Piano Casa vicino al cimitero: il silenzio del Comune non autorizza l’ampliamento
Respinto il ricorso per un ampliamento del 20% in Campania. Il Consiglio di Stato conferma il limite del vincolo cimiteriale e chiarisce perché, nel caso esaminato, non si era formato un permesso per silenzio assenso.
Una domanda di ampliamento resta senza risposta per anni. Il proprietario ritiene di avere ottenuto il permesso per silenzio assenso e presenta una variante, ma il Comune interviene perché l’edificio si trova nella fascia di rispetto del cimitero. Per stabilire chi abbia ragione, la prima verifica riguarda proprio l’esistenza del titolo edilizio invocato.
Con la sentenza n. 7475 del 12 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha respinto l’appello relativo a un intervento richiesto attraverso il Piano Casa della Campania. La decisione conferma il diniego, chiarendo anche come debba essere interpretato il provvedimento comunale.
Sommario
La domanda per ampliare la casa del 20%
La proprietaria aveva presentato nell’ottobre 2016 una richiesta di permesso di costruire per aumentare del 20% un fabbricato abitativo, richiamando la legge regionale campana 19/2009. Nel 2020 aveva comunicato di considerare maturato il silenzio assenso e aveva poi depositato una SCIA in variante.
Il Comune aveva inizialmente avviato il diniego. Successivamente, ritenendo anch’esso che il titolo si fosse formato, aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso e degli effetti della SCIA. La ragione sostanziale era l’incompatibilità dell’intervento con il vincolo cimiteriale.
Il silenzio assenso non si era formato
Il Consiglio di Stato ha condiviso la conclusione del TAR: nel caso delle istanze presentate sulla base della disciplina del Piano Casa, il meccanismo del silenzio assenso non era applicabile. Non bastava quindi far trascorrere i termini e comunicare all’amministrazione di ritenere accolta la domanda.
Il punto non riguarda soltanto la conformità del progetto. Perché un titolo si formi tacitamente, deve essere anzitutto possibile utilizzare quel meccanismo nella fattispecie prevista dalla legge. L’errore del Comune, che aveva ritenuto esistente il permesso, non poteva produrre un effetto giuridico altrimenti escluso.
Perché il provvedimento è rimasto efficace
Se il permesso non era mai nato, non poteva essere annullato. Questo errore nella qualificazione dell’atto, tuttavia, non ha portato all’accoglimento del ricorso: i giudici hanno riconosciuto la possibilità di convertire il provvedimento in un diniego del permesso.
La decisione spiega che tale operazione richiede condizioni precise: l’atto deve possedere i requisiti sostanziali e formali del diverso provvedimento, corrispondere all’intento riconoscibile nel suo contenuto e rientrare nella competenza della stessa amministrazione. Nel caso esaminato, la volontà comunale di non consentire il progetto emergeva già dalla motivazione sul vincolo.
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Richiedi informazioni gratisDi conseguenza, le contestazioni sui termini e sui presupposti dell’annullamento d’ufficio non hanno consentito di conservare un titolo che, secondo il Collegio, non era mai venuto a esistenza. Anche la variante non poteva poggiare su quel presunto permesso.
La fascia cimiteriale e il vecchio limite comunale
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La proprietaria richiamava un provvedimento comunale del 2001 che aveva ridotto la fascia a 100 metri. Il Consiglio di Stato ha confermato che quella previsione non poteva prevalere sulla successiva disciplina legislativa del 2002, riferita alla fascia di 200 metri.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’esclusione, contenuta nella legge regionale sul Piano Casa, degli edifici collocati in aree soggette a inedificabilità assoluta. L’ampliamento del 20% richiesto in quel procedimento non superava quindi il vincolo solo perché riguardava un edificio già esistente.
Le verifiche per gli edifici già presenti
La sentenza non va trasformata nell’affermazione che ogni lavoro su un immobile vicino al cimitero sia vietato. L’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie contempla specifici interventi sugli edifici esistenti, comprese ipotesi di ampliamento fino al 10%, oltre a deroghe disciplinate dalla legge.
Si tratta di un quadro diverso dall’aumento del 20% chiesto nella controversia. Per un progetto concreto occorre verificare perimetro e disciplina della fascia, tipo di intervento e presupposti della norma applicabile, senza considerare il Piano Casa o il semplice decorso del tempo come un’autorizzazione. L’appello è stato respinto e le spese del grado compensate.
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