Il DURF è il certificato con cui l’Agenzia delle Entrate attesta che un’impresa possiede i requisiti fiscali previsti dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997. Il nome utilizzato nella norma e sul portale dell’Agenzia è “certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”; DURF, spesso sviluppato come Documento Unico di Regolarità Fiscale, è la denominazione entrata nell’uso comune.

Il documento non certifica in modo generale che l’impresa non abbia alcun debito fiscale. Ha una funzione precisa: negli appalti ad alta intensità di manodopera ai quali si applica l’articolo 17-bis consente all’impresa di non trasmettere ogni mese al committente i modelli F24 e l’elenco dettagliato dei lavoratori impiegati.

Il DURF viene rilasciato su richiesta, è disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, non è soggetto a imposta di bollo o tributi speciali e ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

DURF: cos’è e a cosa serve

L’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019, disciplina il controllo delle ritenute fiscali relative ai lavoratori direttamente impiegati in determinati appalti, subappalti e affidamenti. L’obiettivo è contrastare l’omesso versamento delle ritenute nei rapporti caratterizzati da un rilevante impiego di manodopera.

Quando la disciplina si applica, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve normalmente consegnare al committente:

  • le deleghe F24 relative alle ritenute versate per i lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio;
  • un elenco nominativo dei lavoratori, con codice fiscale;
  • le ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’affidamento;
  • la retribuzione collegata alla prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite, distinguendo quelle riferibili allo specifico committente.

La documentazione deve essere trasmessa entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute. Se l’impresa possiede i requisiti di affidabilità fiscale e consegna al committente un DURF valido, questi adempimenti mensili non si applicano.

Il certificato è quindi una causa di esonero dagli obblighi documentali dell’articolo 17-bis. Non sostituisce il versamento delle ritenute, non cancella eventuali debiti e non equivale al DURC.

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Quando si applicano i controlli sulle ritenute

La soglia di 200.000 euro, da sola, non basta. La disciplina riguarda i rapporti che presentano congiuntamente le condizioni indicate dalla legge:

  • il committente affida a un’impresa una o più opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • l’affidamento avviene tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altro rapporto negoziale comunque denominato;
  • nell’esecuzione vi è un prevalente utilizzo di manodopera;
  • la prestazione viene svolta presso le sedi di attività del committente, nozione che può comprendere anche il cantiere;
  • sono utilizzati beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la prevalenza della manodopera si verifica confrontando la retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti e assimilati impiegati con il prezzo complessivo dell’opera o del servizio. Il requisito ricorre quando il rapporto supera il 50%.

Il calcolo della soglia va riferito all’anno solare e agli affidamenti effettuati alla singola impresa. Contratti separati o frazionati non possono essere considerati isolatamente quando fanno parte del medesimo rapporto rilevante nel periodo.

Di conseguenza, non ogni appalto edile e non ogni subappalto richiedono il DURF. Prima di applicare gli adempimenti occorre verificare tutte le condizioni del contratto e le modalità concrete di esecuzione.

Quali sono i requisiti per ottenere il DURF

Il certificato attesta la presenza dei requisiti indicati dal comma 5 dell’articolo 17-bis. Devono risultare verificati con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute.

Attività da almeno tre anni e dichiarazioni presentate

L’impresa deve essere in attività da almeno tre anni ed essere in regola con gli obblighi dichiarativi. Un’impresa costituita o attiva da meno di tre anni non può utilizzare il certificato per ottenere l’esonero, anche se non ha debiti fiscali.

In questa situazione l’impresa può continuare a eseguire l’affidamento, ma deve rispettare la procedura ordinaria e trasmettere al committente F24 ed elenco dei lavoratori. La mancata possibilità di ottenere il DURF non equivale automaticamente a un divieto di lavorare o a un’irregolarità fiscale.

Versamenti pari almeno al 10% dei ricavi o compensi

Nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, l’impresa deve aver eseguito versamenti registrati nel conto fiscale per un importo complessivo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni.

Non si tratta del 10% delle sole ritenute dei dipendenti e neppure di un’imposta aggiuntiva. È un indicatore di operatività e affidabilità costruito confrontando i versamenti registrati nel conto fiscale con i ricavi o compensi dichiarati nel periodo considerato.

Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento specifico sui pagamenti eseguiti a seguito di comunicazioni di irregolarità. Il tema e le condizioni per conteggiare tali versamenti sono trattati nell’approfondimento dedicato agli avvisi bonari e al requisito del 10% per il DURF.

Assenza di debiti scaduti superiori a 50.000 euro

Non devono risultare iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro con termini di pagamento scaduti e somme ancora dovute.

La presenza di una cartella non determina quindi sempre un esito negativo. La norma esclude dal limite le somme comprese in piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza e considera anche eventuali provvedimenti di sospensione. La posizione concreta deve essere verificata sui dati della riscossione.

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Come richiedere il DURF nel 2026

Il certificato non viene generato semplicemente selezionando una voce nel cassetto fiscale. Occorre presentare l’apposito modello di istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.

La richiesta può essere presentata dal contribuente oppure da un delegato munito di delega formale. L’Agenzia prevede quattro modalità:

  • servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la Direzione provinciale competente;
  • consegna diretta all’ufficio territoriale competente, che rilascia una ricevuta;
  • raccomandata con avviso di ricevimento, allegando la copia del documento di identità di chi sottoscrive il modello;
  • PEC alla Direzione provinciale competente, indicando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”.

Per la trasmissione telematica o via PEC, il modello può essere firmato digitalmente. Se viene sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata la copia del documento di identità. In presenza di un delegato occorre rispettare anche le indicazioni relative alla delega e alla firma del delegante.

I grandi contribuenti devono inoltrare la richiesta alla Direzione regionale territorialmente competente. Prima dell’invio è opportuno utilizzare il modello aggiornato pubblicato dall’Agenzia, verificare l’ufficio corretto e conservare la ricevuta di consegna.

Quanto costa e quanto dura

L’istanza e il certificato non sono soggetti a imposta di bollo né a tributi speciali. Non è quindi previsto un costo fiscale per il rilascio, fatto salvo l’eventuale compenso del professionista o intermediario incaricato dall’impresa.

Il certificato:

  • è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese;
  • fotografa i requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente;
  • vale quattro mesi dalla data di rilascio;
  • deve essere rinnovato se l’impresa vuole continuare a utilizzare l’esonero dopo la scadenza.

Se l’impresa ritiene che il certificato non consideri dati rilevanti, può segnalarli all’ufficio che lo ha emesso. L’ufficio verifica le informazioni e, quando ne ricorrono i presupposti, rilascia un nuovo certificato.

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Cosa succede se l’impresa non ha il DURF

Il DURF non è obbligatorio in senso assoluto. È facoltativo come strumento di esonero: se manca, se è scaduto o se l’impresa non possiede i requisiti, nei rapporti ai quali si applica l’articolo 17-bis tornano gli adempimenti ordinari.

L’impresa deve quindi inviare tempestivamente le deleghe di pagamento e l’elenco analitico dei lavoratori. Il committente deve controllare la documentazione ricevuta e verificare la coerenza dei versamenti.

Se la documentazione non viene trasmessa oppure risultano ritenute non versate o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, nei limiti previsti dalla norma, finché l’inadempimento non viene sanato. Deve inoltre comunicare la situazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente entro il termine stabilito.

Il mancato rispetto degli obblighi può esporre il committente alla sanzione prevista per l’impresa inadempiente, entro i limiti indicati dall’articolo 17-bis. Per questo la gestione non dovrebbe essere lasciata al solo scambio informale di documenti: contratto, scadenze e controlli devono essere organizzati tra amministrazione, consulente fiscale e consulente del lavoro.

DURF e patente a crediti nei cantieri

La certificazione di regolarità fiscale prevista dall’articolo 17-bis compare anche tra i requisiti per la patente a crediti nei cantieri. Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 la richiede però “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Questo inciso è importante: il DURF non deve essere materialmente allegato in ogni domanda da qualsiasi impresa o lavoratore autonomo. Nella procedura per la patente, il possesso della certificazione fiscale, quando dovuto, viene attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetto a controlli successivi.

Non è quindi corretto affermare che ogni impresa priva del DURF sia automaticamente esclusa dai lavori pubblici. La partecipazione alle gare, la regolarità fiscale ai sensi del Codice dei contratti pubblici e il requisito previsto per la patente a crediti sono discipline collegate, ma non coincidenti.

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DURF, DURC e DURC di congruità: le differenze

Le sigle sono simili, ma i documenti hanno finalità e soggetti competenti diversi.

  • Il DURF riguarda i requisiti fiscali dell’articolo 17-bis ed è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per l’esonero dagli adempimenti sulle ritenute in determinati appalti.
  • Il DURC verifica la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per il settore edile, Casse Edili.
  • Il DURC di congruità verifica la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nello specifico intervento edile.
  • L’attestazione SOA qualifica l’impresa per l’esecuzione di lavori pubblici nelle categorie e classifiche previste.

Il possesso di uno di questi documenti non sostituisce automaticamente gli altri. Un’impresa può avere un DURC regolare ma non raggiungere i requisiti per il DURF, ad esempio perché è attiva da meno di tre anni.

Errori frequenti

Considerare il DURF obbligatorio per ogni appalto sopra 200.000 euro

La soglia economica è solo una delle condizioni. Devono essere presenti anche prevalenza della manodopera, esecuzione presso le sedi del committente e utilizzo dei beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

Confondere DURF e DURC

Il primo è fiscale ed è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; il secondo è contributivo e coinvolge INPS, INAIL e Casse Edili. Validità, requisiti e finalità sono differenti.

Presentare al committente un certificato scaduto

Il DURF vale quattro mesi dalla data del rilascio. È utile programmare il rinnovo prima della scadenza, evitando che nel frattempo tornino applicabili gli adempimenti documentali mensili.

Ritenere che l’assenza del certificato impedisca sempre di lavorare

Se l’impresa non può utilizzare l’esonero, deve applicare la procedura ordinaria prevista dall’articolo 17-bis. Le conseguenze cambiano quando non vengono rispettati neppure gli obblighi di trasmissione e versamento.

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FAQ sul DURF

Il DURF è obbligatorio?

No, è uno strumento facoltativo che permette di non trasmettere ogni mese F24 ed elenco dei lavoratori nei rapporti soggetti all’articolo 17-bis. Senza certificato si applica la procedura ordinaria.

Quanto dura il DURF?

Quattro mesi dalla data di rilascio. Dopo la scadenza deve essere richiesto nuovamente se l’impresa intende continuare a beneficiare dell’esonero.

Si può richiedere online?

Sì. Il modello può essere trasmesso attraverso il servizio “Consegna documenti e istanze” dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Sono ammesse anche consegna diretta, raccomandata e PEC.

Quanto costa?

L’istanza e il certificato non sono soggetti a bollo o tributi speciali. Può esserci soltanto il compenso dell’eventuale intermediario incaricato.

Un’impresa attiva da meno di tre anni può ottenerlo?

Non possiede il requisito temporale previsto dal comma 5. Nei contratti soggetti alla disciplina dovrà quindi trasmettere la documentazione ordinaria al committente.

Il DURF serve per ottenere la patente a crediti?

La regolarità fiscale dell’articolo 17-bis è uno dei requisiti della patente nei casi in cui la normativa la prevede. Nella domanda il requisito viene autocertificato; non è corretto considerare il certificato obbligatorio indistintamente per ogni richiedente.

Con debiti fiscali inferiori a 50.000 euro il rilascio è automatico?

No. Il limite dei 50.000 euro riguarda uno dei requisiti, ma l’Agenzia verifica anche anzianità dell’attività, adempimenti dichiarativi e rapporto tra versamenti e ricavi o compensi. Devono risultare soddisfatte tutte le condizioni.

Riferimenti ufficiali

Contenuto aggiornato al 16 luglio 2026. L’applicazione dell’articolo 17-bis dipende dal contratto, dai soggetti coinvolti e dalle modalità effettive di esecuzione. Per casi concreti è opportuno verificare la posizione con il consulente fiscale e il consulente del lavoro.

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