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Dal 2 novembre sul portale INL sono dichiarabili quattro requisiti per crediti aggiuntivi. Punteggi, documenti e differenze da conoscere.
Dal 2 novembre 2026 imprese e lavoratori autonomi già titolari della patente a crediti possono dichiarare sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro altri quattro requisiti utili ad aumentare il punteggio. Si tratta delle voci 8, 17, 23 e 25 della tabella allegata al DM 132/2024: formazione pratica del Mastro Formatore Artigiano, relativa qualifica, incentivo della Cassa edile/Edilcassa e certificazione del regolamento delle cooperative.
La novità riguarda la disponibilità della dichiarazione sul portale. I requisiti e i relativi crediti erano già previsti dal decreto del 2024: l’avviso INL non introduce quattro nuovi obblighi per tutte le imprese, né assegna automaticamente punti a ogni titolare di patente.
Sommario
Le quattro voci riguardano situazioni differenti. Prima di accedere alla piattaforma conviene individuare quella effettivamente posseduta e raccogliere il documento che la sostiene. Ecco il quadro ricavato dalla tabella del decreto.
Su smartphone puoi scorrere la tabella lateralmente.
| Voce | Requisito | Crediti previsti |
|---|---|---|
| 8 | Certificazione della partecipazione del Mastro Formatore Artigiano all’addestramento o alla formazione pratica in cantiere dei propri dipendenti, in materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
| 17 | Qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022. | 2 |
| 23 | Riconoscimento dell’incentivo della Cassa edile/Edilcassa collegato alle condizioni di inquadramento e anzianità degli operai descritte nel decreto. | 2 |
| 25 | Certificazione del regolamento interno della società cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001. | 2 |
I numeri identificano le voci dell’allegato, non il numero di crediti assegnati. La voce 8, per esempio, vale tre crediti. L’attribuzione resta inserita nelle regole e nei limiti complessivi del sistema: le quattro righe non costituiscono un pacchetto indistinto da selezionare insieme.
Per il Mastro Formatore Artigiano il decreto distingue il possesso della qualifica dalla certificazione dell’attività formativa svolta in cantiere. La prima corrisponde alla voce 17; la seconda alla voce 8 e riguarda la partecipazione all’addestramento o alla formazione pratica dei propri dipendenti su prevenzione e sicurezza.
Questa distinzione orienta il controllo dei documenti. Chi dispone della qualifica deve verificarne la corrispondenza all’accordo contrattuale richiamato dal decreto. Per dichiarare anche la voce relativa all’attività pratica, deve invece poter documentare specificamente quella partecipazione: la qualifica, da sola, descrive soltanto il primo requisito.
In un esempio ipotetico, un artigiano qualificato possiede l’attestazione del ruolo, ma non ha ancora la certificazione della formazione pratica richiesta dalla voce 8. Il documento disponibile consente di valutare la voce 17; per la voce 8 occorre prima ricostruire e certificare l’attività pertinente. Il criterio è associare a ogni dichiarazione il suo presupposto preciso.
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Richiedi informazioni gratisLa voce 23 non premia genericamente la presenza di dipendenti assunti da tempo. Il decreto richiede il riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per la denuncia, nel sistema delle Casse, di operai inquadrati al primo livello e in forza da oltre diciotto mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.
Per orientarsi, il responsabile amministrativo o il consulente che segue l’impresa deve quindi controllare insieme inquadramento, permanenza, composizione dell’organico e riconoscimento della Cassa competente. Leggere soltanto il riferimento ai diciotto mesi rischia di far perdere le altre condizioni che identificano il requisito.
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Per le società cooperative la voce 25 riguarda la certificazione del regolamento interno ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001. Il passaggio da controllare è dunque l’esistenza della certificazione prevista, non soltanto la disponibilità di un regolamento adottato dalla cooperativa.
Chi prepara la dichiarazione deve individuare il regolamento interessato e il relativo atto di certificazione. In questo modo la pratica sul portale corrisponde al requisito indicato dal decreto, senza sovrapporre documenti con funzioni diverse.
L’avviso consente di operare anche attraverso un delegato. Il manuale operativo INL descrive il percorso nel servizio “Istanza Patente a Crediti e requisiti ulteriori”: selezionare l’impresa o il lavoratore autonomo interessato, accedere alla gestione dei requisiti ulteriori e aggiungere la voce pertinente.
Occorre compilare i dati richiesti per quella voce e allegare la documentazione quando prevista dalla procedura. Il manuale distingue l’inserimento dal successivo consolidamento del punteggio, indicato entro il giorno seguente alla richiesta. Dopo l’invio è quindi utile tornare nella sezione di visualizzazione e controllare il risultato effettivo, conservando i documenti utilizzati.
Per l’impresa il passo concreto è semplice: verificare i requisiti posseduti, preparare i relativi riscontri e dichiarare soltanto le voci pertinenti. L’aggiornamento del portale rende utilizzabili ulteriori possibilità previste dal sistema; la correttezza delle dichiarazioni resta legata alla situazione reale di ciascun titolare.
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