Quando si parla di abuso edilizio, una delle domande più frequenti riguarda il tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera. Se sono passati dieci, quindici o addirittura vent’anni, il Comune può ancora imporne la demolizione? E cosa accade se quell’immobile è diventato nel frattempo la casa di una famiglia o è stato ereditato da un altro proprietario?

Su questi aspetti è tornato a fare chiarezza il Consiglio di Stato con una recente sentenza, ribadendo alcuni principi destinati ad avere effetti concreti su molti cittadini. La decisione conferma che il semplice trascorrere degli anni non è sufficiente a rendere legittima un’opera realizzata senza i necessari titoli edilizi.

Ma quali sono le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione e quali conseguenze pratiche possono derivarne per proprietari ed eredi?

La vicenda: un abuso edilizio contestato anche dopo molti anni

La vicenda prende avvio da un immobile realizzato senza il necessario permesso di costruire. In particolare, erano stati eseguiti interventi di notevoli dimensioni, comprensivi di un fabbricato, un patio e diverse opere interne, in assenza del titolo edilizio richiesto dalla normativa.

L’amministrazione comunale aveva quindi disposto la demolizione delle opere abusive, come previsto dal D.P.R. 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia che disciplina gli interventi realizzati senza autorizzazione. Nel corso degli anni, però, la situazione si è complicata: il proprietario dell’immobile è venuto a mancare e il provvedimento è stato successivamente notificato all’erede, che ha deciso di impugnarlo davanti ai giudici amministrativi.

Nel ricorso sono state avanzate diverse contestazioni. Tra queste, la presunta mancanza di un’adeguata conoscenza degli atti del procedimento, il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso e il fatto che l’immobile fosse ormai utilizzato come abitazione. Secondo la ricorrente, proprio questi elementi avrebbero dovuto impedire o quantomeno mettere in discussione l’ordine di demolizione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4840 del 2026, ha però respinto integralmente l’appello, cogliendo l’occasione per ribadire alcuni principi ormai consolidati in materia di repressione degli abusi edilizi.

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Il tempo non basta a sanare un abuso edilizio

Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio il tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva. È una questione che genera spesso dubbi tra i proprietari: se il Comune non interviene per molti anni, l’immobile diventa automaticamente regolare?

La risposta del Consiglio di Stato è netta: no.

I giudici ricordano infatti che il semplice decorso del tempo non può trasformare un’opera abusiva in un edificio legittimo. In altre parole, il fatto che siano trascorsi molti anni senza provvedimenti da parte dell’amministrazione non elimina l’illecito edilizio né fa venir meno il potere del Comune di ordinare la demolizione.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, fondato sull’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina gli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire. La norma prevede infatti che, una volta accertato l’abuso, il Comune debba ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

La sentenza ribadisce quindi un principio molto chiaro: il tempo, da solo, non può essere considerato una sorta di “sanatoria automatica”. Se l’opera è stata realizzata senza il necessario titolo edilizio e non è intervenuta una regolarizzazione prevista dalla legge, l’abuso continua a produrre i suoi effetti anche a distanza di molti anni.

Perché il comune non deve dimostrare un nuovo interesse pubblico

Un altro punto affrontato dal Consiglio di Stato riguarda una convinzione piuttosto diffusa: se l’amministrazione interviene dopo molti anni, deve spiegare perché ha deciso di farlo proprio in quel momento?

Anche su questo aspetto la risposta dei giudici è chiara.

L’ordine di demolizione di un’opera realizzata senza permesso di costruire è considerato un atto vincolato. Significa che, una volta accertata l’esistenza dell’abuso, il Comune non può scegliere liberamente se intervenire oppure no: la legge gli impone di ripristinare la legalità urbanistica.

Proprio per questo motivo non è necessario fornire una particolare motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione. L’interesse pubblico, spiegano i giudici, è già insito nella necessità di far rispettare le norme edilizie e urbanistiche previste dal D.P.R. n. 380 del 2001.

Nel ricorso era stato sostenuto che il lungo intervallo di tempo trascorso avrebbe imposto all’amministrazione una motivazione più approfondita. Il Consiglio di Stato, però, ha richiamato un orientamento ormai consolidato, ricordando che il ritardo con cui viene adottato il provvedimento non modifica la natura dell’abuso e non fa nascere un diritto a conservarlo.

In altre parole, l’inerzia dell’amministrazione non può trasformarsi in un vantaggio per chi ha realizzato un’opera priva dei necessari titoli edilizi. Il principio resta lo stesso: se l’abuso esiste, il potere di ordinare la demolizione continua a sussistere, anche a distanza di molti anni.

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La casa di abitazione non impedisce automaticamente la demolizione

Tra le argomentazioni portate davanti ai giudici c’era anche un aspetto particolarmente delicato: l’immobile era ormai utilizzato come abitazione. Secondo la ricorrente, questa circostanza avrebbe dovuto essere presa in maggiore considerazione prima di confermare l’ordine di demolizione.

Il Consiglio di Stato ha affrontato il tema richiamando un principio già espresso in numerose decisioni, sia della giurisprudenza nazionale sia della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

I giudici ricordano che il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è certamente un diritto fondamentale. Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto.

Quando un immobile è stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, occorre infatti bilanciare l’interesse del singolo con quello della collettività. Da una parte c’è l’esigenza di tutelare l’abitazione, dall’altra quella di garantire il rispetto delle regole che disciplinano l’uso del territorio, la sicurezza delle costruzioni e la corretta pianificazione urbanistica.

Secondo il Consiglio di Stato, questo equilibrio porta a una conclusione precisa: il fatto che un immobile sia diventato la casa di una famiglia non è sufficiente, da solo, a renderlo intoccabile. Se l’opera è abusiva e non esistono i presupposti previsti dalla legge per una sua regolarizzazione, l’ordine di demolizione può comunque essere confermato.

Si tratta di un principio destinato ad avere importanti ricadute pratiche, perché chiarisce che la destinazione abitativa dell’immobile rappresenta certamente un elemento da considerare, ma non può prevalere automaticamente sull’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica.

L’ordine di demolizione può essere notificato anche agli eredi

La sentenza affronta anche un’altra questione che può interessare molte famiglie: cosa succede quando il proprietario dell’immobile abusivo viene a mancare? L’ordine di demolizione perde efficacia oppure può essere rivolto agli eredi?

Anche su questo punto il Consiglio di Stato fornisce una risposta chiara.

I giudici spiegano che il provvedimento può essere notificato all’erede che ha la disponibilità del bene. Questo non significa attribuirgli la responsabilità per aver realizzato l’abuso, ma riconoscere che è il soggetto che, in quel momento, può intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi.

In altre parole, l’obbligo di demolire non è una sanzione personale legata esclusivamente a chi ha eseguito i lavori. Si tratta invece di una misura prevista dalla normativa edilizia per eliminare una situazione ritenuta contraria alla legge. Per questo motivo, il provvedimento continua a produrre effetti anche quando la proprietà dell’immobile passa agli eredi.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, i giudici hanno quindi ritenuto legittima la notifica dell’ordine di demolizione all’erede, confermando che il trasferimento della proprietà non comporta il venir meno degli obblighi previsti dal Testo Unico dell’Edilizia.

Per chi eredita un immobile è quindi importante verificare con attenzione la sua regolarità urbanistica e catastale. Eventuali abusi edilizi non scompaiono con il passaggio di proprietà e, se non sono stati sanati nei casi consentiti dalla legge, possono continuare a produrre conseguenze anche nei confronti del nuovo titolare del bene.

Allegato riservato
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