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Bonus Ristrutturazione: controllo documenti non obbligatorio per ogni rata

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Il Bonus Ristrutturazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la realizzazione di numerosi interventi appartenenti a differenti categorie.

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e restauro, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possono essere conseguiti nelle abitazioni anche lavori volti, ad esempio, al risparmio energetico, alla messa in sicurezza dell’edificio, alla bonifica dell’amianto o all’acquisto di un immobile, e non solo. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

Così come accade per ogni altro Bonus Casa esistente, anche il Bonus Ristrutturazione richiede una lunga serie di documenti obbligatori, che devono essere prodotti e conservati in caso di futuri controlli da parte delle autorità.

La normativa prevede tra l’altro che il CAF (o il professionista) al quale viene affidata la verifica della conformità dei dati in dichiarazione, debba provvedere al controllo dei documenti in relazione ad ogni rata che si esercita in detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito, di recente, che se il controllo è avvenuto in riferimento ad una rata, l’assistente fiscale potrà anche non richiedere nuovamente al contribuente di esibire la documentazione nel corso degli anni seguenti.

Approfondiamo di seguito.

Bonus Ristrutturazione: non obbligatorio il controllo per rate successive

Il tema è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un quesito inviato alla posta di FiscoOggi, in cui una contribuente chiede quanto segue:

Il Caf può chiedermi la documentazione delle spese che ho sostenuto cinque anni fa e per le quali sto usufruendo della detrazione del 50% in dieci anni?

Il Fisco spiega innanzitutto che la normativa prevede che i CAF o i professionisti abilitati abbiano l’onere di procedere con il controllo dei documenti in relazione ad ogni rata che si esercita in detrazione.

Come dichiara la scrivente, per il Bonus Ristrutturazione in particolare, è previsto che la detrazione d’imposta (pari al 50% delle spese agevolabili sostenute), debba essere ripartita in 10 quote di pari importo per un tempo di 10 anni.

In virtù di ciò, è necessario che il beneficiario dell’agevolazione conservi accuratamente tutta la documentazione legata alla fruizione dell’incentivo per l’intera durata del beneficio e, dunque, almeno per tutti i 10 anni successivi all’anno in cui si sostengono le spese.

Come detto, in base alle disposizioni normative, è previsto che il controllo dei documenti debba avvenire in riferimento all’esercizio di ogni rata e, pertanto, almeno una volta ogni anno.

L’Agenzia chiarisce tuttavia che in determinati casi il controllo dei documenti può anche non essere conseguito in riferimento ad ogni rata, se già avvenuto in riferimento all’esercizio di una rata precedente.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso

Controllo documenti annuale: un’esigenza, ma non un obbligo

Il punto era già stato spiegato tempo fa con la Circolare n. 26/E del 31 maggio 2005, in cui si approfondirono diversi temi proprio in merito ai controlli demandati ai CAF, e all’assistenza fiscale che questi devono prestare ai beneficiari della detrazione di cui al Bonus Ristrutturazione.

Qui si spiegava appunto che i CAF (o i professionisti abilitati) che prestano assistenza ai contribuenti, sono tenuti a verificare che il soggetto beneficiario dell’incentivo sia idoneo ai fini dei riconoscimento della detrazione.

Il controllo però non dev’essere fatto solo in relazione all’avvio della pratica, ma per ogni utilizzo del credito in detrazione, ovvero per tutte le annualità corrispondenti al numero di rate spettanti.

Già con la Circolare del 2005 emerse la necessità di fornire ulteriori approfondimenti su quest’ultimo punto. Si spiegò quindi che:

L’esigenza di sottoporre a verifica la documentazione in discorso per tutti gli anni corrispondenti alla rateazione del beneficio si connette alle strategie di controllo specificamente riferite alle dichiarazioni presentate con l’assistenza dei CAF, incentrate sull’affidamento agli intermediari di verifiche finalizzate all’apposizione del visto di conformità, idoneo ad attestare la presumibile correttezza dell’adempimento dichiarativo.

Si chiariva, infatti, che solo mediante un controllo puntuale dei documenti da parte dei CAF o dei professionisti, è poi possibile attribuire – alla dichiarazione in cui si inserisce una rata della detrazione – quello “stato di affidabilità” necessario al rilascio del visto di conformità.

Nonostante questo, aggiunge il Fisco, va comunque precisato che il CAF o i professionisti – nel caso in cui abbiano già verificato la validità della documentazione in riferimento ad una rata precedente, e ne abbiano conservato copia – potranno non richiedere al contribuente di esibirla nuovamente in relazione ad una rata successiva.

Questo, in sostanza, significa che qualora il professionista abbia valutato la documentazione una volta con esito positivo, potrà evitare di effettuare i controlli per tutte le seguenti rate.

Dichiarazione, documenti e visto conformità: in cosa consistono i controlli?

Nella Circolare n. 12 del 1° Aprile 2015, l’Agenzia ha specificato che il compito dei CAF in questo caso è unicamente quello di verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione con i dati che risultano dalla documentazione esibita dal contribuente.

Il contribuente, a questo proposito, non è tenuto a mostrare i documenti relativi all’ammontare dei redditi che vengono inseriti nella dichiarazione, ma dovrà esibire la documentazione necessaria ad attestare la validità di oneri deducibili e detraibili, detrazioni d’imposta e ritenute d’acconto.

I controlli eseguiti dai CAF per il rilascio del visto di conformità, infatti, riguardano la corrispondenza dei dati indicati nelle dichiarazioni con quelli presenti nella documentazione. Nello specifico, viene valutata la corrispondenza dell’ammontare dei redditi dichiarati con i redditi che risultano dalla certificazione delle ritenute.

Non viene eseguito invece alcun controllo di verifica sugli ulteriori elementi reddituali che il soggetto indica in dichiarazione, come l’ammontare dei redditi fondiari e/o diversi, oppure l’ammontare di spese che viene dichiarato.

Si chiarisce, insomma, che:

I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

I controlli che l’assistente fiscale esegue per il rilascio del visto nello specifico riguardano:

  • La corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con l’ammontare delle certificazioni esibite;
  • La verifica che le deduzioni dal reddito non superino i limiti previsti dalla legge, e che ci sia corrispondenza con le risultanze della documentazione intestata al contribuente o, eventualmente, ai suoi familiari a carico;
  • La verifica che le detrazioni d’imposta non eccedano i limiti stabiliti per legge, nonché la relativa corrispondenza con le risultanze dei dati indicati in dichiarazione e quelli presenti nella documentazione esibita;
  • La verifica che i crediti d’imposta dichiarati non eccedano le misure previste dalla legge, e che siano realmente spettanti sulla base dei dati presenti nella dichiarazione e nella documentazione presentata.

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TAGS: Bonus Ristrutturazione, documentazione, rata, rate

Autore: Redazione Online

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