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Guida ai diritti di segreteria per CILA, SCIA e permesso: come trovare l’importo comunale, pagare con pagoPA e chiedere il rimborso.
I diritti di segreteria sono somme dovute al Comune per l’attività amministrativa collegata a una pratica edilizia o urbanistica. Possono essere richiesti per CILA, SCIA, permesso di costruire, agibilità, sanatorie, certificati, accesso agli atti e procedimenti paesaggistici. Non esiste però un importo nazionale unico valido per ogni pratica e in ogni Comune: la cifra concreta deriva dalla tariffa locale vigente alla data della presentazione.
Per evitare errori non basta cercare online «quanto costa una CILA». Bisogna individuare il tipo esatto di procedimento, consultare la delibera o il tariffario del Comune, verificare eventuali maggiorazioni ed esenzioni e pagare con la modalità indicata dal portale. È altrettanto importante distinguere i diritti di segreteria dall’onorario del tecnico, dal contributo di costruzione, dalle sanzioni, dall’imposta di bollo e dalle commissioni applicate dal prestatore di pagamento.
Sommario
I diritti remunerano l’attività amministrativa dell’ente: ricezione e protocollazione, gestione documentale, istruttoria, controlli, rilascio di certificati o provvedimenti. La base nazionale per numerosi atti edilizi e urbanistici è contenuta nell’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 8/1993, convertito dalla legge 68/1993 e modificato nel tempo.
La legge statale ha previsto per autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività, con l’esclusione relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche, una fascia da 51,65 a 516,46 euro e l’aggiornamento biennale collegato agli indici dei prezzi. I Comuni con più di 250.000 abitanti possono incrementare i diritti sino al limite previsto dalla norma.
Questi valori non vanno però trasformati in un listino nazionale contemporaneo per CILA, SCIA e ogni altra pratica: procedimenti e denominazioni sono cambiati e il pagamento effettivo si legge nella tariffa comunale aggiornata.
Ogni ente approva una tabella che associa un importo alle proprie attività. Alcuni Comuni applicano una cifra fissa per ciascun procedimento; altri distinguono pratica gratuita e onerosa, residenziale e produttiva, ordinaria e in sanatoria. In altri casi il diritto cresce in funzione del contributo di costruzione, del numero di unità, della superficie, della complessità o degli atti di assenso richiesti.
Le differenze non riguardano soltanto le cifre. Cambiano anche momento del pagamento, generazione dell’avviso pagoPA, causale, eventuale conguaglio e regole di rimborso. Per esempio, Milano pubblica costi e modalità in vigore dal 1° maggio 2026 e disciplina espressamente i casi rimborsabili; Torino pubblica un tariffario 2026 per atti e procedure; Bologna collega in alcuni casi l’importo di CILA, SCIA e permesso all’onerosità della pratica.
Sono esempi utili a dimostrare perché non si può usare la tariffa di un’altra città.
La tabella comunale può applicare diritti o spese di istruttoria a numerosi procedimenti:
La stessa pratica può richiedere più voci. Una SCIA con autorizzazione paesaggistica e deposito strutturale non comporta necessariamente un solo pagamento: il portale o il tariffario può prevedere quote aggiuntive per i procedimenti collegati.
Scorri orizzontalmente la tabella per vedere tutte le colonne.
| Voce | A chi si paga | Che cosa copre | Come si determina |
|---|---|---|---|
| Diritti di segreteria | Comune o ente competente | Gestione e istruttoria amministrativa | Tariffario locale vigente |
| Compenso professionale | Tecnico incaricato | Rilievo, progetto, asseverazioni e direzione | Preventivo e complessità dell’incarico |
| Imposta di bollo | Erario, tramite modalità ammesse | Tributo sugli atti soggetti a bollo | Normativa fiscale e indicazioni del procedimento |
| Contributo di costruzione | Comune | Oneri di urbanizzazione e quota sul costo di costruzione | Articolo 16 del DPR 380/2001 e tabelle comunali |
| Sanzione o oblazione | Comune o altra amministrazione | Conseguenze economiche di tardività o sanatoria | Norma applicabile e calcolo dell’ufficio |
| Commissione di pagamento | Prestatore di servizi di pagamento | Servizio scelto per eseguire il versamento | Condizioni del canale selezionato |
Sommarle in una sola voce chiamata «costo della pratica» impedisce di capire che cosa è stato realmente pagato e rende più difficile chiedere una rettifica o un rimborso.
Non è corretto indicare una cifra nazionale. Per una CILA il diritto può essere assente, fisso oppure diverso tra intervento gratuito, oneroso e tardivo. Per la SCIA possono esistere tariffe distinte per pratica ordinaria, variante, alternativa al permesso e sanatoria. Per il permesso di costruire il diritto di segreteria è soltanto una parte del costo e non va confuso con oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Una stima attendibile si ottiene con questa somma:
Costo amministrativo = diritti base + quote per atti collegati + bollo + eventuale contributo + eventuali sanzioni + commissione di pagamento.
Il compenso del professionista e le spese per relazioni specialistiche restano separati.
Il tecnico deve stabilire se si tratta di CILA, SCIA, permesso, sanatoria, variante, agibilità o certificato. Una voce simile ma riferita a un procedimento diverso non può essere usata per analogia. Occorre inoltre verificare se la pratica sia residenziale, produttiva, onerosa o collegata ad altri assensi.
La fonte corretta è il portale del Comune, il SUE o la sezione Amministrazione trasparente. L’articolo 35 del decreto legislativo 33/2013 impone alle amministrazioni di pubblicare, per i procedimenti a istanza di parte, documenti, modulistica e modalità dei pagamenti necessari.
Un PDF ancora raggiungibile può essere superato. Bisogna leggere numero della delibera o determina, data di entrata in vigore ed eventuali aggiornamenti. Se il portale genera automaticamente l’importo, è comunque utile salvare la tariffa valida il giorno della presentazione.
Sanatorie, urgenze, pratiche onerose, più unità immobiliari, conferenze di servizi o atti paesaggistici possono cambiare l’importo. Anche le esenzioni vanno lette nella loro formulazione esatta: non si deve presumere che una gratuità prevista per uno specifico procedimento si estenda a tutte le attività dell’ufficio.
Se la tabella è ambigua, è preferibile inviare una richiesta scritta al SUE indicando intervento, procedimento e voci collegate. Pagare una cifra casuale può produrre una richiesta di integrazione o un conguaglio e rallentare il deposito.
Per CILA e SCIA il versamento è spesso richiesto prima o durante la trasmissione telematica e la ricevuta costituisce parte della documentazione. Per i provvedimenti espressi alcune quote possono essere richieste alla domanda e altre prima del rilascio. Il Comune può inoltre comunicare un conguaglio dopo aver verificato caratteristiche e onerosità dell’intervento.
La regola operativa è quella indicata dal portale. Un pagamento effettuato troppo presto, con tariffa precedente o senza codice della pratica può essere difficile da riconciliare; uno effettuato dopo la scadenza prevista può rendere incompleto il deposito.
Le pubbliche amministrazioni devono consentire i pagamenti elettronici attraverso la piattaforma prevista dall’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale. Nei portali edilizi l’avviso pagoPA può essere generato durante la compilazione, dopo l’invio o su richiesta dell’ufficio. Contiene il codice avviso, lo IUV e l’ente creditore.
PagoPA permette di verificare se un avviso risulta già pagato. Questo controllo è particolarmente importante quando l’esito non è apparso a video: un secondo tentativo affrettato può creare un doppio versamento.
Di norma il professionista delegato può materialmente eseguire il pagamento per conto del titolare, ma l’avviso deve rimanere riferibile alla pratica, all’ente e al debitore indicati. Prima di anticipare somme, committente e tecnico dovrebbero concordare chi sostiene il costo e come sarà documentato nel preventivo o nella fattura.
Se il pagatore è diverso dal soggetto che chiederà il rimborso, l’ente può domandare delega, prova dell’anticipazione o indicazioni sul conto da accreditare. È quindi sconsigliato usare avvisi generici o causali prive dell’indirizzo e del riferimento della pratica quando il sistema richiede questi dati.
Un pagamento inferiore può causare il blocco della trasmissione, una richiesta di integrazione o un avviso di conguaglio. Se l’importo è superiore non viene necessariamente corretto d’ufficio: può essere necessario presentare un’istanza di rimborso. Se è stato pagato l’ente sbagliato, il Comune competente non può trasferire automaticamente la somma ricevuta da un’altra amministrazione.
Non conviene eseguire un nuovo pagamento completo senza prima verificare quello precedente. L’ufficio potrebbe accettare un’integrazione per la differenza oppure chiedere un nuovo avviso; la soluzione dipende dal sistema contabile usato.
Non esiste una regola nazionale unica per ogni diritto edilizio. Il rimborso dipende dalla ragione del pagamento e dal regolamento dell’ente. I casi normalmente valutabili sono:
Il fatto che la pratica venga ritirata, respinta o dichiarata improcedibile non dà automaticamente diritto alla restituzione. Se l’ufficio ha già ricevuto e lavorato l’istanza, molti regolamenti considerano comunque svolta l’attività remunerata dai diritti. Milano, ad esempio, ammette il rimborso per pagamento doppio, procedimento non presentato o eccedenza, ma lo esclude per l’atto già presentato del quale venga chiesta rinuncia o annullamento; Bologna esclude il rimborso in caso di rinuncia o titolo risultato non idoneo.
La richiesta economica va rivolta all’ente creditore che ha incassato la somma. PagoPA chiarisce di non incassare né restituire direttamente gli importi: la piattaforma mette in comunicazione ente e prestatore di servizi. L’assistenza pagoPA può aiutare per un problema tecnico o per ricostruire l’esito, ma non sostituisce il Comune nella decisione sul rimborso.
La commissione applicata dalla banca o dal prestatore è distinta dal diritto comunale. La restituzione del tributo o del diritto non comporta necessariamente il rimborso della commissione, che dipende dal rapporto con il canale di pagamento.
Il Comune può mettere a disposizione un modulo online o richiedere PEC e firma digitale. In assenza di un modulo, l’istanza dovrebbe contenere almeno:
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| Dato o documento | Contenuto da indicare | Perché serve |
|---|---|---|
| Richiedente | Nome, codice fiscale, contatti e qualità nella pratica | Identifica chi domanda la restituzione |
| Pratica | Protocollo, tipologia, immobile e intestatario | Collega il pagamento al procedimento |
| Pagamento | Importo, data, IUV, codice avviso ed ente creditore | Permette la verifica contabile |
| Motivazione | Doppio pagamento, eccedenza, errore o pratica non presentata | Spiega il titolo della richiesta |
| Allegati | Ricevute, avvisi, estratto della tariffa ed eventuale rinuncia | Dimostra i fatti dichiarati |
| Accredito | IBAN, intestatario e dati richiesti dal Comune | Consente il mandato di pagamento |
| Delega | Delega e documenti se richiedente, pagatore e beneficiario differiscono | Chiarisce la legittimazione |
È utile chiedere un numero di protocollo e conservare la ricevuta di consegna. I tempi non sono uniformi: l’ufficio tecnico verifica la pratica, mentre ragioneria o tesoreria eseguono il rimborso.
Se il pagamento è stato eseguito ma la pratica non è mai stata trasmessa, il rimborso è spesso più giustificabile perché manca l’istruttoria; occorre comunque controllare il regolamento comunale e dimostrare che l’avviso non sia stato associato a un altro procedimento.
La restituzione è frequentemente esclusa perché l’ente ha già protocollato e gestito il fascicolo. Il ritiro della CILA o della SCIA non annulla retroattivamente il lavoro amministrativo.
Il diniego non dimostra che i diritti non fossero dovuti: l’istruttoria può essersi svolta proprio per arrivare all’esito negativo. Diverso è il caso dell’importo versato in eccedenza rispetto al tariffario, che può essere richiesto indipendentemente dal risultato della pratica.
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Una pratica in sanatoria può avere diritti più elevati o una tariffa dedicata. A questi si aggiungono sanzione, oblazione o contributo determinati dalla norma applicabile. Pagare soltanto i diritti di segreteria non regolarizza l’opera e non anticipa l’esito dell’accertamento di conformità.
Nel permesso di costruire la differenza è particolarmente importante. Il diritto di segreteria remunera l’istruttoria; il contributo dell’articolo 16 del DPR 380/2001 è commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Può raggiungere importi molto più elevati, avere scadenze e rateizzazioni proprie e richiedere garanzie. Una ricevuta da poche centinaia di euro non dimostra quindi che tutti gli importi del permesso siano stati pagati.
Anche le richieste che non autorizzano lavori possono avere un diritto. Per il certificato di destinazione urbanistica l’importo può variare con il numero di particelle o con l’urgenza; per l’accesso agli atti possono sommarsi ricerca, riproduzione e supporti. È necessario selezionare la tariffa del servizio richiesto, non quella dei titoli edilizi.
Se l’intervento richiede un’autorizzazione paesaggistica, il tariffario può prevedere una voce autonoma o un’aggiunta alla pratica edilizia. Anche la segnalazione certificata di agibilità può richiedere diritti propri. La concentrazione dei procedimenti in un unico portale non significa necessariamente un’unica tariffa.
Confronta professionisti qualificati per individuare titolo, documenti, costi comunali, pagamenti e adempimenti prima dell’invio.
No. La tariffa concreta è approvata dal Comune e può cambiare per procedimento, data e caratteristiche dell’intervento.
Non esiste una cifra nazionale unica. Va consultata la voce CILA del tariffario comunale vigente, verificando se la pratica è gratuita, onerosa o tardiva.
Solo se il preventivo lo specifica. Compenso professionale e diritti di segreteria sono voci diverse.
L’avviso deve essere correttamente collegato alla pratica e al soggetto indicato dall’ente. Il tecnico può pagare per conto del cliente se modalità e delega lo consentono.
No, prima bisogna verificare l’esito attraverso codice avviso e IUV. Ripetere subito il pagamento può creare un doppio versamento.
Sì, se la pratica appartiene a una fascia diversa o comprende ulteriori procedimenti. Il conguaglio deve riferirsi alla tariffa applicabile.
Non automaticamente. Molti regolamenti escludono il rimborso dopo la presentazione perché l’attività amministrativa è già iniziata.
L’ente creditore che ha incassato la somma. PagoPA può assistere sulla transazione, ma non decide né esegue il rimborso del diritto.
Non necessariamente. È il corrispettivo del prestatore scelto e resta distinto dalla somma incassata dal Comune.
No. Il pagamento consente la gestione della pratica, ma non sostituisce requisiti, sanzioni, oblazioni e decisione dell’amministrazione.