Le spese condominiali sono gli importi necessari per conservare le parti comuni, far funzionare i servizi dell’edificio e realizzare i lavori approvati dall’assemblea. Non si dividono però sempre allo stesso modo: il criterio generale è quello dei millesimi di proprietà, ma scale, ascensore, lastrico solare, impianti destinati solo a una parte del fabbricato e consumi misurabili seguono regole specifiche.

Per capire se un addebito è corretto bisogna quindi rispondere a quattro domande: qual è la spesa, chi trae utilità dal bene o dal servizio, quale tabella deve essere applicata e quale documento l’ha approvata. Questa guida spiega come leggere il riparto, calcolare la propria quota e gestire i casi più frequenti, dalla casa affittata all’appartamento vuoto, dalla compravendita alla morosità.

Cosa sono le spese condominiali e cosa comprendono

Il condominio nasce automaticamente quando in un edificio esistono almeno due unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi e, insieme, parti o impianti destinati all’uso comune. Le spese condominiali servono proprio a gestire e conservare questi beni: tetto e facciata, fondazioni, androne, scale, cortile, impianti comuni, ascensore, illuminazione, pulizia e ogni altro elemento riconducibile alle parti comuni indicate dall’articolo 1117 del Codice civile.

Tra le voci più ricorrenti rientrano:

  • pulizia, illuminazione e manutenzione ordinaria degli spazi comuni;
  • compenso dell’amministratore, assicurazione del fabbricato, conto corrente e spese amministrative;
  • manutenzione e verifiche di ascensore, cancello, autoclave, citofono e impianti centralizzati;
  • riscaldamento, acqua o altri servizi comuni, secondo consumi e criteri applicabili;
  • riparazioni del tetto, della facciata, delle colonne di scarico e delle strutture comuni;
  • lavori straordinari, adeguamenti normativi e innovazioni deliberati dall’assemblea;
  • compensi professionali, pratiche tecniche, sicurezza, direzione lavori e oneri fiscali collegati agli interventi.

Il fatto che una fattura sia intestata al condominio non significa che debba essere ripartita indistintamente tra tutti. Prima di dividere il costo occorre individuare il bene interessato, i condòmini obbligati e il criterio legale o convenzionale applicabile.

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Spese ordinarie e straordinarie: qual è la differenza

Le spese ordinarie riguardano la gestione corrente e gli interventi necessari a mantenere beni e servizi comuni in normale efficienza: pulizia, energia elettrica, manutenzione periodica, piccole riparazioni, verifiche e compenso dell’amministratore. Di regola sono previste nel bilancio preventivo e pagate mediante rate periodiche.

Le spese straordinarie dipendono invece da lavori non ricorrenti o di particolare rilievo: rifacimento della facciata o del tetto, sostituzione dell’ascensore, consolidamento, impermeabilizzazione, riqualificazione energetica e adeguamento di impianti. La distinzione non dipende soltanto dall’importo: una riparazione costosa può essere necessaria alla gestione ordinaria, mentre un’opera di importo contenuto può avere natura straordinaria.

Chi può autorizzare la spesa

L’amministratore può sostenere le spese comprese nelle sue attribuzioni e dare esecuzione alle delibere. I lavori di manutenzione straordinaria spettano normalmente all’assemblea, che deve anche costituire il fondo speciale previsto dall’articolo 1135 del Codice civile, pari all’ammontare dei lavori oppure, quando il contratto prevede pagamenti legati allo stato di avanzamento, ai singoli pagamenti dovuti.

In presenza di un’urgenza reale l’amministratore può ordinare lavori straordinari senza attendere la delibera, ma deve riferirne alla prima assemblea. L’urgenza non coincide con la semplice convenienza: deve esserci la necessità di evitare un danno o un pericolo che non consente di attendere i tempi ordinari della convocazione.

Come si ripartiscono le spese condominiali

L’articolo 1123 del Codice civile stabilisce tre livelli di regole. Il criterio generale è la proporzione al valore della proprietà di ciascuno, espresso dalla tabella millesimale. Se un bene o servizio serve i condòmini in misura diversa, la spesa si divide in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Se l’edificio ha più scale, cortili, lastrici, impianti o opere destinati a servire soltanto una parte del fabbricato, pagano i proprietari che ne traggono utilità: è il cosiddetto condominio parziale.

Un regolamento contrattuale o una convenzione approvata da tutti gli interessati può prevedere criteri diversi. Una semplice delibera a maggioranza, invece, non può modificare stabilmente i criteri legali o convenzionali attribuendo a un condomino una quota maggiore di quella dovuta.

Su schermi piccoli puoi scorrere la tabella in orizzontale.

Tipo di spesa Criterio normalmente applicato Riferimento
Conservazione e godimento delle parti comuni, servizi nell’interesse comune, innovazioni Millesimi di proprietà, salvo diverso titolo; se l’uso potenziale è differente, in proporzione all’uso Art. 1123 c.c.
Parte o impianto che serve solo una porzione dell’edificio Solo tra i condòmini che ne traggono utilità Art. 1123, comma 3, c.c.
Scale e ascensore Metà in base ai millesimi di proprietà e metà in proporzione all’altezza del piano dal suolo Art. 1124 c.c.
Soffitti, volte e solai tra due piani In parti uguali tra i proprietari dei due piani; pavimento a carico del piano superiore, intonaco/tinta del soffitto a carico del piano inferiore Art. 1125 c.c.
Lastrico solare di uso esclusivo che copre anche altre unità Un terzo a chi ha l’uso esclusivo; due terzi ai proprietari delle unità coperte, secondo il valore della parte coperta Art. 1126 c.c.
Consumi individuali contabilizzati In base alle misurazioni, con l’eventuale quota comune prevista dalla disciplina del servizio Norme speciali e criteri tecnici applicabili

Questa tabella riassume i criteri ordinari, ma non sostituisce l’esame del titolo, del regolamento contrattuale, delle tabelle e della concreta funzione del bene. Per esempio, un negozio al piano terra non è automaticamente esonerato da ogni spesa dell’ascensore o delle scale: occorre verificare se ne è comproprietario, se può servirsene anche solo potenzialmente e quale parte della spesa riguarda uso, manutenzione o conservazione.

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Formula per calcolare la propria quota

Quando la spesa si divide con la tabella generale, la formula è:

Quota del condomino = spesa da ripartire × millesimi dell’unità ÷ 1.000

La legenda dei dati richiesti è semplice:

  • spesa da ripartire: il costo totale imputato a quella tabella, al netto di eventuali importi riferiti ad altri gruppi o consumi;
  • millesimi dell’unità: il valore attribuito all’appartamento, negozio, box o altra unità nella tabella utilizzata;
  • 1.000: la somma convenzionale del valore dell’intero condominio o del gruppo rappresentato dalla tabella.

Esempio con la tabella generale

Se la polizza del fabbricato costa 4.800 euro e un appartamento possiede 72 millesimi:

4.800 × 72 ÷ 1.000 = 345,60 euro

Se la stessa unità ha 72 millesimi generali ma appartiene a una scala dotata di una tabella separata, le spese specifiche di quella scala non si calcolano necessariamente con i 72 millesimi generali: va utilizzata la tabella speciale indicata nel riparto.

Esempio per scale e ascensore

Per una spesa di manutenzione di 6.000 euro, 3.000 euro si dividono secondo il valore delle unità e 3.000 euro in proporzione all’altezza dei piani. Il calcolo della seconda metà richiede quindi la tabella scale/ascensore, che incorpora il peso del piano. Non basta moltiplicare tutta la fattura per i millesimi generali.

Le tabelle millesimali sono sempre obbligatorie?

Il regolamento di condominio è obbligatorio quando i condòmini sono più di dieci. Le tabelle che esprimono i valori delle proprietà devono essere allegate al regolamento quando necessarie all’applicazione dei criteri dell’articolo 1123. Nei piccoli condomìni, anche in assenza di una tabella formalmente allegata, le spese restano dovute e devono essere ripartite in base ai criteri di legge o a un accordo valido.

Le tabelle possono essere rettificate o modificate all’unanimità. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile consente tuttavia la modifica con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, quando risulta un errore oppure quando, per mutate condizioni dell’edificio, il valore proporzionale di almeno un’unità è alterato per più di un quinto. Non ogni ristrutturazione interna giustifica quindi una revisione.

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Chi paga tra proprietario e inquilino

Nei confronti del condominio il soggetto obbligato è il proprietario o il titolare del diritto reale sull’unità, non l’inquilino. L’amministratore approva il riparto con l’assemblea e chiede le quote al condomino; il contratto di locazione regola poi i rapporti interni tra locatore e conduttore.

L’articolo 9 della Legge 392/1978 pone a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese per pulizia, funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore, acqua, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento, spurgo, servizi comuni e portierato nella misura del 90%, salvo diversa misura pattuita. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta; prima di pagare, il conduttore ha diritto di conoscere l’indicazione specifica delle spese, i criteri di ripartizione e di esaminare i documenti giustificativi.

Non è però corretta la scorciatoia “ordinario sempre all’inquilino, straordinario sempre al proprietario”. Bisogna leggere il contratto e verificare la natura concreta della voce. In linea generale restano al proprietario gli interventi di conservazione straordinaria e sostituzione strutturale, mentre al conduttore competono gestione corrente e piccola manutenzione connesse all’uso.

Il conduttore vota al posto del proprietario nelle delibere sulle spese e modalità di gestione di riscaldamento e condizionamento; può inoltre intervenire, senza voto, sulle modifiche degli altri servizi comuni, come dispone l’articolo 10 della Legge 392/1978.

Usufruttuario e nudo proprietario: come si dividono le spese

L’usufruttuario esercita il voto nelle questioni di ordinaria amministrazione e semplice godimento; il nudo proprietario vota, di regola, sulle innovazioni, ricostruzioni e opere di manutenzione straordinaria. Per le materie nelle quali l’usufruttuario non intenda esercitare il proprio diritto o per lavori che rientrano nelle sue responsabilità può essere prevista la sua partecipazione secondo le regole dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione.

Verso il condominio nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente delle contribuzioni dovute. La distinzione interna tra spese ordinarie e straordinarie non impedisce quindi all’amministratore di agire nei confronti degli obbligati secondo la disciplina condominiale; chi paga potrà poi regolare il rapporto con l’altro soggetto.

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Casa venduta: chi paga le spese tra venditore e acquirente

Chi acquista un’unità in condominio è obbligato solidalmente con il venditore per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, secondo l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione. Per “anno” si considera normalmente l’esercizio condominiale, che non coincide necessariamente con l’anno solare.

Tra venditore e compratore, invece, conta anche il momento in cui è sorta l’obbligazione e quanto stabilito nell’atto. Per i lavori straordinari assume particolare rilievo la data della delibera che li ha approvati, salvo diversi accordi interni. Tali accordi non possono però togliere al condominio le garanzie previste dalla legge.

Il venditore resta solidalmente obbligato con l’acquirente per i contributi maturati fino a quando viene trasmessa all’amministratore una copia autentica dell’atto che determina il trasferimento del diritto. Prima del rogito è quindi prudente ottenere dall’amministratore l’attestazione sullo stato dei pagamenti e sulle eventuali liti in corso, senza considerarla una garanzia assoluta su costi non ancora emersi.

Appartamento vuoto o servizio non usato: si deve pagare?

Lasciare vuoto l’appartamento, non usare l’ascensore o essere assenti per mesi non elimina automaticamente le spese. L’articolo 1118 del Codice civile impedisce al condomino di rinunciare al diritto sulle parti comuni per sottrarsi alle spese necessarie alla loro conservazione. Restano quindi dovute, per esempio, le quote per tetto, facciata, assicurazione e amministrazione.

Per le spese legate all’uso, invece, può rilevare la diversa utilità o il consumo effettivo. L’assenza di consumi può ridurre una componente variabile, ma non necessariamente la quota fissa del servizio. Anche il distacco dall’impianto centralizzato è ammesso solo se non produce notevoli squilibri o aggravi per gli altri; il distaccato continua a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto.

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Preventivo, consuntivo e scadenza delle rate

Il preventivo stima i costi del nuovo esercizio e consente all’assemblea di definire le rate. Il consuntivo registra entrate e uscite effettive e determina il saldo a debito o a credito di ciascun condomino. Il rendiconto deve permettere l’immediata verifica delle voci e comprende registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione.

Le rate diventano esigibili alle scadenze indicate nella delibera che approva il preventivo o il piano di riparto. L’amministratore non può inventare criteri diversi, ma può riscuotere le somme approvate. Il denaro ricevuto ed erogato per conto del condominio deve transitare sul conto corrente intestato al condominio; ciascun condomino può chiedere, tramite l’amministratore, di vedere ed estrarre a proprie spese copia della rendicontazione periodica.

Quali documenti può controllare il condomino

Prima di contestare una quota è utile richiedere un quadro documentale completo:

  • verbale che approva la spesa e relativo piano di riparto;
  • preventivo e consuntivo dell’esercizio interessato;
  • fatture, ricevute, contratti e stati di avanzamento dei lavori;
  • tabelle millesimali utilizzate e regolamento condominiale;
  • movimenti del conto corrente condominiale, tramite l’amministratore;
  • polizze, incarichi professionali e documentazione tecnica, se pertinenti.

Il diritto di accesso non autorizza a diffondere dati personali o documenti estranei alla gestione. Una richiesta scritta, circoscritta per esercizio e voce di spesa, facilita la risposta e consente di ricostruire le verifiche effettuate.

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Cosa succede se le spese condominiali non vengono pagate

Sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo senza necessità di una nuova autorizzazione assembleare. Salvo dispensa espressa dell’assemblea, deve attivarsi per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

Il creditore del condominio deve prima agire contro i condòmini morosi indicati dall’amministratore; soltanto dopo l’infruttuosa escussione può rivolgersi ai condòmini in regola. Non significa che i debiti altrui vengano automaticamente ridistribuiti: un eventuale fondo destinato a coprire temporaneamente la morosità richiede una delibera correttamente formata e va distinto dalla responsabilità verso il terzo creditore.

Quando la morosità si protrae per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. La possibilità concreta dipende dalla separabilità del servizio e non consente interventi arbitrari sui servizi essenziali o sulle proprietà esclusive.

Prescrizione delle quote

Per molte spese periodiche di gestione si applica il termine quinquennale previsto per i pagamenti periodici; per contributi straordinari non periodici può trovare applicazione il termine ordinario decennale. La qualificazione dipende però dalla natura del credito e dagli atti compiuti: una richiesta formale idonea, un riconoscimento del debito o un’azione giudiziaria possono interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.

Come contestare una ripartizione sbagliata

Una quota può essere errata per un calcolo aritmetico, l’uso della tabella sbagliata, l’inclusione di un soggetto estraneo al bene oppure la violazione di un criterio legale o contrattuale. Il primo passo è chiedere all’amministratore, per iscritto, il dettaglio del calcolo e la rettifica dell’errore.

Se il problema deriva dalla delibera assembleare, il condomino assente, dissenziente o astenuto può impugnarla entro 30 giorni nei casi previsti dall’articolo 1137 del Codice civile: per il dissenziente o astenuto il termine decorre dalla data della delibera, per l’assente dalla comunicazione del verbale. Le controversie condominiali sono normalmente soggette a mediazione obbligatoria prima della causa.

L’impugnazione non sospende automaticamente l’esecuzione della delibera. Smettere unilateralmente di pagare può quindi esporre a recupero del credito, interessi e spese legali; quando necessario va chiesta la sospensione al giudice e valutata rapidamente la strategia con un professionista.

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Spese condominiali e detrazioni fiscali

Alcuni lavori sulle parti comuni possono beneficiare delle detrazioni edilizie se rispettano i requisiti previsti per il tipo di intervento e per l’anno di spesa. Non sono detraibili, per il solo fatto di essere condominiali, le normali spese di pulizia, amministrazione o gestione corrente.

Di regola l’amministratore esegue gli adempimenti del condominio e certifica al singolo avente diritto la quota di spesa imputata e pagata secondo le condizioni fiscali applicabili. Il condomino deve conservare la certificazione e verificare titolo, pagamento della propria quota e requisiti soggettivi. Nei condomìni senza amministratore gli adempimenti vanno organizzati dagli interessati secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio minimo: chi paga e come si decide

Anche un edificio con due soli proprietari è un condominio e applica le norme sulle parti comuni. Non occorre un atto costitutivo. Se manca l’amministratore, i proprietari devono comunque approvare e documentare le spese, rispettare i criteri di riparto, gestire correttamente pagamenti e adempimenti fiscali. L’assenza di tabelle può rendere necessario determinare i valori proporzionali con un accordo o, in caso di contrasto, mediante accertamento.

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Controllo pratico prima di pagare

  1. Individua la delibera che ha approvato la spesa e la scadenza della rata.
  2. Verifica se la voce riguarda tutto l’edificio o soltanto una scala, un impianto o un gruppo di unità.
  3. Controlla la tabella applicata e rifai il calcolo con la formula corretta.
  4. Confronta preventivo, fatture, consuntivo e saldo personale.
  5. Se l’immobile è locato, separa l’obbligo verso il condominio dal rimborso interno proprietario-inquilino.
  6. In caso di acquisto recente, verifica esercizio corrente, precedente e data di trasmissione del rogito all’amministratore.
  7. Contesta per iscritto gli errori senza ignorare scadenze e termini di impugnazione.

Domande frequenti

Le spese condominiali si dividono sempre per millesimi?

No. I millesimi generali sono il criterio di base, ma l’uso differenziato, il condominio parziale e le regole speciali per scale, ascensore, solai e lastrico possono richiedere tabelle e formule diverse.

Chi non abita nell’appartamento può non pagare?

No, non per questo solo motivo. Conservazione delle parti comuni e quote fisse restano normalmente dovute; possono ridursi soltanto alcune componenti legate al consumo o all’uso effettivamente misurato.

L’inquilino deve pagare direttamente l’amministratore?

Il debitore verso il condominio resta il proprietario. Il contratto può organizzare modalità pratiche diverse, ma l’amministratore può agire per le quote condominiali nei confronti del condomino proprietario; locatore e conduttore regolano separatamente il rimborso degli oneri accessori.

Si può non pagare una rata contestata?

La contestazione non sospende da sola la delibera. È più prudente chiedere subito documenti e rettifica, rispettare il termine di impugnazione e valutare con un professionista l’eventuale richiesta di sospensione.

Il regolamento può cambiare i criteri di riparto?

Un regolamento contrattuale o una convenzione unanime può derogare ai criteri legali entro i limiti consentiti. Un regolamento assembleare approvato a maggioranza non può imporre stabilmente una diversa distribuzione dei diritti e degli obblighi patrimoniali.

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Riferimenti normativi e fonti