 - La legge italiana permette di effettuare una serie di interventi edilizi senza la [..]
TAGS: DM 22 Gennaio 2008, DM 37/08, DM 37/2008

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

Leggi tutti i miei articoli | Visita il mio profilo Linkedin

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!