Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti cruciali, attraverso la circolare n° 31, riguardo la proroga del secondo acconto Irpef per l’anno 2023, una misura introdotta dal decreto legge n. 145/2023, noto come decreto “Anticipi”.
Advertisement - PubblicitàCon la pubblicazione della circolare n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti relativi alla proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi.
La proroga del versamento del secondo acconto Irpef, introdotta dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023, si applica a specifiche categorie di contribuenti.
Art. 4
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette1. Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.
Sono inclusi nella misura:
La normativa prevede un rinvio del pagamento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, offrendo la possibilità di suddividere il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024.
Questo differimento offre un sostegno significativo per i piccoli imprenditori e i liberi professionisti, consentendo una gestione più flessibile delle proprie finanze in un periodo economicamente complesso.
Advertisement - PubblicitàPer beneficiare della proroga, è essenziale verificare il proprio stato di ammissibilità. Le soglie di ricavo e compenso vanno analizzate attentamente, basandosi sui dati dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, il rinvio si applica unicamente al titolare dell’attività, non ai collaboratori.
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda l’impresa familiare e l’azienda coniugale. In questi casi, la proroga è applicabile esclusivamente al titolare dell’azienda. È quindi fondamentale che i titolari di tali attività comprendano chiaramente la portata di questa normativa e valutino con attenzione la propria posizione fiscale.
Per le persone fisiche che esercitano attività agricole o connesse, il differimento è concesso solo se, nel 2022, detengono anche un reddito d’impresa. È importante, per questi soggetti, considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023) o, in assenza di obbligo di dichiarazione IVA, l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
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