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CCNL diverso negli appalti: confermata l’esclusione del raggruppamento per tutele non equivalenti. Il confronto deve essere complessivo e documentato.
Arrivare primi in una gara non mette al riparo dai controlli sul trattamento dei lavoratori. Se una delle imprese del raggruppamento applica un contratto collettivo diverso da quello indicato nel disciplinare, la questione non si risolve richiamando la propria specializzazione industriale o mostrando alcune maggiorazioni retributive più alte: occorre dimostrare che le tutele economiche e normative siano equivalenti nel loro insieme.
La sentenza n. 7060 del 24 settembre 2026 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, affronta proprio questo problema. I giudici hanno respinto l’appello di un raggruppamento temporaneo di imprese, confermando l’esclusione da una gara per lavori sulle gallerie autostradali. La controversia riguardava il confronto fra CCNL Edilizia e CCNL Laterizi applicato da una mandante.
Sommario
Il raggruppamento si era classificato al primo posto. Durante le verifiche successive, la stazione appaltante aveva confrontato il contratto adottato da una delle imprese con quello previsto dalla gara: il CCNL per le imprese edili e affini e le cooperative, identificato dal codice F012.
La mandante applicava invece il CCNL Laterizi – Aziende Industriali. Il responsabile unico del progetto aveva chiesto chiarimenti e documentazione, acquisito un parere giuslavoristico e concluso che le tutele non fossero equivalenti. Ne era seguita l’esclusione dell’intero raggruppamento, contestata prima al TAR e poi in appello.
L’impresa sosteneva che il proprio contratto fosse più pertinente alle prestazioni specialistiche e che il confronto avesse preteso una coincidenza assoluta fra i due CCNL. Per il Consiglio di Stato, invece, l’istruttoria aveva considerato differenze effettive e significative, non semplici diversità di formulazione.
Il punto di partenza è l’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 nella versione precedente al correttivo del 2024, applicabile alla procedura esaminata. La stazione appaltante indica il contratto di riferimento, ma l’operatore può proporne uno diverso se garantisce ai dipendenti le stesse tutele. Prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, la dichiarazione di equivalenza deve essere verificata.
La libertà di scegliere il CCNL non elimina quindi il controllo. Neppure la definizione di contratto “specialistico” crea un’esenzione: conta ciò che l’impresa si impegna a eseguire nell’appalto, non soltanto il settore nel quale opera abitualmente.
Nel caso concreto, la mandante aveva assunto una quota delle lavorazioni principali della commessa. I giudici hanno ritenuto coerente il riferimento al CCNL Edilizia rispetto alle prestazioni previste. La qualificazione tecnica dell’impresa e la verifica delle tutele del personale restano controlli distinti: il possesso dell’attestazione SOA non sostituisce il confronto fra contratti collettivi.
Il Consiglio di Stato ha condiviso il carattere complessivo del raffronto. Non occorre una perfetta sovrapposizione testuale dei contratti, ma non è sufficiente isolare gli istituti in cui il CCNL alternativo offre condizioni migliori ignorando quelli meno tutelanti.
La stazione appaltante aveva rilevato criticità su sei ambiti: straordinario, assistenza integrativa e welfare, preavviso, lavoro supplementare, part-time e contribuzione alla Cassa Edile. Aveva spiegato l’incidenza delle differenze e formulato poi una valutazione d’insieme. Per i giudici, gli scostamenti non erano marginali e incidevano sulle garanzie dei lavoratori.
Particolarmente significativo è il passaggio sulle iniziative aziendali volontarie. Buoni pasto, formazione o coperture assicurative possono avere valore per il personale, ma nel caso esaminato non dimostravano prestazioni permanenti e vincolanti comparabili a quelle contrattuali. Il problema non era negare l’utilità del welfare, bensì accertare che le tutele utilizzate nel confronto fossero effettivamente garantite.
Anche l’assenza attuale di lavoratori part-time non rendeva irrilevante la disciplina di quell’istituto: il contratto deve essere valutato per le condizioni che può applicare durante la commessa, non soltanto fotografando l’organico del momento.
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Richiedi informazioni gratisIl confronto economico riguardava il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua. La documentazione prodotta non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare un trattamento almeno pari a quello del contratto di riferimento.
La decisione conferma, in questa verifica, l’esclusione del superminimo assorbibile, perché suscettibile di variazioni e riduzioni, e dell’indennità di cantiere, la cui applicazione risultava incerta. Tolte queste componenti, gli importi esaminati erano inferiori a quelli del CCNL richiesto dalla gara. Non si tratta di un divieto generale di riconoscere quelle somme in busta paga, ma della loro inidoneità, nelle condizioni accertate, a sostenere la prova dell’equivalenza.
Il rinnovo del CCNL Laterizi invocato dall’appellante era successivo alla scadenza delle offerte, all’istruttoria e al provvedimento di esclusione. Non poteva quindi correggere retroattivamente il confronto. Per le imprese è essenziale produrre documenti riferibili al momento rilevante della procedura e chiarire natura, stabilità e fonte delle singole componenti retributive.
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Il raggruppamento chiedeva anche di poter eliminare la mandante e riorganizzarsi. Il Consiglio di Stato ha escluso, per questa fattispecie, l’applicazione del rimedio dell’articolo 97 del Codice.
Quella disposizione disciplina, alle condizioni previste, l’estromissione o la sostituzione di un componente interessato dalle cause di esclusione o dalla carenza dei requisiti richiamati dalla norma, salvaguardando l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. Qui il problema riguardava invece un elemento essenziale dell’offerta: il contratto collettivo, che conforma i costi della commessa.
La pronuncia non afferma che un raggruppamento sia sempre immutabile. Distingue un difetto relativo alle tutele offerte da una carenza dei requisiti del partecipante: non è possibile trasferire automaticamente al primo problema il rimedio previsto per il secondo.
La verifica dovrebbe essere svolta insieme da chi prepara la gara e da chi segue i rapporti di lavoro: contratto indicato dal disciplinare, prestazioni assunte da ciascuna impresa, CCNL effettivamente applicati, componenti fisse della retribuzione e istituti normativi. Se il contratto è diverso, servono una dichiarazione circostanziata e prove coerenti, non la sola affermazione di offrire condizioni migliori.
La decisione ha riconosciuto un margine di valutazione tecnica alla stazione appaltante, controllabile dal giudice per vizi come illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non è un potere arbitrario, ma neppure un giudizio che l’impresa possa sostituire con la propria valutazione di convenienza.
È importante distinguere il caso dalle gare soggette alla disciplina successiva: il testo aggiornato dell’articolo 11 richiama l’allegato I.01 e prevede regole ulteriori, anche per determinate prestazioni differenti da quelle prevalenti. La sentenza applica espressamente la versione anteriore al D.Lgs. 209/2024: non autorizza a ignorare quei criteri nelle procedure attuali né a ritenere sempre sufficiente un unico CCNL per qualunque appalto.
L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza del TAR e compensazione integrale delle spese del grado. Le richieste di disapplicazione e rinvio pregiudiziale non sono state accolte. Non è stato riconosciuto il diritto all’aggiudicazione o al subentro richiesto dal raggruppamento.
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