Riforma degli Ordini professionali, via libera del Senato: cosa cambia per tecnici e professionisti
Il Senato approva il DDL 1663 sulla riforma di 15 Ordini professionali. Cosa prevede per tecnici, competenze, tirocinio, compensi e formazione.
Il Senato ha approvato il disegno di legge delega che punta a riformare quindici ordinamenti professionali, compresi quelli di architetti, ingegneri, geometri, geologi e periti. Il voto è arrivato lunedì 3 agosto 2026 con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni. Il provvedimento passa ora alla Camera: non è ancora una legge e, soprattutto, non modifica da subito competenze, esami di Stato o funzionamento degli Ordini.
Il DDL 1663 stabilisce infatti i principi che il Governo dovrà seguire nel successivo riordino. Se il Parlamento completerà l’approvazione, i dettagli operativi saranno definiti da uno o più decreti legislativi, da adottare entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega. Per i professionisti tecnici si apre quindi una fase importante, ma il nuovo assetto non è ancora applicabile.
Sommario
Riforma degli Ordini professionali: che cosa ha approvato il Senato
Il provvedimento approvato da Palazzo Madama è una legge delega. Il Parlamento non sta riscrivendo direttamente, articolo per articolo, tutti gli ordinamenti coinvolti: indica obiettivi, principi e limiti entro i quali il Governo dovrà preparare i decreti legislativi dedicati alle singole professioni.
Tra gli obiettivi indicati nel testo figurano la valorizzazione del ruolo economico e sociale delle professioni regolamentate, l’aggiornamento delle attività attribuite o riservate, la disciplina dell’accesso, la riorganizzazione degli Ordini, la formazione continua e il riordino delle società tra professionisti.
La distinzione è decisiva: il voto del Senato rappresenta il primo via libera parlamentare, non l’entrata in vigore delle nuove regole. Il testo dovrà essere approvato anche dalla Camera. Se Montecitorio lo modificasse, sarebbe necessario un ulteriore passaggio parlamentare.
Advertisement - PubblicitàQuali sono le 15 professioni coinvolte
L’Allegato A del disegno di legge individua quindici gruppi professionali:
- agrotecnici e agrotecnici laureati;
- architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori e relative sezioni iunior;
- assistenti sociali;
- attuari;
- consulenti del lavoro;
- dottori agronomi e forestali e le altre figure comprese nel relativo ordinamento;
- geologi;
- geometri e geometri laureati;
- giornalisti;
- ingegneri civili e ambientali, industriali e dell’informazione, comprese le sezioni iunior;
- periti agrari;
- periti industriali;
- spedizionieri doganali;
- consulenti in proprietà industriale;
- tecnologi alimentari.
Per il settore delle costruzioni il perimetro è particolarmente ampio. Il riordino interessa buona parte dei tecnici che intervengono nella progettazione, nelle pratiche edilizie e catastali, nelle verifiche strutturali, nelle indagini geologiche, nella sicurezza e nella gestione del territorio.
Competenze riservate e consulenza professionale
Uno dei passaggi più delicati riguarda le attività professionali. La delega chiede di definire quelle riservate o comunque attribuite, anche non in esclusiva, a ciascuna professione. L’attribuzione dovrà restare coerente con il titolo di studio, il tirocinio, l’esame di abilitazione e i quadri nazionali ed europei di classificazione delle competenze.
Il testo riconosce inoltre agli iscritti agli Albi l’attività di consulenza nelle materie proprie della professione. Allo stesso tempo precisa che le attività non riservate dalla legge a una o più professioni rimangono libere.
Questo non significa che dal giorno successivo al voto cambino i confini tra architetti, ingegneri, geometri o periti. La delega fissa un criterio generale; saranno i decreti legislativi e il coordinamento con la normativa vigente a determinare l’effettiva portata del riordino. Proprio la definizione delle competenze sarà con ogni probabilità uno dei passaggi più osservati dai professionisti dell’edilizia.
Advertisement - PubblicitàAccesso alla professione, esame di Stato e specializzazioni
La riforma conferma il principio dell’accesso alla professione tramite esame di Stato, quando previsto, facendo salve le lauree abilitanti disciplinate dalla legge 163/2021. Il testo consente inoltre di organizzare specializzazioni professionali attraverso i Consigli nazionali e gli Ordini territoriali, anche in collaborazione con le università.
Un aumento del titolo di studio richiesto per l’accesso non dovrebbe però cancellare o ridisegnare automaticamente le competenze già riconosciute agli iscritti in possesso del precedente titolo. La delega contiene una salvaguardia specifica per evitare che il riordino produca effetti retroattivi sulle attribuzioni professionali esistenti.
Tirocinio, compensi e assicurazione professionale
Il testo affronta anche alcuni aspetti economici del lavoro professionale. Per il tirocinio è previsto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante. Fuori dagli enti pubblici, un apposito contratto potrà inoltre riconoscere al tirocinante un’indennità o un compenso commisurato al contributo effettivamente fornito.
In materia di parcelle, la pattuizione del compenso resta libera, ma i parametri dovranno essere stabiliti o aggiornati per la liquidazione giudiziale e per l’applicazione della normativa sull’equo compenso. Non si tratta quindi di un ritorno automatico alle vecchie tariffe obbligatorie.
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Richiedi informazioni gratisLa delega conferma inoltre l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile professionale. Consigli nazionali ed enti previdenziali potranno stipulare convenzioni e polizze collettive, mentre i valori minimi dei massimali dovranno essere aggiornati almeno ogni cinque anni.
Advertisement - PubblicitàFormazione continua, strumenti digitali e intelligenza artificiale
La formazione continua dovrebbe essere disciplinata in modo più uniforme. I regolamenti dei Consigli nazionali dovranno indicare crediti minimi, modalità di assolvimento, requisiti dei corsi e criteri per autorizzare gli enti formatori.
Nel testo compare anche un riferimento esplicito agli strumenti digitali e all’intelligenza artificiale. Una parte delle ore obbligatorie dovrà riguardare l’uso delle nuove tecnologie e i relativi limiti deontologici. Anche quando la prestazione è svolta con strumenti digitali, il codice deontologico dovrà garantire che il risultato rimanga espressione della competenza e della responsabilità del professionista.
Per architetti, ingegneri e altri tecnici questo punto può incidere sull’impiego di sistemi di progettazione assistita, analisi automatizzate e strumenti generativi. La delega, tuttavia, non stabilisce ancora quante ore saranno necessarie né introduce oggi nuovi obblighi formativi immediati.
Società tra professionisti e organizzazione degli Ordini
Un altro capitolo riguarda le società tra professionisti. Il testo prevede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto facciano capo a professionisti iscritti all’Albo di riferimento o ad altri Albi. La partecipazione agli utili dovrebbe essere proporzionale alla quota di capitale.
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La delega punta inoltre a coordinare iscrizione agli Albi e al Registro delle imprese, conferimento degli incarichi, obblighi informativi verso i clienti, responsabilità disciplinare, assicurazione e regime fiscale e previdenziale. È prevista anche la possibilità di intervenire sulla duplicazione del contributo integrativo previdenziale in alcune forme aggregate, nel rispetto della sostenibilità delle Casse.
Sul piano istituzionale, Ordini e Collegi restano enti pubblici non economici. I decreti dovranno disciplinare rappresentanza, elezioni, incompatibilità, vigilanza, consigli di disciplina e aggiornamento dei codici deontologici, con attenzione alla parità di genere e alla rappresentanza degli Ordini territoriali più piccoli.
Advertisement - PubblicitàChe cosa cambia oggi per architetti, ingegneri, geometri e geologi
Per il momento non cambia nulla nell’attività quotidiana. Restano in vigore le attuali norme sulle competenze, i titoli abilitanti, gli esami, la formazione, la responsabilità professionale e l’organizzazione dei rispettivi Ordini.
Il voto del Senato apre però un percorso che può produrre conseguenze rilevanti. Per i professionisti tecnici sarà importante verificare come i futuri decreti coordineranno attività riservate e sovrapposte, specializzazioni, accesso alle sezioni degli Albi, uso dell’intelligenza artificiale, società tra professionisti e parametri dei compensi.
È quindi prematuro presentare la riforma come già operativa o utilizzare il DDL per sostenere che una determinata pratica edilizia possa essere firmata da una categoria in più o in meno. Fino all’entrata in vigore delle norme attuative continuerà ad applicarsi il quadro vigente.
I prossimi passaggi
Il disegno di legge passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Se il testo sarà approvato senza modifiche, seguiranno promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento decorrerà il termine di ventiquattro mesi entro il quale il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi.
Gli schemi dei decreti dovranno essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per il parere. Il Governo potrà poi emanare, entro dodici mesi dall’ultimo decreto legislativo, eventuali disposizioni correttive e integrative.
La fase decisiva non si esaurisce quindi nel voto del 3 agosto: il contenuto concreto della riforma dipenderà dal passaggio alla Camera e, successivamente, dalla scrittura dei decreti dedicati ai diversi ordinamenti.
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