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Confermato il diniego a un impianto a terra: la destinazione produttiva non supera la valutazione negativa sugli habitat. Conta il progetto concreto, non un divieto nazionale indistinto.
Un terreno destinato dal piano urbanistico alle attività produttive non è necessariamente un terreno sul quale il fotovoltaico può essere realizzato senza ulteriori verifiche. Se la stessa area appartiene alla Rete Natura 2000, la compatibilità urbanistica deve confrontarsi con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie protette.
È il punto centrale della sentenza n. 7123/2026 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, pubblicata il 25 settembre 2026. I giudici hanno respinto l’appello contro il diniego relativo a un impianto fotovoltaico a terra: decisiva la valutazione concreta dell’incidenza del progetto sul sito, insieme a un autonomo motivo ostativo di natura archeologica. La pronuncia non introduce un divieto nazionale indistinto di installare pannelli nei siti Natura 2000.
Sommario
Una società aveva presentato una procedura abilitativa semplificata, o PAS, per realizzare un impianto fotovoltaico e le opere connesse. Il terreno era classificato dal piano regolatore come zona produttiva D1, ma ricadeva anche in un sito Natura 2000 e nel territorio disciplinato dal piano di un parco regionale.
La valutazione di incidenza dell’Ente Parco, del 27 dicembre 2024, aveva avuto esito negativo, con conseguente diniego del nulla osta. Il 28 gennaio 2025 lo Sportello unico per le attività produttive aveva quindi concluso negativamente la conferenza di servizi.
La società ha contestato gli atti e le misure regionali di conservazione, sostenendo che la destinazione produttiva e il favore legislativo per le rinnovabili dovessero consentire l’intervento. Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato ha confermato l’esito sfavorevole, esaminando nel merito le ragioni dell’appello.
La società poneva al centro della difesa la classificazione produttiva dell’area. Per i giudici, però, questo dato non elimina le caratteristiche naturali che hanno giustificato l’inserimento del terreno nella rete europea di protezione.
Una zona produttiva può sovrapporsi a un sito tutelato. La sua destinazione urbanistica non rende automaticamente irrilevanti gli habitat, la presenza di specie protette o le funzioni ecologiche del luogo. Le misure di conservazione, nel caso esaminato, non potevano essere neutralizzate dalla sola classificazione comunale.
Natura 2000 non significa necessariamente assenza di qualsiasi attività umana. Significa invece che gli interventi devono confrontarsi con specifici obiettivi di tutela e con le valutazioni richieste. Non è quindi corretto far coincidere una destinazione produttiva con un’autorizzazione ambientale già acquisita.
La controversia richiamava l’articolo 22-bis del decreto legislativo 199/2021, che aveva previsto semplificazioni per il fotovoltaico a terra in determinate aree industriali, artigianali e commerciali. Il Consiglio di Stato osserva che la disposizione faceva comunque salve le valutazioni ambientali previste dalla norma.
È importante collocare questo riferimento nel tempo: l’articolo 22-bis è stato abrogato dal decreto legislativo 190/2024, che ha previsto anche disposizioni transitorie per le procedure in corso. Non va quindi presentato come una libertà di installazione oggi utilizzabile senza condizioni, né si possono attribuire automaticamente a una pratica già avviata tutte le regole successive.
La sentenza richiama inoltre l’articolo 8, comma 12, del decreto 190/2024, secondo cui, per i progetti che ricadono nel campo della valutazione di incidenza, le relative determinazioni devono essere acquisite prima della presentazione del progetto al Comune. Il ragionamento è chiaro: semplificazione del procedimento e compatibilità con il sito protetto non sono equivalenti.
La società sosteneva che il diniego fosse il risultato di un divieto aprioristico e che l’opera potesse migliorare un’area descritta come degradata. Il Consiglio di Stato non ha condiviso questa ricostruzione.
Secondo gli atti riportati nella pronuncia, l’Ente Parco aveva esaminato un contesto a forte connotazione agricola, con pochi edifici, vicino a zone umide e habitat tutelati. Aveva valutato gli effetti dell’impianto sulle specie di uccelli presenti nelle diverse fasi dell’anno e sulla disponibilità di spazi per alimentazione, sosta e nidificazione.
Il giudizio considerava anche l’estensione dell’intervento, pari a circa tre ettari di fotovoltaico a terra, e la possibilità di collocarlo in altre aree di minor pregio ambientale. Questi elementi riguardano la localizzazione e le caratteristiche di quel progetto: non provano che qualsiasi impianto di pari superficie produca gli stessi effetti.
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Richiedi informazioni gratisGli edifici abbandonati e le condizioni del terreno non sono stati letti soltanto come segni di degrado da correggere attraverso un nuovo insediamento. Nella valutazione ritenuta legittima dal giudice, alcuni di quegli spazi svolgevano una funzione utile per le specie protette. Una lettura urbanistica del luogo non sostituiva quindi quella ecologica.
La pronuncia riconosce l’importanza della diffusione delle energie rinnovabili e l’indirizzo legislativo favorevole alla loro realizzazione. Non afferma che l’interesse energetico sia irrilevante o debba sempre soccombere.
Quando altri interessi pubblici prevalgono, occorrono una motivazione adeguata e un bilanciamento concreto. Nel caso deciso, i giudici hanno ritenuto sostenibile la conclusione secondo cui il pregiudizio agli habitat protetti non fosse giustificato, anche alla luce della possibilità di una localizzazione alternativa.
La società aveva invocato anche la procedura di deroga per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. L’articolo 5 del DPR 357/1997 disciplina condizioni specifiche per questi casi; il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella vicenda esaminata, mancassero i presupposti per attivarla. Non basta dunque richiamare genericamente l’utilità di produrre energia pulita per ottenere una deroga.
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L’appello contestava anche il rispetto delle garanzie partecipative. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il preavviso aveva comunicato il motivo ostativo fondamentale, collegato all’inserimento dell’area nel sito protetto e alle misure regionali applicabili.
Le precisazioni contenute nel diniego finale sugli effetti per l’avifauna sono state considerate un’esplicitazione delle ragioni ambientali già alla base della decisione, non nuovi motivi distinti. Questa conclusione riguarda il contenuto degli atti del caso, non autorizza in generale a introdurre qualsiasi ragione soltanto nel provvedimento finale.
Vi era inoltre un ostacolo separato: la rilevanza archeologica dell’area. Per i giudici, la società non aveva formulato nel ricorso introduttivo una censura specifica su questo profilo. L’atto era fondato su più ragioni autonome e un motivo idoneo a sostenerlo non poteva essere superato contestando soltanto gli altri.
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. La società deve rimborsare le spese del grado di giudizio al Comune e alla Regione: 5.000 euro per ciascuno, oltre agli accessori di legge. Le spese sono invece compensate nei rapporti con l’Ente Parco. Non si tratta di una multa né del costo di un intervento ambientale.
Per chi valuta un investimento, il caso suggerisce di verificare insieme destinazione urbanistica, vincoli e misure di conservazione, caratteristiche effettive del sito e possibili alternative. La verifica iniziale con professionisti competenti evita di costruire la fattibilità sulla sola dicitura di zona produttiva.
La decisione riguarda un impianto a terra con quella localizzazione e quegli atti. Non può essere trasferita automaticamente a un impianto domestico su copertura, né trasformata in un giudizio contrario al fotovoltaico in ogni area tutelata. Il punto è la compatibilità del progetto concreto, non la contrapposizione astratta tra rinnovabili e biodiversità.
I testi sono consultabili nelle versioni storiche indicate, per distinguere le norme richiamate nella controversia dalla disciplina successiva. Le valutazioni tecniche e le misure regionali sono descritte nei limiti riportati dalla pronuncia. Il suo integrale è disponibile nell’allegato riservato agli iscritti.
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