Sportello Acqua Inox
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Quando l’APE è obbligatorio per vendita, affitto e annunci, quando va allegato e quali immobili sono esclusi. Regole, libretto e sanzioni.
Capire se l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio richiede una distinzione che spesso viene trascurata. Dotare l’immobile dell’APE, mostrarlo durante le trattative, consegnarlo alla controparte, inserire una clausola nel contratto e allegarne una copia sono adempimenti collegati, ma non sempre coincidono.
In linea generale l’APE serve per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione, venduti oppure locati a un nuovo conduttore. Le esclusioni esistono, ma dipendono dalle caratteristiche effettive e dall’uso dell’edificio: una casa senza caldaia, un locale da ristrutturare o un’unità di piccole dimensioni non sono automaticamente esenti.
Questa guida chiarisce quando l’APE è obbligatorio per vendita, affitto e annunci, quando deve essere allegato, quali immobili sono esclusi e come comportarsi in presenza di impianti privi di libretto. Per definizione, contenuto, durata e costi dell’attestato si può consultare la guida generale.
Sommario
L’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 stabilisce che l’attestato viene rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario. L’obbligo riguarda inoltre alcune ristrutturazioni importanti e gli edifici pubblici nelle condizioni previste dalla legge.
Il documento deve essere redatto da un certificatore abilitato, dopo il sopralluogo, e trasmesso secondo la procedura della Regione o Provincia autonoma competente. Un vecchio attestato può essere utilizzato soltanto se è ancora valido e rappresenta l’immobile nello stato attuale.
Il primo controllo, quindi, non consiste nel chiedersi se l’APE debba essere “messo dentro il contratto”, ma se l’immobile debba esserne dotato. Solo dopo si verificano consegna, clausola e allegazione.
| Adempimento | Che cosa significa | Quando rileva |
|---|---|---|
| Dotazione | L’immobile dispone di un APE valido e depositato secondo le regole territoriali | Nuova costruzione, vendita, trasferimento gratuito, nuova locazione e altri casi previsti |
| Informazione | La controparte riceve i dati sulla prestazione energetica già durante le trattative | Vendita e nuova locazione |
| Consegna | Acquirente o conduttore ricevono la documentazione comprensiva dell’attestato | Prima della conclusione dell’operazione |
| Clausola | Il contratto dichiara che la controparte ha ricevuto informazioni e documentazione energetica | Trasferimenti onerosi e nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione |
| Allegazione | Una copia dell’APE viene materialmente unita al contratto | Trasferimenti onerosi e locazioni di interi edifici; non è richiesta per la locazione di una singola unità |
La locazione di un singolo appartamento offre l’esempio più utile: l’unità deve essere dotata dell’APE, il conduttore deve riceverlo e nel contratto soggetto a registrazione va inserita la clausola, ma la copia dell’attestato non deve necessariamente essere allegata. Scrivere che “per gli appartamenti in affitto l’APE non serve” sarebbe quindi errato.
Il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente fin dall’avvio delle trattative e consegnarlo al termine. Nel contratto di compravendita o in altro atto di trasferimento a titolo oneroso deve comparire la dichiarazione dell’acquirente di avere ricevuto informazioni e documentazione; una copia dell’attestato va allegata all’atto.
La presenza dell’APE non dimostra la regolarità urbanistica, catastale o strutturale dell’immobile. Il certificatore fotografa la prestazione energetica, mentre il tecnico incaricato della compravendita svolge controlli diversi. I due documenti non si sostituiscono.
Il preliminare non è l’atto al quale la legge collega l’obbligo nazionale di allegare la copia dell’attestato. Tuttavia il venditore deve mettere l’APE a disposizione durante le trattative e consegnarlo alla conclusione delle stesse. È quindi prudente acquisirlo prima del preliminare, soprattutto se classe e consumi hanno inciso sull’annuncio, sul prezzo o sulla decisione di acquistare.
Se l’APE contiene dati non veritieri o rappresenta un immobile diverso da quello visitato, possono nascere contestazioni ulteriori rispetto alle sole sanzioni amministrative.
Per il trasferimento a titolo gratuito il D.Lgs. 192/2005 prevede la produzione dell’APE, se l’immobile ne è privo, ma la disciplina nazionale della clausola e dell’allegazione contenuta nel comma 3 riguarda gli atti onerosi. Donazione e vendita non vanno quindi trattate come operazioni identiche; il notaio verifica il caso e le eventuali disposizioni regionali.
La successione per causa di morte non è una vendita, una locazione a un nuovo conduttore o un trasferimento contrattuale gratuito disposto dal proprietario: il solo passaggio agli eredi non genera normalmente un nuovo APE. L’attestato diventerà però necessario se gli eredi mettono successivamente l’immobile in vendita o lo concedono in nuova locazione, salvo una reale esclusione.
L’obbligo non riguarda soltanto gli appartamenti. Un nuovo contratto può richiedere l’APE anche per uffici, negozi e altri immobili commerciali, se l’unità rientra nel campo di applicazione e non è compresa in una delle esclusioni tecniche. La sola assenza dell’impianto a gas o della caldaia non basta a esentare un locale.
Per i nuovi contratti soggetti a registrazione il conduttore dichiara mediante apposita clausola di avere ricevuto informazioni e documentazione energetica. Nella locazione della singola unità non occorre allegare la copia al contratto; se viene locato un intero edificio, invece, l’eccezione non opera.
Una proroga con lo stesso conduttore non va confusa con una nuova locazione a un nuovo soggetto. Se viene stipulato un nuovo contratto soggetto a registrazione, oppure cambia il conduttore, è opportuno verificare nuovamente validità dell’attestato e adempimenti contrattuali.
La clausola prevista dall’articolo 6, comma 3, è riferita ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione. Questo non consente però di trasformare automaticamente ogni affitto breve in un’esenzione tecnica dall’APE: il comma 2 disciplina la dotazione degli immobili locati a un nuovo conduttore, mentre le regole sugli annunci e le eventuali norme regionali vanno considerate separatamente.
Per locazioni turistiche, periodi inferiori a trenta giorni o immobili usati soltanto per una parte dell’anno conviene verificare la disciplina regionale e la configurazione concreta prima di pubblicare l’annuncio o firmare. Durata del contratto ed esclusione dell’edificio sono concetti diversi.
Quando un immobile soggetto all’obbligo viene offerto in vendita o locazione, l’annuncio deve riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale e la classe energetica. Non è sufficiente scrivere “APE in corso” per lasciare online a tempo indeterminato un annuncio privo dei dati richiesti.
La responsabilità può ricadere sul soggetto che pubblica l’annuncio. Proprietario e agenzia dovrebbero quindi acquisire un attestato valido prima della promozione e verificare che classe, codice e caratteristiche corrispondano all’unità effettivamente proposta.
La legge nazionale prevede una specifica eccezione agli obblighi dell’annuncio per la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno. Non va confusa con una generale esclusione dalla dotazione dell’APE in ogni contratto stagionale.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti nelle condizioni previste dalla legge, l’APE deve essere prodotto prima del rilascio dell’agibilità; l’obbligo ricade sul costruttore o sul proprietario. L’attestato fotografa l’edificio realizzato e non sostituisce la relazione energetica di progetto o l’Attestato di Qualificazione Energetica.
Anche il titolo edilizio e la segnalazione finale hanno funzioni differenti. Quando il completamento di un fabbricato richiede un Permesso di costruire o altra pratica, occorre coordinare gli elaborati energetici con il procedimento comunale.
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Richiedi informazioni gratisPer gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 250 m², il proprietario o il soggetto responsabile della gestione deve produrre l’APE quando manca e affiggerlo in un punto chiaramente visibile. Per gli edifici scolastici gli adempimenti ricadono sugli enti proprietari individuati dalla normativa di settore.
L’affissione non coincide con la semplice disponibilità del file negli uffici. L’attestato deve essere esposto in modo che il pubblico possa prenderne visione. Anche gli edifici privati abitualmente frequentati dal pubblico possono essere soggetti all’affissione quando dispongono già dell’APE e ricorrono le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.
L’Appendice A delle Linee guida nazionali del DM 26 giugno 2015 elenca i casi esclusi dalla dotazione. Le categorie vanno lette insieme alle loro condizioni: il nome catastale o una descrizione generica del proprietario non sono sufficienti.
| Caso escluso | Condizione da verificare |
|---|---|
| Fabbricato isolato sotto 50 m² | Deve essere un fabbricato isolato e la superficie utile totale deve essere inferiore a 50 m²; non basta che il singolo appartamento sia piccolo |
| Edificio industriale o artigianale | Climatizzazione legata al processo produttivo, uso di reflui energetici non altrimenti utilizzabili oppure attività che non prevede riscaldamento o raffrescamento |
| Edificio agricolo o rurale non residenziale | Deve essere privo di impianti di climatizzazione; una casa rurale abitata non è esclusa solo per la sua collocazione |
| Box, cantina, autorimessa, deposito o parcheggio | L’uso standard non deve prevedere sistemi tecnici; eventuali uffici scorporabili possono richiedere un proprio APE |
| Luogo di culto | L’edificio deve essere effettivamente destinato al culto e allo svolgimento di attività religiose |
| Rudere | Lo stato di rudere deve essere espressamente dichiarato nell’atto notarile |
| Fabbricato in costruzione al rustico o a scheletro | Assenza di agibilità e caratteristiche indicate dalle Linee guida; lo stato deve essere dichiarato nell’atto |
| Manufatto non qualificabile come edificio | Manca un volume edilizio definito con strutture e impianti stabilmente presenti, come in alcuni casi di piscina all’aperto o serra non edilizia |
Per ruderi e fabbricati incompleti l’esclusione non cancella gli adempimenti energetici dei successivi lavori. Prima del completamento può essere necessaria una nuova relazione tecnica di progetto riferita alle norme vigenti al momento della pratica.
La soglia di 50 m² viene spesso applicata male. L’esclusione nazionale riguarda un fabbricato isolato con superficie utile totale inferiore alla soglia. Un monolocale di 40 m² all’interno di un condominio non diventa esente per il solo fatto di essere piccolo.
Box, cantine e depositi sono esclusi quando appartengono a usi che normalmente non prevedono sistemi tecnici. Se un locale è stato trasformato in ufficio, negozio, laboratorio climatizzato o spazio destinato alla permanenza di persone, occorre valutare la situazione reale e la regolarità del cambio d’uso. La categoria catastale, da sola, non risolve l’analisi energetica.
Un garage pertinenziale venduto insieme all’abitazione non richiede necessariamente un attestato autonomo; l’appartamento resta però soggetto al proprio APE. Se autorimessa e ufficio sono porzioni scorporabili, l’ufficio può dover essere certificato anche quando la parte destinata ai veicoli è esclusa.
L’assenza della caldaia non equivale all’assenza dell’obbligo. Le Linee guida consentono di valutare un edificio privo di impianto secondo la metodologia prevista; inoltre pompe di calore, climatizzatori fissi, resistenze e altri sistemi tecnici possono concorrere alla prestazione energetica anche quando non sono impianti tradizionali a gas.
Una casa disabitata, con utenze staccate o con generatore rimosso non diventa automaticamente un rudere. Se viene venduta o locata ed è ancora un edificio utilizzabile, il certificatore deve verificare come rappresentarla correttamente, non limitarsi a dichiararla esente.
Il libretto dell’impianto e l’APE hanno funzioni diverse. Il primo descrive e accompagna l’impianto di climatizzazione; il secondo attesta la prestazione energetica dell’edificio. Quando esiste un impianto soggetto all’obbligo, il libretto deve essere istituito e aggiornato indipendentemente dalla vendita o dalla certificazione.
Le Linee guida nazionali stabiliscono che, ai fini della validità dell’APE e delle verifiche sulla manutenzione, i libretti di impianto sono allegati all’attestato in originale, copia cartacea o formato elettronico. La soluzione corretta non è redigere l’APE ignorando l’impianto, ma ricostruire e regolarizzare la documentazione con installatore, manutentore e certificatore.
Non tutti i sistemi tecnici considerati nel calcolo energetico sono però soggetti alle stesse ispezioni o al medesimo obbligo di libretto. Se l’edificio non possiede alcun impianto per il quale il libretto sia dovuto, il certificatore può redigere l’APE applicando le regole di calcolo previste senza inventare un documento inesistente.
La validità massima dell’APE è di dieci anni, ma è subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo e manutenzione dei sistemi tecnici. Se non vengono rispettate, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della prima scadenza non osservata.
La categoria catastale F/2 identifica un’unità collabente ai fini catastali, ma l’esclusione energetica va ricondotta alle condizioni tecniche delle Linee guida, ad esempio lo stato di rudere dichiarato nell’atto. Analogamente, una dichiarazione di inagibilità o la necessità di ristrutturare non coincidono sempre con un rudere, un fabbricato al rustico o uno scheletro strutturale.
Prima della vendita il tecnico e il notaio devono verificare documenti, stato materiale e formula da inserire nell’atto. Usare una dichiarazione generica di “immobile malmesso” per evitare l’APE può esporre le parti a contestazioni.
La vecchia versione di questa guida lasciava intendere che l’assenza dell’APE rendesse automaticamente invalido il contratto. La disciplina oggi applicabile prevede invece sanzioni amministrative e l’obbligo di regolarizzare la documentazione: non opera una nullità automatica generalizzata del contratto.
| Violazione | Sanzione nazionale indicata dal D.Lgs. 192/2005 |
|---|---|
| APE mancante per edificio nuovo o ristrutturazione importante | Da 3.000 a 18.000 euro a carico di costruttore o proprietario |
| APE mancante in caso di vendita | Da 3.000 a 18.000 euro a carico del proprietario |
| APE mancante per nuovo contratto di locazione | Da 300 a 1.800 euro a carico del proprietario |
| Clausola o allegazione omessa, quando dovuta | Da 3.000 a 18.000 euro, con disciplina specifica da 1.000 a 4.000 euro per la locazione della singola unità e riduzione alla metà se il contratto non supera tre anni |
| Dati energetici omessi nell’annuncio | Da 500 a 3.000 euro a carico del responsabile dell’annuncio |
Il pagamento della sanzione per omessa dichiarazione o allegazione non esonera dalla presentazione della dichiarazione o della copia dell’APE alla Regione o Provincia autonoma competente entro quarantacinque giorni. Restano inoltre possibili responsabilità del certificatore per un attestato irregolare e conseguenze civili se informazioni energetiche errate hanno inciso sull’accordo.
Una verifica affidabile parte dall’operazione concreta e non da una formula precompilata. Prima di dichiarare l’esenzione conviene raccogliere:
Il certificatore valuta la possibilità tecnica di redigere l’APE; il notaio o il professionista che prepara il contratto verifica clausola, allegazione e dichiarazioni nell’atto. Quando l’esenzione dipende dallo stato dell’edificio, fotografie e descrizioni informali non sostituiscono la documentazione richiesta.
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Richiedi informazioni gratisIl proprietario dovrebbe iniziare il controllo prima di incaricare l’agenzia o fissare il rogito. Se esiste già un attestato, bisogna verificarne codice identificativo, data di rilascio, unità immobiliare descritta, deposito regionale, firma del certificatore e lavori eseguiti successivamente. Un APE formalmente entro i dieci anni può non essere più utilizzabile se la classe è cambiata o non sono state rispettate le prescrizioni sugli impianti.
Se l’attestato manca, il tecnico deve ricevere dati catastali, planimetria o rilievo, documenti dell’involucro e degli impianti e accesso all’immobile per il sopralluogo. Una certificazione proposta interamente a distanza, senza verifica sul posto, non rispetta la procedura nazionale.
Prima della firma occorre poi controllare che l’APE consegnato sia lo stesso richiamato nel contratto, che la clausola sia presente quando richiesta e che la copia venga allegata nei casi dovuti. Conservare ricevuta di deposito, attestato e documentazione degli impianti rende più semplice dimostrare l’adempimento.
Non è esente per la soglia dei 50 m², perché non costituisce un fabbricato isolato. Se viene venduto o affittato a un nuovo conduttore deve essere dotato di APE valido.
Può rientrare nell’esclusione quando l’uso standard non prevede sistemi tecnici. Occorre però verificare che sia realmente un’autorimessa e non un locale trasformato o utilizzato stabilmente per altre attività.
L’assenza del gas non comporta l’esenzione. Se il locale è un’unità commerciale destinata alla permanenza di persone e viene locato a un nuovo conduttore, si valutano gli impianti presenti e si redige l’APE secondo le regole applicabili.
La successione non impone da sola un nuovo attestato. Prima di venderla o affittarla, però, gli eredi devono procurare un APE valido salvo che l’edificio rientri davvero in un caso di esclusione.
Serve per una nuova locazione a un nuovo conduttore se l’unità non è esclusa. Il conduttore deve riceverlo e il contratto registrato contiene la clausola; per la singola unità non è obbligatorio allegarne materialmente la copia.
No, non opera una nullità automatica generalizzata. La disciplina prevede sanzioni e obblighi di regolarizzazione, oltre alle eventuali conseguenze civili del caso concreto.
Sì, nei contratti di compravendita e negli altri trasferimenti onerosi la copia dell’attestato deve essere allegata, oltre alla clausola sulla consegna delle informazioni e della documentazione.
Non automaticamente. L’edificio può essere certificato anche senza caldaia applicando la metodologia prevista; occorre verificare caratteristiche, uso e altri sistemi tecnici presenti.
La soglia riguarda i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m², non ogni piccolo appartamento inserito in un edificio più grande.
Di norma è escluso se l’uso standard non prevede sistemi tecnici. Un ufficio ricavato nel garage o una porzione scorporabile destinata alla permanenza di persone può invece richiederlo.
Se esiste un impianto soggetto all’obbligo, il libretto deve essere istituito e aggiornato. L’assenza va regolarizzata, non usata per ignorare l’impianto nella certificazione.
Il trasferimento gratuito rientra nell’obbligo di produzione dell’attestato quando manca, mentre clausola e allegazione previste dal comma 3 per gli atti onerosi non si applicano nello stesso modo. Va verificato l’atto con il notaio.
Il passaggio ereditario non richiede normalmente un nuovo APE. L’obbligo può sorgere quando gli eredi vendono o concedono l’immobile in nuova locazione.
Sì. Deposito, catasto energetico, controlli e alcuni aspetti operativi sono disciplinati territorialmente. Prima dell’atto occorre verificare anche la normativa della Regione o Provincia autonoma competente.
Contenuto verificato e aggiornato al 13 agosto 2026. Le procedure regionali e le caratteristiche effettive dell’immobile possono incidere sulla valutazione.
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