La Rottamazione quater torna al centro dell’attenzione con una nuova e imminente scadenza: il 28 febbraio 2026 è il termine ultimo per il pagamento dell’undicesima rata per i contribuenti in regola con il piano originario. Nella stessa data sono chiamati al versamento anche coloro che sono stati riammessi alla definizione agevolata in base alla legge n. 15/2025, per i quali la scadenza riguarda la terza rata del nuovo piano di riammissione.

La normativa prevede inoltre una tolleranza di cinque giorni: saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 marzo 2026. Ma cosa accade in caso di ritardo o versamento parziale? E quali sono le modalità corrette per effettuare il pagamento senza rischiare la decadenza dai benefici?

Cosa succede se non si paga entro i termini

Il rispetto delle scadenze è fondamentale. La disciplina della definizione agevolata stabilisce che, in caso di:

  • mancato pagamento,
  • versamento effettuato oltre il termine ultimo (9 marzo 2026),
  • pagamento di importo inferiore al dovuto,

si verifica la decadenza dai benefici della Rottamazione quater.

Ciò significa che il contribuente perderà le agevolazioni previste e le somme già versate saranno considerate esclusivamente come acconti sul debito residuo, che tornerà quindi comprensivo di sanzioni, interessi e aggio originariamente esclusi.

Si tratta di una conseguenza particolarmente rilevante, soprattutto per chi ha già sostenuto diverse rate e rischia di compromettere l’intero percorso di regolarizzazione.

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Come e dove effettuare il pagamento

Il pagamento può essere effettuato attraverso diversi canali, offrendo così ampia flessibilità ai contribuenti. È possibile versare le somme dovute:

  • presso banche e uffici postali;
  • in tabaccherie e ricevitorie abilitate;
  • agli sportelli bancomat (ATM) abilitati;
  • tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA;
  • direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • tramite l’App Equiclick;
  • agli sportelli territoriali di Agenzia delle entrate-Riscossione, previo appuntamento.

La molteplicità delle modalità di pagamento consente di scegliere la soluzione più comoda, ma è sempre consigliabile verificare con attenzione i dati riportati nei moduli e conservare la ricevuta.

Recupero dei moduli e servizi online disponibili

Chi avesse smarrito i moduli di pagamento può recuperarli facilmente:

  • accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione tramite SPID, CIE o CNS (e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle entrate);
  • richiedendoli via mail dall’area pubblica del sito, allegando un documento di riconoscimento, senza necessità di credenziali.

Tra i servizi disponibili online figura anche ContiTu, che consente di selezionare e pagare in via agevolata solo alcune cartelle o avvisi contenuti nella comunicazione delle somme dovute. Uno strumento particolarmente utile per chi intende gestire in modo mirato la propria posizione debitoria.

Cos’è la rottamazione-quater e quali debiti comprende

La cosiddetta Rottamazione-quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il beneficio principale consiste nella possibilità di versare:

  • solo le somme dovute a titolo di capitale;
  • le spese per i diritti di notifica;
  • le eventuali spese per procedure esecutive.

Non devono invece essere corrisposte:

  • sanzioni;
  • interessi iscritti a ruolo;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Per quanto riguarda le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle tributarie o contributive), restano dovuti il capitale e le spese, ma non gli interessi comunque denominati (incluse le maggiorazioni) né l’aggio.

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Un’importante novità è stata introdotta dalla legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024). Il provvedimento ha previsto una nuova possibilità per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater.

In particolare, chi al 31 dicembre 2024 risultava decaduto per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, ha potuto presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione, scegliendo tra:

  • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • rateizzazione fino a un massimo di 10 rate.

La scadenza del 28 febbraio 2026 rappresenta quindi un passaggio cruciale anche per questi contribuenti, chiamati al versamento della terza rata del nuovo piano.