Un capanno utilizzato da decenni lungo un fiume può essere interessato da un ordine di sgombero quando gli accertamenti tecnici segnalano un pericolo per le persone. La storia della struttura, le vecchie concessioni e i pagamenti per l’occupazione dell’area non risolvono, da soli, il problema della sicurezza.

È il tema affrontato dal TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, nella sentenza n. 15306/2026, pubblicata il 28 settembre. Il Tribunale ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro un’ordinanza del luglio 2023 relativa a strutture su un’area demaniale fluviale, compensando le spese di giudizio.

La distinzione decisiva riguarda la natura del provvedimento: un allontanamento precauzionale per tutelare l’incolumità non coincide con una demolizione, con il rigetto di una domanda di condono o con la decisione definitiva sulla concessione. Sono questioni differenti, anche quando riguardano gli stessi manufatti.

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I capanni storici e l’ordine di allontanamento del 2023

La controversia nasce dall’utilizzo di capanni destinati alla pesca e al ricovero delle attrezzature, presenti da molti anni lungo un corso d’acqua. L’associazione ricorrente richiamava concessioni risalenti, successivi rapporti con le amministrazioni e versamenti effettuati per l’occupazione del terreno. Sosteneva inoltre che si trattasse di strutture leggere, anche su palafitte, non assimilabili a normali abitazioni.

Il quadro considerato dall’amministrazione era diverso. Una nota tecnica regionale del 25 luglio 2023, collegata a sopralluoghi, segnalava la prossimità dei manufatti all’argine, possibili modifiche delle strutture e situazioni di utilizzo residenziale. Quest’ultimo aspetto era contestato dagli occupanti: la sentenza non va quindi letta come un accertamento indistinto secondo cui tutti i capanni fossero diventati case.

Il giorno successivo il sindaco dispose lo sgombero e l’allontanamento delle persone, con limitazioni all’accesso dei veicoli. Nel valutare quell’atto il TAR considera la situazione esistente al momento della sua adozione.

La successiva cessazione della situazione di rischio del 2023 viene menzionata nella pronuncia, ma il ricorso è comunque respinto nel merito: non si tratta dell’annuncio di una nuova evacuazione nel settembre 2026.

Un rischio conosciuto da tempo può richiedere un intervento urgente

Uno degli argomenti del ricorso era che la pericolosità dell’area fosse già nota attraverso la pianificazione di bacino. Se il problema esisteva da anni, secondo i ricorrenti l’amministrazione avrebbe dovuto affrontarlo con procedure ordinarie, non mediante un’ordinanza contingibile e urgente. Veniva richiamata anche una perizia molto precedente, favorevole alla permanenza delle strutture.

Il TAR non accoglie questa impostazione. Il potere previsto dall’articolo 54 del Testo unico degli enti locali resta straordinario e richiede presupposti concreti: non basta una generica preoccupazione. Tuttavia, l’origine non recente del rischio non impedisce un intervento quando gli accertamenti evidenziano un pericolo attuale per l’incolumità.

Nel caso esaminato pesavano le risultanze tecniche sul rischio di piene rapide e violente e le condizioni delle strutture rilevate nei sopralluoghi. Una valutazione risalente non dimostrava che la situazione fosse ancora sicura. Né era necessario attendere un’alluvione effettiva: la funzione dell’intervento era prevenire l’esposizione delle persone al pericolo, non reagire soltanto dopo un danno.

Perché lo sgombero non equivale alla demolizione

La misura contestata aveva una finalità di protezione, non di sanzione edilizia. Il TAR sottolinea che non definiva irreversibilmente la sorte dei manufatti e non decideva le questioni urbanistiche o concessorie. L’esame della sua legittimità non comporta quindi né il riconoscimento della regolarità dei capanni né la dichiarazione che debbano essere definitivamente eliminati.

Questa distinzione incide anche sulla proporzionalità. Di fronte al pericolo accertato, l’allontanamento delle persone era una risposta immediatamente praticabile. I ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di una soluzione alternativa altrettanto efficace nell’immediato; prospettare lavori di messa in sicurezza, da studiare e autorizzare, non equivaleva ad avere già disponibile una protezione concreta.

Per valutare un’area vicina a un corso d’acqua occorre inoltre distinguere le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione dal vincolo idrogeologico: sono verifiche differenti, che possono sovrapporsi ma non coincidono.

Vecchie concessioni e pagamenti non provano la sicurezza

Un altro nodo riguardava il rapporto con il demanio. Per il Tribunale, la concessione storica richiamata nel ricorso non dimostrava l’esistenza di un titolo attuale: la richiesta di rinnovo non poteva essere considerata, in quel contesto, equivalente al suo accoglimento.

Anche il versamento di somme per l’occupazione dell’area aveva una portata diversa da quella attribuitagli dai ricorrenti. Un’indennità di occupazione non era sufficiente a provare il rilascio di una nuova concessione e, soprattutto, non attestava l’assenza di pericolo idraulico. I documenti contabili successivi non cancellavano retroattivamente gli elementi di rischio considerati nel 2023.

La pronuncia richiama anche la tutela amministrativa dei beni demaniali prevista dall’articolo 823 del Codice civile. La gestione del bene pubblico e la protezione delle persone restano però piani distinti: il pagamento non è una certificazione di sicurezza e lo sgombero precauzionale non sostituisce la definizione del rapporto concessorio.

La distanza dall’argine non si misura dalla linea dell’acqua

Nel ragionamento del TAR entra anche l’articolo 96 del regio decreto n. 523/1904, che tutela le opere idrauliche e il deflusso delle acque. La disciplina riguarda anche la possibilità di controllare e mantenere gli argini, non soltanto la presenza di acqua vicino a una costruzione.

Per fabbriche e scavi la lettera f richiama le distanze stabilite dalle discipline locali e, in loro mancanza, una distanza minima di dieci metri dal piede degli argini e dei loro accessori. Non è quindi corretto tradurre la norma in una generica regola dei dieci metri dalla riva, applicabile senza verificare i riferimenti tecnici e la disciplina del luogo.

Nella vicenda, il carattere storico o leggero dei manufatti non bastava a neutralizzare i problemi di interferenza con l’argine. Per una situazione concreta servono l’individuazione dell’opera idraulica, la posizione dei manufatti e gli atti dell’autorità competente: la sola osservazione del livello ordinario del fiume non offre una risposta affidabile.

Motivazione, urgenza e questioni rimaste fuori dal giudizio

Il TAR ritiene adeguata la motivazione dell’ordinanza anche attraverso il richiamo alla nota regionale, identificata nei suoi elementi essenziali e posta alla base della valutazione di pericolo. Non basta richiamare qualsiasi documento: l’articolo 3 della legge n. 241/1990 richiede che risultino le ragioni della decisione e che l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile secondo legge.

Quanto alla mancata comunicazione preventiva di avvio del procedimento, le esigenze di celerità connesse alla tutela dell’incolumità giustificavano, nel caso concreto, l’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 7 della stessa legge. Questo non elimina in generale le garanzie di partecipazione: la deroga dipende dall’urgenza effettiva del singolo intervento.

Le vicende relative al condono e alla regolarizzazione dei manufatti rimangono esterne alla decisione sull’ordine precauzionale.

Il messaggio della sentenza è circoscritto: un utilizzo storico dell’area non rende irrilevante un rischio concretamente accertato, ma un provvedimento di sicurezza non va presentato come una decisione definitiva su demolizione, sanatoria e diritti di occupazione.

Allegato riservato
Sentenza n. 15306/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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