Tornare in un alloggio popolare nel quale si è già vissuto non significa necessariamente riprendere una posizione abitativa senza nuovi adempimenti. Quando si chiede la regolarizzazione, anche i precedenti ingressi possono diventare decisivi: non conta soltanto in quanti appartamenti si è abitato, ma come vi si è entrati e se il gestore ne era stato informato.

La sentenza n. 15489 del TAR Lazio, Roma, Sezione Quinta Ter, pubblicata il 1° ottobre 2026, ha confermato il diniego di una domanda di assegnazione in regolarizzazione. Il richiedente sosteneva che diverse presenze precedenti fossero legittime convivenze con familiari assegnatari e non occupazioni abusive.

Il Tribunale ha però rilevato più di tre accessi in immobili ERP, senza che fosse stata allegata o provata la comunicazione preventiva o l’autorizzazione del gestore. La decisione riguarda la disciplina della Regione Lazio: non introduce un limite nazionale per ogni casa popolare e non apre una nuova sanatoria.

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La domanda respinta e gli ingressi contestati

Il ricorrente aveva impugnato un diniego adottato nel febbraio 2026. L’amministrazione aveva ricostruito, attraverso le verifiche anagrafiche, una successione di presenze in alloggi di edilizia residenziale pubblica, compreso un rientro in un immobile già abitato e l’ingresso nella casa per la quale veniva chiesta la regolarizzazione.

Il richiedente contestava il significato attribuito a questa sequenza. Sosteneva di essere stato componente dei nuclei familiari degli assegnatari, di non avere occupato abusivamente gli alloggi precedenti e che i rientri non dovessero essere conteggiati come nuovi accessi.

Non era una domanda ordinaria attraverso un bando e una graduatoria, ma una richiesta di regolarizzare una situazione abitativa esistente. È importante separare questa procedura dalle normali modalità di assegnazione.

La regola del Lazio riguarda gli accessi, non gli immobili diversi

Il fondamento del diniego era l’articolo 22, comma 147, della legge regionale Lazio n. 1/2020. Per la parte rilevante nel giudizio, la disposizione esclude da nuove assegnazioni e regolarizzazioni chi risulta avere effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza comunicazione preventiva o autorizzazione dell’ente gestore.

Il TAR ha chiarito la distinzione: la norma considera il numero degli accessi negli immobili, non l’ingresso in più di tre appartamenti diversi. Il limite non si supera soltanto quando si arriva a una quarta abitazione distinta.

Per questo, il ritorno in uno stesso alloggio può concorrere al conteggio. Nel caso concreto, le risultanze anagrafiche ricostruivano quattro ingressi, includendo il rientro in un immobile già abitato. La tesi secondo cui quel ritorno fosse una semplice riattivazione della situazione precedente non ha evitato l’applicazione della causa ostativa.

La soglia è superiore a tre, non pari a tre. Soprattutto, non va estrapolata dal suo presupposto: il giudizio riguardava accessi per i quali mancava la prova della comunicazione o dell’autorizzazione richiesta, non qualsiasi spostamento regolarmente gestito.

Gli accessi del caso erano ricostruiti attraverso iscrizioni anagrafiche e rientri abitativi. La pronuncia non riguarda quattro visite occasionali a un familiare: non sarebbe corretto trasferire automaticamente il conteggio a una situazione del genere.

Perché vivere con l’assegnatario non è bastato

Il ricorrente insisteva sul fatto di non essere mai stato assegnatario degli alloggi precedenti, ma di avervi abitato insieme a persone che ne avevano il titolo. Secondo questa prospettiva, le sue presenze non potevano essere trattate come vere occupazioni abusive.

Il TAR ha risposto che, ai fini della disposizione applicata, anche quella presenza avrebbe dovuto essere preventivamente comunicata oppure autorizzata dal gestore. Essere componente del nucleo dell’assegnatario non rendeva irrilevante l’adempimento.

La questione non era quindi accertare se tutti gli ingressi fossero avvenuti sottraendo una casa a qualcun altro. Il punto decisivo era l’assenza di prova dell’adempimento previsto per quegli accessi. Non va attribuito alla sentenza un accertamento di compravendita dell’alloggio, sublocazione o altre condotte che non costituiscono la ragione del rigetto.

Residenza anagrafica e comunicazione al gestore restano distinte

Le registrazioni anagrafiche erano state utilizzate dall’amministrazione per documentare la sequenza degli ingressi. Il TAR ha evidenziato che tali risultanze non erano contestate e che il ricorrente non aveva allegato né provato comunicazioni preventive o autorizzazioni.

Questo passaggio non significa che il Comune possa respingere qualsiasi domanda facendo soltanto una conta dei certificati. Nel caso deciso, la sequenza degli accessi e la mancanza degli adempimenti verso il gestore sono state valutate insieme.

La residenza documenta una situazione anagrafica; non dimostra automaticamente che sia stata compiuta anche la distinta procedura relativa all’alloggio ERP. Per chi deve ricostruire una vicenda simile sono quindi utili, oltre alla cronologia abitativa, le comunicazioni trasmesse, le ricevute e gli eventuali provvedimenti del gestore.

Le osservazioni del richiedente erano state considerate?

Il ricorso contestava anche la violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Secondo il richiedente, l’amministrazione aveva liquidato come irrilevanti le controdeduzioni senza spiegare adeguatamente perché non fossero sufficienti.

Il Tribunale ha respinto anche questa censura: dal provvedimento emergeva che l’amministrazione aveva preso in considerazione le osservazioni e motivato le ragioni per cui non superavano l’ostacolo alla domanda.

La regola sul preavviso di diniego tutela la possibilità di presentare osservazioni e richiede di motivarne il mancato accoglimento. Non impone però di accogliere la richiesta soltanto perché il cittadino ha replicato. In questo processo il problema non era l’assenza di qualunque valutazione, ma il dissenso sul suo risultato.

Ricorso respinto, senza un nuovo ordine di sgombero

Il TAR ha confermato il diniego e compensato integralmente le spese di lite, considerando la novità della questione. La pronuncia non assegna l’alloggio al ricorrente e non dispone nel dispositivo un nuovo sgombero, una multa o un risarcimento.

Il diniego di regolarizzazione va distinto dagli eventuali procedimenti sull’occupazione e sul rilascio, che non possono essere inventati come conseguenza già ordinata da questa sentenza. Il caso deciso resta circoscritto alla domanda esaminata e alla causa ostativa applicata.

Che cosa verificare prima di trasferirsi o rientrare

Prima di entrare stabilmente in una casa popolare, anche presso un familiare, occorre verificare la disciplina regionale, il contratto e le procedure dell’ente gestore. La distinzione fra ospitalità, ampliamento del nucleo e autorizzazione negli alloggi ERP aiuta a individuare l’adempimento pertinente, senza trasferire automaticamente a una Regione i termini previsti in un’altra.

Se gli ingressi sono già avvenuti, la verifica deve ricostruire quali fossero effettivamente comunicati o autorizzati e quali documenti lo dimostrino. La sola convinzione di essere entrati legittimamente come familiari non sostituisce il riscontro richiesto.

La sentenza non offre un automatismo per ottenere la regolarizzazione con una comunicazione tardiva, né una nuova finestra per presentare domanda. Per valutare il proprio caso servono gli atti dell’ente e, quando necessario, assistenza legale sulla procedura concretamente applicabile.

Fonti e riferimenti

Il testo coordinato regionale è stato riscontrato sulla disposizione riportata nella pronuncia; l’articolo 10-bis è consultato nella versione al provvedimento del febbraio 2026. Le regole illustrate non vanno applicate indistintamente a tutti gli alloggi ERP italiani.

Allegato riservato
Sentenza n. 15489/2026 — PDF con dati identificativi oscurati

TAR-Lazio-Roma-15489-2026-consultazione.pdf - 47,2 KB

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