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Il TAR annulla un ordine di rimozione per mancata comunicazione di avvio. Il terreno non recintato non basta, da solo, a rendere colpevole il proprietario.
Un terreno aperto può diventare il bersaglio di chi scarica materiali e rifiuti senza autorizzazione. Per il proprietario il problema è doppio: segnalare l’abbandono e capire se il Comune possa imporgli di rimuovere tutto, anche quando sostiene che a scaricare siano stati altri. La mancanza di una recinzione basta per attribuirgli la responsabilità?
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, con la sentenza n. 697/2026, pubblicata il 16 giugno 2026, ha annullato un ordine di rimozione. Il motivo decisivo è l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, necessaria nel caso esaminato per accertare le effettive responsabilità. Nel respingere le giustificazioni del Comune, il Tribunale chiarisce anche che lasciare il terreno senza recinzione non rende, da solo, il proprietario responsabile dell’abbandono commesso da terzi.
Sommario
La vicenda nasce dalla denuncia presentata dal proprietario il 22 dicembre 2023. Secondo la sua segnalazione, persone sconosciute avevano lasciato sul fondo lastre di cemento amianto, materiali inerti e porte di legno. Il successivo sopralluogo dell’amministrazione aveva confermato la presenza dei rifiuti.
Con un’ordinanza del 5 febbraio 2024, il sindaco aveva quindi ordinato al proprietario la rimozione e lo smaltimento, con prescrizioni differenziate per le diverse tipologie di materiale e il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata esecuzione, il provvedimento annunciava l’intervento d’ufficio.
Il proprietario ha impugnato l’atto contestando anzitutto di non essere stato informato dell’avvio del procedimento. Ha inoltre messo in discussione i presupposti dell’ordine e l’assenza di un accertamento del dolo o della colpa a suo carico. Il Comune ha difeso la propria scelta richiamando la tutela della salute, la presenza di materiali pericolosi e il fatto che il terreno non fosse recintato.
Prima di valutare la partecipazione del proprietario, il TAR individua la natura del provvedimento. Sebbene l’ordinanza richiamasse anche l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, per il Tribunale si trattava di un ordine di rimozione adottato nell’ambito dell’articolo 192 del decreto legislativo 152/2006, e non di un’ordinanza contingibile e urgente.
La distinzione conta perché non è sufficiente inserire il riferimento a un potere emergenziale per cambiare il regime dell’atto. Nel caso concreto, la situazione era stata affrontata con lo strumento ordinario previsto per i rifiuti abbandonati e doveva rispettarne i presupposti.
Questo non significa che un’emergenza sanitaria non possa mai giustificare misure urgenti. Significa che la pronuncia riguarda questo specifico ordine di rimozione e che il riferimento alla salute pubblica, nella difesa comunale, non ha consentito di superare le garanzie procedimentali ritenute necessarie dal giudice.
L’articolo 192 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti. Per coinvolgere il proprietario, o il titolare di diritti di godimento sull’area, nell’obbligo di rimozione insieme a chi ha violato il divieto, richiede però che la violazione sia imputabile a dolo o colpa. L’accertamento deve avvenire in contraddittorio con gli interessati.
Occorre quindi distinguere tra la presenza di rifiuti su un terreno e la responsabilità del suo proprietario. Il sopralluogo prova che il problema esiste, ma non rende superflua la verifica del comportamento della persona a cui si chiede di intervenire.
Neppure la denuncia dell’abbandono va letta come una garanzia automatica di esenzione. È un elemento della vicenda da valutare, insieme alle altre circostanze. Il punto è che la responsabilità non può essere semplicemente ricavata dal titolo di proprietà o data per scontata senza un’istruttoria adeguata.
Il TAR considera fondata la prima censura e la ritiene sufficiente per accogliere il ricorso. La comunicazione prevista dall’articolo 7 della legge 241/1990 non viene trattata come una formalità priva di utilità: permette al destinatario di fornire informazioni e documenti proprio sulla responsabilità dell’abbandono.
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Richiedi informazioni gratisNel procedimento esaminato, il proprietario doveva poter contribuire prima dell’adozione dell’ordine, anche per dimostrare l’assenza di dolo o colpa. La partecipazione è dunque collegata alla qualità dell’accertamento, non soltanto alla possibilità di esprimere un’obiezione.
Il Comune aveva sostenuto che l’omissione potesse essere superata mediante l’articolo 21-octies della stessa legge, presentando l’ordine come una misura vincolata. Il giudice non ha accolto questa difesa: le giustificazioni introdotte per la prima volta negli scritti processuali non hanno rimediato alla carenza del procedimento.
È qui che la decisione affronta il punto più concreto per chi possiede un terreno. L’amministrazione aveva richiamato l’assenza di recinzione come argomento contro il proprietario. Il TAR osserva che l’articolo 841 del Codice civile attribuisce al proprietario la facoltà di chiudere il fondo, non introduce un obbligo generale di recintarlo.
Di conseguenza, la sola mancanza di una recinzione non può fondare la responsabilità per il comportamento illecito di terzi. Un terreno accessibile non equivale, automaticamente, a un proprietario colpevole dello scarico.
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Il principio va mantenuto entro questi confini: non esclude l’esame di altri comportamenti concretamente rilevanti, né risolve ogni diverso obbligo eventualmente previsto per una specifica area. Impedisce invece di trasformare una facoltà civilistica in una presunzione automatica di responsabilità ambientale.
Se si decide di chiudere il fondo, il tema dei confini e della realizzazione dell’opera rimane distinto: la guida sulla recinzione sul confine, tra distanze, accordi, permessi e spese aiuta a inquadrare questi aspetti senza confonderli con l’accertamento dell’abbandono.
Il Tribunale annulla l’ordinanza, ma fa espressamente salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito: non viene quindi decisa separatamente ogni contestazione formulata dal proprietario.
Non è una pronuncia che impone al Comune di sostenere definitivamente tutte le spese di rimozione, né dichiara il proprietario immune da qualsiasi successivo accertamento. L’amministrazione conserva la possibilità di esercitare nuovamente il proprio potere rispettando le garanzie e i presupposti richiesti.
I rifiuti, inoltre, restano un problema materiale da affrontare. La presenza di lastre indicate negli atti come cemento amianto non va trasformata in un invito a intervenire autonomamente. Per orientarsi sulle procedure e sui soggetti coinvolti è utile la guida alla bonifica dell’amianto: metodi, obblighi, ruoli e controlli.
Per chi riceve un ordine analogo, la decisione mostra l’utilità di conservare la segnalazione presentata, gli atti ricevuti e gli elementi che possono chiarire la dinamica dell’abbandono. Una verifica con un professionista consente di distinguere la necessità di intervenire sui materiali dalla legittimità dell’ordine rivolto a uno specifico destinatario.
Il Comune è stato condannato a pagare 2.500 euro di spese di giudizio, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. Si tratta di spese processuali: non di un risarcimento del danno e neppure di una quantificazione del costo di pulizia del terreno.
I riferimenti normativi sono consultabili nella versione alla data dell’ordinanza, 5 febbraio 2024. Il testo integrale della pronuncia è disponibile nell’allegato riservato agli iscritti.
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