Il fondo per ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici potrebbe disporre di 30 milioni di euro l’anno dal 2027 al 2030, al posto dei 60 milioni annui previsti per il 2027 e il 2028. Lo propone l’articolo 116 del disegno di legge di Bilancio 2027: la modifica non è ancora legge.

È una riprogrammazione da leggere su due piani. Le risorse annuali dei prossimi due esercizi vengono dimezzate, ma il finanziamento si estende a due anni ulteriori. Il totale di queste annualità future resta pari a 120 milioni: sarebbe inesatto parlare della cancellazione dell’intero fondo.

Come cambiano le annualità

La proposta interviene sul comma 400 della legge di Bilancio 2024, che ha istituito il fondo. Il confronto con il testo richiamato è questo:

  • 2025 e 2026: restano indicati 60 milioni di euro per ciascun anno;
  • 2027 e 2028: la dotazione proposta scende da 60 a 30 milioni per ciascun anno;
  • 2029 e 2030: vengono previste ulteriori annualità da 30 milioni ciascuna.

Il biennio 2027–2028 passerebbe quindi da 120 a 60 milioni. Gli altri 60 milioni sono collocati nel biennio successivo. Il risultato complessivo non elimina la differenza nella disponibilità anno per anno, rilevante per la programmazione degli interventi.

Un fondo per il patrimonio pubblico

La legge 213/2023 ha istituito il fondo per finanziare un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, attraverso risorse trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Non è la detrazione Sismabonus per il proprietario privato e non nasce, con questa modifica, un nuovo contributo domestico da richiedere per la propria abitazione. L’articolo 116 tratta la dotazione di un programma pubblico specifico.

Va inoltre mantenuta distinta la vulnerabilità del singolo edificio dalla classificazione sismica del territorio. Una valutazione delle necessità di intervento richiede la lettura delle caratteristiche della costruzione: il livello di finanziamento nazionale non sostituisce quella verifica tecnica.

Programma, priorità e coordinamento

I commi 401 e 402 della norma di base prevedono una cabina di coordinamento e un programma approvato con decreto. Il programma individua priorità, quadro finanziario, monitoraggio dell’attuazione e modalità di revoca dei finanziamenti, con la possibilità di articolarsi in diverse linee di azione.

La proposta di manovra non riscrive direttamente l’elenco degli edifici finanziati e non assegna una quota uguale a ogni ente. Interviene sulle annualità e collega la nuova distribuzione all’aggiornamento dello strumento programmatorio.

L’aggiornamento previsto entro il 31 marzo 2027

L’articolo 116 indica il 31 marzo 2027 come termine per aggiornare il decreto adottato ai sensi del comma 402. È il passaggio con cui il nuovo calendario finanziario dovrebbe essere recepito nel programma, se la disposizione verrà approvata.

Per le amministrazioni interessate questo significa che l’importo nazionale, da solo, non determina il calendario del proprio cantiere. Occorrerà confrontare la posizione dell’intervento con le priorità, gli atti di finanziamento e l’aggiornamento del programma.

Cosa significa per chi programma i lavori

Sul piano della programmazione, distribuire lo stesso totale su più esercizi può richiedere una verifica dei tempi e delle coperture previste. Non permette però di concludere, dalla sola disposizione, che uno specifico lavoro sia cancellato oppure rinviato a una data già definita.

Il controllo utile riguarda lo stato del progetto, gli impegni finanziari esistenti e l’eventuale collocazione nelle linee del programma. Al 4 novembre 2026 la riprogrammazione resta nel disegno di legge: la conferma delle annualità e l’aggiornamento del decreto saranno i riferimenti da seguire per valutarne gli effetti concreti.

Fonti e riferimenti