Hilti HSS Step: punte a gradini per lamiera
Hilti HSS Step: punte a gradini per lamiera: caratteristiche, applicazioni e criteri...
Imprese edili artigiane: il DDL propone fino a 12 dipendenti, elevabili a 17 con apprendisti. Servono sette anni all’albo e stabilità occupazionale.
Un’impresa edile artigiana iscritta all’albo da almeno sette anni potrebbe crescere fino a 12 dipendenti, con possibilità di arrivare a 17 se le unità aggiuntive sono apprendisti, senza perdere per questo la qualifica. È la proposta dell’articolo 48 del disegno di legge di Bilancio 2027, che non è ancora legge.
Il testo collega il nuovo percorso alla crescita mediante assunzioni o acquisizioni dal 1° gennaio 2027 e al mantenimento del livello occupazionale. Non riscrive quindi i limiti per ogni impresa artigiana, indipendentemente dalla sua storia e dalle modalità con cui aumenta il personale.
Sommario
La legge quadro per l’artigianato, all’articolo 4, distingue i limiti per diversi tipi di attività. Per le imprese di costruzioni edili il testo consultato prevede un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il massimo può salire a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Per le imprese che rispettano i nuovi presupposti, il DDL propone invece un massimo di 12 dipendenti, compresi fino a sei apprendisti, elevabile a 17 con la condizione sulle unità aggiuntive. Vanno tenute distinte la soglia ordinaria proposta e l’elevazione collegata all’apprendistato.
Descrivere la misura come “17 dipendenti per tutte le imprese edili artigiane” eliminerebbe quindi sia le condizioni di accesso sia quelle sulla composizione del personale.
Il primo requisito è l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane da almeno sette anni, in modo continuativo. Non basta avere aperto una partita IVA sette anni prima se la condizione richiesta sull’iscrizione non risulta soddisfatta.
Il superamento dei vecchi limiti deve inoltre derivare da nuove assunzioni oppure da acquisizioni di aziende o rami d’azienda effettuate dal 1° gennaio 2027. Il collegamento temporale e la causa della crescita sono parte del controllo.
Un’impresa che sta programmando l’ingresso di personale attraverso un’acquisizione dovrà quindi ricostruire insieme anzianità nell’albo, operazione prevista e organico risultante. La qualifica non si conserva soltanto perché il numero finale è inferiore a 17.
Il DDL richiede che, nei mesi successivi al superamento dei limiti, l’impresa mantenga un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto in quel momento. Il vantaggio organizzativo viene dunque collegato a una crescita occupazionale che continui nel tempo.
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratisLa proposta esclude dal computo delle riduzioni, ai fini di questa condizione, le diminuzioni dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Se il livello occupazionale non viene mantenuto fuori da queste ipotesi, l’impresa perderebbe la qualifica conservata attraverso il nuovo percorso dalla data della riduzione. Per la gestione quotidiana diventerebbe quindi importante documentare anche le ragioni delle uscite, oltre al numero dei dipendenti.
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su GoogleÈ gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
L’articolo 4 della legge quadro contiene regole specifiche sul computo: tratta, tra l’altro, apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio, familiari che lavorano nell’impresa e soci che svolgono attività personale prevalente. Il DDL inserisce nuovi commi in questo impianto.
La verifica dell’organico ai fini della qualifica deve perciò seguire le regole legali, non il solo elenco di chi entra in cantiere. Il ricorso a imprese esterne e la presenza di lavoratori dell’impresa sono situazioni diverse; restano inoltre distinti gli obblighi per l’idoneità tecnico-professionale e la sicurezza.
È utile raccogliere lo storico dell’iscrizione all’albo, un prospetto dell’organico con qualifiche e apprendistati e il programma delle nuove assunzioni o acquisizioni. Questi elementi permettono di valutare con il consulente del lavoro se il progetto rientrerebbe nelle condizioni proposte.
Al 4 novembre 2026 il percorso non è ancora operativo. Prima di basare una scelta organizzativa sulla conservazione della qualifica occorrerà verificare la disposizione approvata. Il punto della proposta è consentire alle imprese già consolidate di crescere, mantenendo un legame preciso fra natura artigiana e occupazione.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.