La concessione per utilizzare un’area del demanio marittimo non autorizza automaticamente tutte le costruzioni e le modifiche eseguite al suo interno. Per valutare un condono occorre verificare anche gli assensi sulle opere e quelli richiesti dalla tutela paesaggistica: il titolo che consente di occupare il suolo non li sostituisce.

È la distinzione al centro della sentenza n. 14784 dell’11 settembre 2026 del TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter. Il Tribunale ha respinto il ricorso del gestore di uno stabilimento balneare contro il diniego di una domanda presentata nel 1987, confermando anche il rigetto della richiesta di risarcimento.

La pratica di condono rimasta aperta per decenni

La domanda riguardava il primo condono edilizio, disciplinato dalla legge 47/1985. Nel 2025 il Comune aveva preannunciato il rigetto, richiamando la mancanza di un titolo idoneo al godimento del suolo demaniale. La società aveva risposto producendo la concessione, ma il procedimento si era concluso negativamente.

Nel ricorso il gestore sosteneva che la concessione fosse esistente e prorogata, che i documenti presentati non fossero stati adeguatamente considerati e che il lunghissimo tempo trascorso avesse determinato un assenso sulla sanatoria.

Il TAR ha esaminato il contenuto complessivo del diniego. La decisione non dipendeva soltanto dalla contestazione sul titolo di occupazione dell’area.

Concessione del suolo e autorizzazione delle innovazioni

Il provvedimento comunale richiamava anche il Codice della navigazione e l’assenza di autorizzazioni della competente Capitaneria di Porto per le innovazioni realizzate. Per il giudice, questa era un’autonoma e sufficiente ragione per negare il condono nel caso concreto.

Disporre della concessione non dimostrava che le opere fossero state autorizzate dall’autorità marittima. Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 55 del Codice della navigazione e la necessità dello specifico titolo per gli interventi considerati.

La distinzione è operativa: quando si ricostruisce la regolarità di uno stabilimento, la documentazione sull’uso dell’area va affiancata da quella relativa alle strutture e alle trasformazioni effettivamente eseguite.

Il parere paesaggistico che non risultava acquisito

Un secondo nodo riguardava il silenzio assenso. L’area era interessata da vincoli paesaggistici, compresa la tutela della fascia costiera entro 300 metri dalla battigia e quella derivante dal decreto sul litorale.

Il TAR ha richiamato il rapporto tra gli articoli 32 e 35 della legge 47/1985. Per le opere su area vincolata, il termine di ventiquattro mesi considerato nella disciplina del primo condono decorre dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela.

Nella controversia quell’autorità non risultava neppure interpellata. Non bastava quindi contare gli anni dalla domanda per considerarla accolta. La decisione non introduce un nuovo termine generale per tutte le sanatorie: applica la disciplina della specifica procedura di condono.

Il vincolo non era, da solo, un divieto automatico

Il giudice precisa anche che la presenza della concessione e dei vincoli non poteva essere liquidata con un automatismo. In particolare, il vincolo paesaggistico richiedeva l’acquisizione del parere competente: non significava, da solo e in ogni situazione, che qualsiasi opera fosse necessariamente non condonabile.

A sostenere il diniego era però sufficiente la distinta mancanza del titolo dell’autorità marittima per le innovazioni. Individuare questa ragione evita di leggere la sentenza come un divieto indistinto di condono per ogni costruzione situata sul demanio.

L’esito del ricorso e la richiesta di danni

Il Tribunale ha escluso che il tempo trascorso avesse consolidato un affidamento alla conservazione delle opere abusive o al rilascio del condono. Ha quindi respinto il ricorso e, ritenuto legittimo il diniego, anche la domanda risarcitoria.

Le spese sono state poste a carico della ricorrente per 1.500 euro, oltre oneri accessori. Per chi gestisce immobili sul litorale, il caso evidenzia la necessità di ricostruire separatamente disponibilità del suolo, autorizzazione delle opere e tutela del paesaggio.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter, sentenza 14784/2026 dell’11 settembre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-14784-2026-consultazione.pdf - 49,7 KB

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