Un prefabbricato destinato in modo stabile all’attività aziendale non diventa un’opera libera soltanto perché viene descritto come precario. Per individuare il regime edilizio contano le caratteristiche effettive, la funzione svolta e la trasformazione prodotta nel luogo in cui è collocato.

È il criterio applicato dal TAR Lazio, Sezione II bis, nella sentenza 15867/2026, pubblicata il 9 ottobre. Il Tribunale ha respinto il ricorso contro due ordini di rimozione o demolizione relativi a dodici manufatti presenti su un terreno utilizzato da un’attività produttiva.

Dodici manufatti con funzioni diverse

Gli accertamenti comunali avevano individuato magazzini, depositi, strutture adibite a uffici, locali di supporto e prefabbricati per lo stoccaggio di materiali e ricambi. Altri spazi erano utilizzati come alloggio del custode, punto ristoro, servizi igienici e officina con soppalco.

Il Comune aveva distinto le opere in due gruppi: tre interventi qualificati come ristrutturazione edilizia e altri nove come nuova costruzione. Nel maggio 2023 aveva adottato due provvedimenti, ordinando la rimozione entro novanta giorni.

La società utilizzatrice del terreno aveva contestato sia la classificazione dei manufatti, sia l’individuazione dei destinatari, sostenendo anche che parte delle opere fosse stata realizzata in precedenza da un altro soggetto.

Definirli scaffalature o ripari non bastava

Secondo la ricorrente, alcuni manufatti sarebbero stati strutture precarie usate come scaffalature. Gli altri avrebbero avuto la sola funzione di proteggere i materiali dalle intemperie, rientrando quindi nell’edilizia libera.

Il TAR ha confrontato questa descrizione con quella degli accertamenti. Gli atti comunali indicavano in modo dettagliato veri magazzini e spazi impiegati stabilmente nell’attività, non semplici attrezzature occasionali. La società non aveva prodotto riscontri capaci di smentirli, neppure fotografie.

Il punto decisivo era dunque l’utilizzo concreto e stabile dei manufatti. La qualificazione proposta nel ricorso non ne cambiava la funzione accertata. Il Testo unico dell’edilizia comprende, del resto, tra le nuove costruzioni anche manufatti leggeri e prefabbricati utilizzati per abitazioni, lavoro o depositi quando non soddisfano esigenze meramente temporanee.

Due ordini diversi non erano una contraddizione

La ricorrente lamentava anche il richiamo a disposizioni differenti per sanzionare gli interventi. Per i giudici, però, i provvedimenti avevano oggetti distinti: uno riguardava le nuove costruzioni, l’altro le ristrutturazioni.

La classificazione dei singoli manufatti era specificata nelle premesse. Utilizzare la disciplina propria di ciascuna categoria non rendeva quindi incoerente l’azione comunale. L’assenza dei titoli necessari era stata verificata in relazione alle opere rispettivamente considerate.

Perché l’ordine era rivolto anche alla società utilizzatrice

Il terreno apparteneva a un altro soggetto ed era nella disponibilità della società ricorrente. L’ordine era stato indirizzato a entrambi, individuati rispettivamente come proprietario dell’area e responsabile degli abusi.

Il TAR ha richiamato la natura reale del ripristino: la finalità è eliminare la situazione edilizia irregolare, e l’ordine non richiede lo stesso accertamento della responsabilità personale necessario in altri ambiti. Nel caso concreto entrambi i destinatari avevano un rapporto diretto con i manufatti e la possibilità giuridica e materiale di intervenire.

L’affermazione secondo cui alcune opere risalivano a un precedente soggetto era inoltre rimasta priva di prova. La pronuncia non attribuisce però automaticamente una responsabilità penale a qualsiasi affittuario e non riguarda un’acquisizione gratuita già disposta: questi profili vanno tenuti distinti dall’ordine di demolizione.

L’esito e le verifiche prima dell’installazione

Il ricorso è stato respinto, con condanna della società a 3.000 euro di spese, oltre oneri e accessori. Per chi organizza un piazzale aziendale, la verifica deve partire dall’uso previsto dei moduli, dalla durata effettiva della loro presenza e dai titoli richiesti per l’insieme dell’intervento.

Il termine “prefabbricato” descrive una modalità costruttiva, non un’esenzione generale. Progetto, disciplina dell’area e funzione dei singoli spazi devono essere esaminati prima di considerarli semplici ripari o attrezzature temporanee.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Lazio, Sezione II bis, sentenza 15867/2026 del 9 ottobre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-15867-2026-consultazione.pdf - 51,6 KB

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