Il cosiddetto Bonus zanzariere 2026 non è un incentivo autonomo e non spetta per qualsiasi rete contro gli insetti. La detrazione deriva dall’Ecobonus per le schermature solari: la zanzariera deve essere un prodotto tecnico certificato capace anche di ridurre l’energia solare che attraversa il vetro.

Nel 2026 la detrazione è pari al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per l’unità adibita ad abitazione principale; negli altri casi l’aliquota ordinaria è il 36%. Servono requisiti tecnici precisi, bonifico parlante per i non titolari di reddito d’impresa e comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.

Prima dell’ordine bisogna ottenere dal venditore la documentazione del valore gtot non superiore a 0,35, della marcatura CE e della prestazione riferita all’abbinamento con il vetro. La semplice dicitura “zanzariera oscurante” nel preventivo non dimostra il diritto alla detrazione.

Bonus zanzariere 2026: aliquote e risposta rapida

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto l’anno le aliquote già applicate nel 2025. Il beneficio si recupera come detrazione IRPEF o IRES, nei limiti consentiti al beneficiario, in dieci quote annuali di pari importo.

Spesa sostenuta Aliquota Condizione principale
Nel 2026 50% Proprietario o titolare di diritto reale; intervento sull’unità adibita ad abitazione principale
Nel 2026 36% Altri immobili o beneficiari che non rientrano nell’aliquota maggiorata
Nel 2027 36% Abitazione principale con i requisiti soggettivi previsti
Nel 2027 30% Aliquota ordinaria per gli altri casi

Quando spetta il 50% sull’abitazione principale

Non basta che la casa sia chiamata informalmente “prima casa”. La norma richiede che l’unità sia adibita ad abitazione principale e che la spesa sia sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, per esempio l’usufruttuario. Il concetto non coincide con l’agevolazione “prima casa” utilizzata nell’atto di acquisto.

Un inquilino, un comodatario o un familiare convivente può rientrare tra i soggetti ammessi all’Ecobonus se sostiene effettivamente la spesa e possiede i requisiti generali, ma non acquisisce per questo l’aliquota maggiorata riservata dalla norma al proprietario o al titolare di diritto reale. Nel dubbio sulla situazione personale occorre verificare l’aliquota con il professionista che seguirà la dichiarazione.

Non è uno sconto immediato

Nel caso ordinario del 2026 non si riceve denaro dall’ENEA e non si applica automaticamente uno sconto del 50% in fattura. Il contribuente paga la spesa e recupera la detrazione in dieci anni, entro la propria imposta lorda. Le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura sono state eliminate per i nuovi interventi, salvo limitate fattispecie transitorie che non costituiscono la procedura normale per un acquisto effettuato oggi.

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Quali zanzariere sono realmente detraibili

La funzione antinsetto non è sufficiente. Per entrare nell’Ecobonus il prodotto deve qualificarsi come schermatura solare tecnica ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 63/2013 e del D.M. 6 agosto 2020.

La zanzariera agevolabile deve:

  • essere applicata in modo solidale all’involucro o a un suo componente e non essere liberamente montabile e smontabile dall’utilizzatore;
  • proteggere una superficie vetrata, quindi una finestra o una portafinestra;
  • essere installata all’interno, all’esterno o integrata rispetto alla superficie vetrata;
  • essere mobile, cioè utilizzabile e regolabile secondo la configurazione del prodotto;
  • essere una schermatura tecnica con marcatura CE e dichiarazione di prestazione pertinente;
  • avere un fattore di trasmissione solare totale gtot ≤ 0,35, valutato con il vetro di riferimento previsto dalle norme tecniche.

Cosa significa gtot ≤ 0,35

Il gtot esprime la quota complessiva di energia solare che attraversa l’abbinamento tra vetro e schermatura. Un valore di 0,35 indica che il sistema lascia passare al massimo il 35% dell’energia solare considerata nelle condizioni di prova. Non è la percentuale di trama della rete e non può essere dedotto dal colore “scuro” del telo.

La documentazione deve riferirsi al sistema previsto e riportare il valore secondo UNI EN 14500/14501. È quindi necessario chiedere prima dell’acquisto una scheda tecnica o attestazione del produttore/rivenditore che permetta di compilare correttamente la pratica ENEA.

Orientamento della finestra

Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per sud. Sono esclusi nord, nord-est e nord-ovest, perché la funzione incentivata è la riduzione dell’irraggiamento solare diretto. L’orientamento va indicato per ciascun gruppo di schermature nella scheda ENEA; non è sufficiente considerare genericamente l’esposizione dell’appartamento.

Zanzariere che normalmente non danno diritto al bonus

Restano normalmente escluse le reti magnetiche, a velcro, portatili o rimovibili, i prodotti applicati a vani privi di vetro, le zanzariere prive di gtot certificato e quelle installate su orientamenti non ammessi. Anche una normale zanzariera con marcatura CE può non essere detraibile: la marcatura, da sola, non dimostra la prestazione di schermatura solare richiesta dall’Ecobonus.

Edifici e beneficiari ammessi

L’intervento deve riguardare un edificio esistente, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con gli eventuali tributi. L’Ecobonus non serve per agevolare schermature inserite durante la costruzione di un nuovo edificio.

Possono accedere, se sostengono la spesa e rispettano le condizioni applicabili, persone fisiche, esercenti arti e professioni, titolari di reddito d’impresa, associazioni tra professionisti ed enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale. Per detentori come inquilini e comodatari occorrono titolo valido e consenso del proprietario; per parti comuni condominiali servono la delibera e la ripartizione delle spese.

Nuova installazione o sostituzione

Per le schermature solari è agevolabile sia l’installazione sia la sostituzione, purché il prodotto finale possieda tutti i requisiti. Non va confusa questa regola con quella specifica delle chiusure oscuranti: quando si sostituiscono soltanto persiane, tapparelle o altri oscuranti, ENEA richiede un miglioramento della resistenza termica supplementare rispetto al sistema precedente.

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Spese ammesse, limite di 60.000 euro e tetto di 276 euro al metro quadrato

Il limite di 60.000 euro riguarda la detrazione massima per unità immobiliare, non il prezzo massimo del preventivo. Sono potenzialmente ammesse fornitura e posa delle schermature, smontaggio e dismissione di sistemi analoghi, meccanismi automatici di regolazione, prestazioni professionali e opere accessorie necessarie.

Alla detrazione massima si aggiunge il controllo di congruità. Il D.M. 14 febbraio 2022 fissa per le schermature solari e gli ombreggiamenti mobili un costo massimo specifico di 276 €/m². Il valore della tabella è al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per la posa.

Esempio di calcolo del costo ammissibile

Supponiamo di installare schermature per 10 m². La quota massima riferita ai beni della tabella è:

10 m² × 276 €/m² = 2.760 euro

Se la sola fornitura delle schermature costa 3.000 euro, la quota del bene considerata entro il costo specifico sarà 2.760 euro. Manodopera di posa, prestazioni professionali e IVA si valutano separatamente secondo le regole del decreto, purché siano reali, documentate e congrue. Sul totale fiscalmente ammesso si applicherà poi l’aliquota del 50% o del 36%, senza superare la detrazione massima di 60.000 euro.

Per evitare contestazioni il preventivo e la fattura dovrebbero distinguere superficie, fornitura, posa, automazioni, smontaggio, opere accessorie, prestazioni professionali e IVA.

Procedura corretta prima dell’acquisto

Il momento decisivo è precedente al pagamento. Molti problemi nascono quando il cliente scopre dopo il montaggio che il modello acquistato non possiede il gtot richiesto o che le finestre sono orientate a nord.

  1. rilevare dimensione e orientamento di ogni superficie vetrata;
  2. chiedere conferma scritta che il prodotto sia una schermatura solare agevolabile;
  3. acquisire scheda tecnica, marcatura CE, dichiarazione di prestazione e attestazione gtot;
  4. verificare edificio, beneficiario e aliquota applicabile;
  5. ottenere consenso del proprietario o delibera condominiale quando necessari;
  6. far separare nel preventivo le diverse voci e controllare il costo massimo specifico;
  7. pagare con lo strumento corretto e conservare tutta la documentazione;
  8. trasmettere la scheda ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo.

Bonifico parlante

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono pagare mediante bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni, anche online. Il bonifico deve riportare la causale con il riferimento agevolativo, il codice fiscale di chi detrae, numero e data della fattura e partita IVA o codice fiscale del destinatario.

I titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo del bonifico, ma devono provare la spesa con documentazione idonea. Pagare con carta, assegno o bonifico ordinario senza verificare la propria posizione può compromettere il beneficio; un errore va esaminato prima della dichiarazione con banca, fornitore e consulente fiscale.

Comunicazione ENEA entro 90 giorni

La scheda descrittiva va inviata sul portale relativo all’anno nel quale terminano i lavori. Il termine decorre dalla fine lavori o dal collaudo, non dalla data del preventivo. Al termine dell’invio viene attribuito il codice CPID, che deve essere stampato e conservato insieme alla scheda.

Nella pratica si indicano edificio, beneficiario, superficie protetta, orientamento, tipologia, gtot, costi e risparmio energetico richiesto. In presenza di climatizzazione estiva, ENEA prevede la valutazione del risparmio di energia primaria non rinnovabile; mette a disposizione lo strumento ShadoWindow per supportare il calcolo.

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Documenti da conservare

Il fascicolo dovrebbe contenere almeno:

  • scheda ENEA trasmessa, firmata dal beneficiario, ed email con codice CPID;
  • asseverazione tecnica quando necessaria oppure certificazione del fornitore/produttore nei casi consentiti;
  • schede tecniche, marcatura CE e dichiarazione di prestazione;
  • attestazione del gtot e dati del vetro di riferimento;
  • computo metrico quando richiesto e verifica dei costi massimi;
  • fatture e ricevute dei bonifici parlanti;
  • consenso del proprietario per i lavori del detentore;
  • delibera, riparto millesimale e attestazione dell’amministratore per le parti comuni;
  • eventuali titoli o comunicazioni edilizie e condominiali applicabili.

La ricevuta ENEA non certifica da sola la spettanza fiscale: dimostra l’avvenuta trasmissione. Requisiti tecnici, spesa, pagamento e posizione del beneficiario possono essere controllati successivamente.

Zanzariere in condominio, facciata e permessi

L’agevolazione fiscale non sostituisce le verifiche edilizie e condominiali. Una zanzariera inserita nel vano della propria finestra è normalmente un intervento modesto, ma colori, telai e cassonetti visibili possono incidere sul decoro della facciata. Il regolamento contrattuale può imporre modello, colore o autorizzazione; sugli edifici vincolati possono servire ulteriori valutazioni.

Quando l’intervento interessa parti comuni, occorrono delibera e ripartizione delle spese. Per l’installazione sulla singola unità è prudente informare l’amministratore e verificare l’uniformità adottata nel fabbricato prima dell’ordine.

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Redditi superiori a 75.000 euro e capienza fiscale

Dal 2025, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’articolo 16-ter del TUIR limita l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione. Il tetto dipende dal reddito e dal numero di figli fiscalmente a carico. La dichiarazione precompilata applica il calcolo considerando congiuntamente le spese soggette al riordino.

Inoltre la detrazione si recupera soltanto entro l’imposta dovuta ogni anno: la quota che non trova capienza, in via ordinaria, non si trasforma in rimborso e non viene automaticamente spostata all’anno successivo. Chi prevede una spesa elevata deve quindi controllare capienza e limiti personali prima di firmare.

Cumulo con altri bonus e acquisti online

La stessa spesa non può essere detratta due volte scegliendo contemporaneamente Ecobonus e un’altra agevolazione. Se le zanzariere fanno parte di un intervento più ampio, fatture e pagamenti devono distinguere chiaramente le voci e il contribuente deve scegliere il corretto fondamento fiscale.

L’acquisto online non è vietato, ma non attenua i requisiti: il venditore deve emettere fattura, fornire documentazione CE e gtot, permettere il pagamento corretto e identificare il prodotto installato. Un kit rimovibile senza attestazioni non diventa agevolabile solo perché è descritto come “termico” nella pagina commerciale.

Per scegliere la tipologia: Zanzariere scorrevoli, a rullo e plissettate: modelli e costi.

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Errori che fanno perdere la detrazione

  • comprare una normale rete antinsetto senza gtot certificato;
  • confondere marcatura CE e requisito energetico;
  • installare su finestre orientate a nord, nord-est o nord-ovest;
  • pagare con uno strumento non adatto senza chiedere verifica preventiva;
  • considerare 60.000 euro come limite di spesa anziché di detrazione;
  • ignorare il costo massimo di 276 €/m² riferito ai beni;
  • inviare dati ENEA diversi da fattura, schede e installazione reale;
  • pensare che l’invio ENEA sani l’assenza dei requisiti;
  • non verificare aliquota, capienza fiscale e limiti per redditi elevati;
  • trascurare regolamento condominiale, decoro o vincoli locali.

Domande frequenti

Tutte le zanzariere sono detraibili nel 2026?

No. Sono agevolabili soltanto i prodotti che, oltre a fermare gli insetti, costituiscono schermature solari tecniche solidali all’involucro, mobili, applicate a una superficie vetrata e dotate di gtot non superiore a 0,35 con la documentazione richiesta.

Il Bonus zanzariere 2026 è al 50% o al 36%?

È al 50% per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare di diritto reale sull’unità adibita ad abitazione principale. Negli altri casi l’aliquota ordinaria 2026 è il 36%. La condizione soggettiva va controllata prima del pagamento.

Serve una ristrutturazione in corso?

No, l’Ecobonus per schermature solari può essere utilizzato come intervento autonomo su un edificio esistente. Restano necessari tutti i requisiti tecnici, fiscali, documentali ed eventualmente edilizi o condominiali.

Le zanzariere a nord sono detraibili?

No, se vengono agevolate come schermature solari. ENEA ammette gli orientamenti da est a ovest passando per sud ed esclude nord, nord-est e nord-ovest. Le chiusure oscuranti seguono regole di orientamento diverse, ma una zanzariera non diventa una chiusura oscurante.

È obbligatorio sostituire zanzariere già presenti?

No. Per le schermature solari può essere agevolata anche una nuova installazione, se il prodotto e l’edificio rispettano i requisiti. La condizione di miglioramento rispetto all’esistente riguarda specificamente la sola sostituzione delle chiusure oscuranti.

Posso detrarre una zanzariera magnetica o fai da te?

Una rete magnetica o liberamente rimovibile non rispetta il requisito di installazione solidale. Un montaggio eseguito personalmente non è escluso in assoluto, ma il prodotto deve comunque essere tecnico, certificato, correttamente installato e documentato; le soluzioni domestiche prive di gtot e attestazioni non sono agevolabili.

La pratica ENEA può essere fatta senza tecnico?

Il beneficiario può compilare la scheda se dispone di tutti i dati, ma non può inventare prestazioni o sostituire documenti obbligatori. Quando sono richiesti asseverazione, computo, verifica di congruità o calcolo tecnico, occorre un professionista. Anche nei casi semplificati è prudente verificare prima la documentazione del fornitore.

Cosa succede se supero i 90 giorni?

Non bisogna presumere che un invio tardivo risolva automaticamente il problema. ENEA contempla specifiche condizioni per trasmissioni oltre il termine, mentre gli effetti fiscali dipendono dal caso e dagli adempimenti disponibili. È opportuno rivolgersi subito a tecnico e consulente fiscale, prima di presentare la dichiarazione.

Posso ottenere lo sconto immediato dal venditore?

Non come procedura ordinaria per un nuovo intervento del 2026. Il beneficio si utilizza normalmente in dichiarazione in dieci rate annuali. Un eventuale sconto commerciale del venditore è distinto dallo sconto in fattura fiscale e riduce semplicemente l’importo effettivamente pagato e documentato.

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Fonti ufficiali