Torna nel confronto sulla manovra l’ipotesi di un intervento per i contribuenti coinvolti nelle irregolarità del Superbonus. Secondo la ricostruzione pubblicata dal Sole 24 Ore il 25 ottobre e ripresa da ANSA, il Governo starebbe valutando un’imposta sostitutiva per definire alcune posizioni fiscali contestabili, versando una somma parametrata al beneficio ottenuto.

Il tema interessa soprattutto i proprietari che si ritrovano con lavori incompleti o contestazioni sui requisiti dell’agevolazione. Per ora, però, si tratta di un’ipotesi: dalle notizie disponibili non emerge una procedura già utilizzabile, né un’aliquota definitiva. Occorre inoltre distinguere la proposta dalle tutele che la normativa già riconosce in determinate situazioni.

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Come funzionerebbe l’imposta sostitutiva

L’idea riportata dalle due testate è offrire una modalità agevolata per chiudere determinate pendenze con il Fisco. Il versamento sarebbe collegato all’agevolazione fruita irregolarmente, anziché coincidere necessariamente con l’intera somma oggetto del recupero ordinario. Per i dettagli bisognerà leggere un testo normativo: oggi non è possibile calcolare quanto pagherebbe il singolo proprietario.

Un’imposta sostitutiva, in questo contesto, sarebbe uno strumento per definire la posizione tributaria. Non equivarrebbe a certificare la correttezza dei lavori o a completare un cantiere abbandonato. L’eventuale rapporto con interessi, sanzioni e controversie già avviate dipenderebbe dalle condizioni che il legislatore dovesse effettivamente approvare.

Non è un tema del tutto nuovo: a febbraio avevamo raccontato la prima ipotesi di una norma “Salva Condomini” nell’ambito del decreto fiscale. La notizia di ottobre riguarda il suo ritorno nel confronto sulla legge di Bilancio, non l’avvenuta entrata in vigore di quel progetto.

Beneficiari e percentuale: i punti ancora aperti

Restano da definire le condizioni per accedere a un eventuale intervento: quali violazioni comprenderebbe, come individuerebbe i contribuenti da tutelare, quali periodi di spesa riguarderebbe e quale importo richiederebbe. Anche il trattamento di chi ha già ricevuto un atto del Fisco dovrebbe essere chiarito dalla norma.

ANSA riferisce anche la posizione favorevole del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che richiama la tutela dei proprietari in buona fede. Questa reazione documenta l’interesse per la proposta, ma non ne stabilisce il perimetro. Non si può quindi dare per acquisita l’ammissione di ogni condominio o di chiunque dichiari di essere stato truffato.

Perché il Fisco può rivolgersi al beneficiario

Il punto di partenza è il diritto alla detrazione. L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede il recupero dell’importo non spettante nei confronti del beneficiario quando viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti. La guida dell’Agenzia delle Entrate illustra questo meccanismo insieme alle conseguenze in materia di interessi e sanzioni.

Aver utilizzato lo sconto in fattura non trasferisce automaticamente sul fornitore ogni rischio relativo all’agevolazione. Il beneficiario, inoltre, può aver ottenuto il vantaggio fiscale senza ricevere materialmente denaro sul proprio conto. La posizione tributaria e le eventuali responsabilità di imprese o professionisti vanno perciò esaminate separatamente.

Questo non significa che ogni errore faccia perdere tutto il beneficio. La stessa Agenzia distingue le violazioni meramente formali, che non pregiudicano i controlli, dalle irregolarità rilevanti; per queste ultime richiama la decadenza limitata al singolo intervento interessato. L’atto ricevuto e le circostanze concrete restano decisivi.

Lavori incompleti: la tutela già prevista per alcuni SAL

È particolarmente importante evitare un’equazione troppo semplice: cantiere non terminato non significa sempre restituzione automatica del Superbonus. L’articolo 1 del decreto-legge 212/2023, convertito dalla legge 17/2024, contiene una salvaguardia specifica.

La disposizione riguarda le detrazioni per le quali è stata esercitata l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023. Nei casi coperti, la mancata ultimazione dell’intervento non determina il recupero, anche quando comporta il mancato miglioramento delle due classi energetiche.

La protezione ha però un confine preciso: restano applicabili i controlli e i recuperi se mancano altri requisiti dell’agevolazione. Non sana quindi qualsiasi irregolarità di un SAL e non può essere estesa indistintamente a tutte le spese o a tutti i cantieri. Prima di concludere che il bonus debba essere restituito occorre verificare date, opzioni esercitate e motivo della contestazione.

Cosa controllare nell’attesa delle decisioni

Per un proprietario o un amministratore, il passaggio utile è ricostruire il fascicolo: contratto di appalto, fatture, pagamenti, SAL, asseverazioni e comunicazioni delle opzioni. Un tecnico può confrontare quanto documentato con le opere realizzate; il professionista che segue la posizione fiscale può valutare le contestazioni e le tutele pertinenti.

Se è già arrivato un atto, l’ipotesi politica non consente di presumere una sospensione dei termini o un futuro sconto garantito. Conviene far verificare tempestivamente il documento e le iniziative possibili, senza attendere una misura ancora da definire. L’eventuale soluzione fiscale andrà poi letta nel testo approvato, distinguendola dalle richieste verso chi deve ultimare i lavori o rispondere dei danni.

Fonti e riferimenti