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Il TAR annulla le condizioni per una stazione radio base: parere fuori termine, alberi su aree non disponibili e motivazione insufficiente.
Un assenso paesaggistico non può diventare il mezzo per aggiungere condizioni quando il termine per esprimerle è già scaduto. E anche una prescrizione destinata a ridurre l’impatto di un’antenna deve essere motivata e confrontarsi con il progetto effettivo e con le aree realmente disponibili a chi deve rispettarla.
Su questi aspetti interviene il TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, con la sentenza n. 14966/2026, pubblicata il 15 settembre. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un operatore telefonico contro le condizioni imposte per una stazione radio base sulla copertura di un edificio a Roma.
Il risultato non è una cancellazione generale della tutela paesaggistica: riguarda gli atti e le criticità accertate in questo procedimento.
Sommario
Nell’aprile 2024 il Comune aveva indetto una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona, per esaminare la domanda di autorizzazione unica all’installazione dell’impianto. La Soprintendenza era stata coinvolta per le valutazioni di sua competenza.
Il 7 marzo 2025 il Comune aveva sollecitato la risposta, assegnando ulteriori trenta giorni. Il 19 marzo era arrivato un assenso condizionato: l’operatore avrebbe dovuto piantare almeno quattro alberi ad alto fusto, di altezza non inferiore a tre metri, nelle aree comuni del condominio oppure vicino all’edificio. Le piantumazioni dovevano accompagnare la realizzazione dell’apparato e il loro buono stato vegetativo andava garantito per tutta la durata dell’impianto.
L’atto prescriveva anche la rimozione delle antenne se non più necessarie, in disuso o non funzionanti per oltre sei mesi. La società aveva contestato sia la tardività dell’assenso sia la proporzionalità delle misure. La Soprintendenza le aveva successivamente confermate, sostenendo che fossero una compensazione del danno paesaggistico e che il parere fosse arrivato entro il termine del sollecito comunale.
Per il TAR, la questione dei tempi era decisiva. L’articolo 44, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede il dimezzamento dei termini della conferenza di servizi, con le eccezioni indicate dalla norma. Nella vicenda esaminata il Tribunale individua in quarantacinque giorni il termine risultante dalla riduzione dei novanta giorni previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica.
L’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 collega alla mancata comunicazione tempestiva della determinazione un assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui il diritto dell’Unione europea richiede un provvedimento espresso. Il giudice ha applicato questa regola al procedimento concreto: il Comune non poteva rimettere in termini la Soprintendenza dopo la scadenza, assegnandole una nuova finestra per introdurre prescrizioni.
Quarantacinque giorni non vanno però letti come il tempo di ogni autorizzazione paesaggistica né confusi con il termine finale dell’intero procedimento. Nel testo dell’articolo 44 vigente all’avvio della conferenza, il comma 10 disciplinava separatamente il termine perentorio finale di sessanta giorni, con le condizioni e le eccezioni previste. Per valutare una pratica occorre ricostruire domanda, comunicazioni, eventuali integrazioni e disciplina applicabile, non contare i giorni da una data scelta arbitrariamente.
La Soprintendenza aveva qualificato il proprio intervento come parere obbligatorio e vincolante, interno alla conferenza. Il TAR non ha ritenuto questa qualificazione sufficiente a salvare l’atto: le condizioni incidevano sostanzialmente sul procedimento complesso che avrebbe dovuto concludersi con l’autorizzazione unica.
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Richiedi informazioni gratisIl punto è l’effetto concreto della determinazione, non soltanto il suo nome. Il Comune si era limitato a chiedere valutazioni ormai tardive invece di concludere il procedimento secondo il quadro ricostruito dal giudice. La sentenza annulla gli atti impugnati; non va presentata come se fosse essa stessa un nuovo provvedimento tecnico di autorizzazione o un accertamento sul funzionamento dell’impianto.
La decisione affronta anche il contenuto delle prescrizioni. L’operatore aveva in locazione soltanto una porzione del torrino sulla copertura, non le ulteriori aree comuni necessarie alla piantumazione. Non poteva quindi disporre autonomamente degli spazi indicati per collocare i quattro alberi.
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Secondo la difesa dell’amministrazione, sarebbe stato possibile ottenere il nulla osta del condominio. Il TAR ha invece valorizzato il fatto che, in questo modo, la realizzazione dell’impianto sarebbe dipesa da un ulteriore assenso di terzi, estraneo alla disponibilità della società. La mancata concessione di quel consenso avrebbe potuto impedire definitivamente l’intervento.
Il Tribunale ha giudicato inesigibili queste prescrizioni e ha richiamato il divieto di aggravare il procedimento, previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 241/1990. Ciò non significa che ogni opera compensativa o consenso condominiale sia illegittimo: la censura riguarda la condizione imposta, la posizione dell’operatore e il procedimento descritto. Restano distinti i rapporti privatistici necessari per utilizzare il tetto e gli altri obblighi non oggetto di questa decisione.
Un altro limite dell’atto era la motivazione. Descrivere l’antenna e l’area non spiegava, secondo il TAR, perché quell’intervento richiedesse proprio quelle compensazioni. Le condizioni dovevano essere collegate a una valutazione adeguata dell’impatto, non alla sola presenza di un impianto in un contesto tutelato.
L’istruttoria non aveva inoltre considerato le varianti tecniche introdotte spontaneamente dall’operatore nell’ottobre 2024, che il Tribunale ha ritenuto di evidente rilievo ambientale. Per chi prepara una pratica, la conseguenza operativa è documentare le modifiche e la loro rilevanza, conservando la prova di quando sono state trasmesse; per l’amministrazione, è necessario valutare il progetto aggiornato.
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati e assorbendo le questioni residue. Comune e Ministero della Cultura sono stati condannati in solido a pagare 1.500 euro di spese di lite, oltre agli accessori. Non è una decisione sui limiti delle emissioni elettromagnetiche o sulla loro sicurezza: il suo oggetto è la legittimità delle prescrizioni e della sequenza amministrativa.
La decisione analizzata è TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, n. 14966/2026, pubblicata il 15 settembre 2026; il testo integrale è disponibile nell’allegato riservato agli iscritti.
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