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La piattaforma apre alle imprese con conferma positiva e investimenti conclusi. Perizie, certificazione contabile e coerenza con i beni già comunicati sono i punti da verificare.
È aperta dalle 12:00 del 15 ottobre 2026 la fase per inviare al GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti del nuovo iperammortamento. Lo stabilisce il decreto direttoriale del 14 ottobre, pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rende disponibile un ulteriore passaggio della procedura del Nuovo Piano Transizione 5.0.
Possono procedere le imprese che hanno ricevuto l’esito positivo della comunicazione di conferma e hanno concluso gli investimenti. Non è quindi una nuova domanda generica per acquistare qualsiasi macchinario: la comunicazione si riferisce ai beni già inseriti nel percorso di accesso all’agevolazione.
Sommario
La procedura distingue la prenotazione, la conferma dell’investimento e la comunicazione finale. L’apertura del 15 ottobre riguarda quest’ultima fase: permette di rappresentare al Gestore gli investimenti completati, utilizzando modelli e istruzioni ufficiali.
Per i beni materiali e immateriali richiamati dagli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 deve essere avvenuta anche l’interconnessione richiesta. Il completamento non può dunque essere valutato soltanto sulla presenza di una fattura o sull’arrivo del bene in azienda: occorre verificare il presupposto previsto per la tipologia di investimento.
La misura può interessare anche operatori della filiera delle costruzioni che realizzano investimenti ammissibili, ma l’appartenenza al settore non basta a qualificare automaticamente una macchina o un impianto. La verifica riguarda le caratteristiche del bene, il suo impiego e le condizioni della disciplina.
Per la comunicazione occorrono, tra le informazioni previste, gli estremi delle fatture dei costi agevolabili e le attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, secondo gli articoli 6 e 7 del decreto attuativo del 7 maggio 2026.
I due documenti hanno funzioni diverse. La documentazione tecnica riguarda caratteristiche e requisiti dell’investimento; quella contabile riguarda l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza ai documenti dell’impresa. La comunicazione finale deve poter essere ricondotta a questo fascicolo, senza trattare le attestazioni come dichiarazioni generiche intercambiabili.
Il decreto esclude che nella fase di completamento si indichino beni diversi o importi superiori rispetto alla comunicazione di conferma. Prima dell’invio è quindi utile riconciliare ordini, fatture, beni effettivamente realizzati e dati già trasmessi, coinvolgendo i professionisti che seguono gli aspetti tecnici e contabili.
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Richiedi informazioni gratisLa comunicazione va trasmessa al completamento degli investimenti e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028. Il decreto attuativo prevede una proroga di venti giorni di tale termine in caso di richiesta di integrazione documentale del GSE: è una circostanza specifica, non un rinvio automatico per tutte le imprese.
L’invio avviene attraverso il sistema telematico nella sezione Area Clienti del GSE, usando i modelli messi a disposizione. Non basta conservare una bozza compilata: la piattaforma rilascia una ricevuta di invio e il Gestore comunica l’esito delle verifiche o l’eventuale necessità di integrare i dati.
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Il nuovo iperammortamento si basa sulla maggiorazione fiscale del costo di acquisizione, rilevante per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria. Non è un contributo versato all’impresa né un credito da utilizzare direttamente in F24.
È distinto, quindi, dal precedente Piano Transizione 5.0 e dalla gestione dei suoi crediti residui. Per quell’altro regime rimane utile il seguente approfondimento, che non descrive la nuova comunicazione aperta a ottobre.
Il nuovo quadro comprende anche beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo e, alle condizioni previste, i sistemi di stoccaggio asserviti. Progetto, dimensionamento e documentazione seguono però i requisiti specifici: non ogni fotovoltaico o accumulo acquistato da un’impresa rientra automaticamente nell’agevolazione.
Per programmare correttamente il beneficio bisogna infine distinguere il completamento materiale dall’esito della procedura. L’articolo 4 del decreto subordina la fruizione alla comunicazione positiva delle verifiche del GSE e disciplina il periodo d’imposta rilevante. L’apertura del portale rende possibile completare l’iter, ma non sostituisce né il controllo dei requisiti né quello della documentazione.
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