L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 640, chiarendo in modo puntuale le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno di Inclusione (ADI). Si tratta di un intervento normativo che incide direttamente sulla durata del beneficio, sulle modalità di rinnovo, sugli importi spettanti e perfino sui limiti di spesa autorizzati.

Le novità sono tutt’altro che marginali: cambia la gestione delle mensilità, viene eliminato il mese di sospensione e viene ridefinito il contributo straordinario.

Ma cosa significa concretamente per le famiglie beneficiarie? Chi dovrà presentare una nuova domanda? E quali sono gli importi effettivi spettanti nel 2026?

Durata dell’assegno di inclusione: eliminato il mese di sospensione

Il primo intervento rilevante riguarda l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), come modificato dall’articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) .

Fino al 2025, al termine delle prime 18 mensilità di fruizione dell’ADI era previsto un mese di sospensione obbligatoria prima del rinnovo. Con la nuova disciplina, questo periodo viene definitivamente eliminato.

Dal 1° gennaio 2026:

  • Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
  • Può essere rinnovato, previa presentazione di domanda, per ulteriori 12 mesi.
  • Alla scadenza di ogni periodo di rinnovo, il beneficio può essere nuovamente rinnovato, sempre previa domanda.
  • Non è più previsto alcun mese di stop tra un ciclo e l’altro.

Questo significa, in termini pratici, che le famiglie possono presentare domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto (diciottesima mensilità o dodicesima in caso di rinnovo) .

Si tratta di una modifica che rende la misura più fluida e continuativa, evitando vuoti temporali di sostegno economico che in passato avevano creato non poche difficoltà ai nuclei più fragili.

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Importo del rinnovo: prima mensilità ridotta al 50%

Un altro passaggio centrale chiarito dal Messaggio INPS n. 640 riguarda l’importo della prima mensilità in caso di rinnovo. La nuova formulazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023 stabilisce infatti che la prima mensilità del periodo rinnovato viene riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile spettante .

Si tratta di una novità significativa che incide direttamente sulla pianificazione economica delle famiglie beneficiarie.

Decorrenza del pagamento

Il beneficio rinnovato:

  • decorre dal mese di presentazione della domanda, se il nucleo familiare è rimasto invariato;
  • decorre dal mese di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) nucleo, se vi è stata una variazione nella composizione familiare .

L’INPS fornisce anche un esempio pratico molto utile: se la diciottesima mensilità viene pagata il 27 gennaio 2026 e la domanda di rinnovo viene presentata a febbraio, con PAD sottoscritto il 10 marzo 2026 (in caso di variazione del nucleo), il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026. La prima mensilità (marzo) sarà pagata al 50% intorno al 15 aprile, mentre la seconda (aprile) sarà corrisposta per intero intorno al 27 aprile .

La durata del rinnovo resta pari a 12 mensilità continuative.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo, la modifica introduce una doppia novità: continuità temporale del beneficio ma riduzione parziale dell’importo iniziale. Una scelta che mira probabilmente a contenere la spesa pubblica, senza interrompere il sostegno.

Contributo straordinario aggiuntivo: estensione ai nuclei con diciottesima mensilità a novembre 2025

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda il contributo straordinario aggiuntivo collegato all’Assegno di Inclusione.

L’articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che le disposizioni previste dall’articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (convertito dalla legge 1° agosto 2025, n. 113) si applicano anche ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’ADI, prima della sospensione, sia ricaduto nel mese di novembre 2025 .

Cosa significa in concreto?

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa:

  • spetta un contributo straordinario aggiuntivo;
  • l’importo è pari alla prima mensilità di rinnovo;
  • comunque non può superare i 500 euro;
  • è riconosciuto anche ai nuclei che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo aver fruito della diciottesima mensilità nel novembre 2025 .

Resta fermo che per le domande di rinnovo presentate (o con PAD sottoscritto) a partire da gennaio 2026 si applicano le nuove regole introdotte dal comma 158 della Legge di Bilancio 2026, comprese quelle relative alla prima mensilità ridotta al 50% .

Dal punto di vista operativo, questa previsione evita disparità di trattamento tra nuclei che hanno terminato le 18 mensilità nel 2025 e quelli che si collocano nel nuovo regime 2026. È una misura ponte che tutela chi si trova nella fase di transizione normativa.