Il SAL (Stato Avanzamento Lavori) è un documento che descrive i progressi di un progetto, riassumendo le attività che sono state completate e quelle che ancora devono essere svolte.
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I contribuenti che intendono accedere al Superbonus 110% tramite le opzioni alternative alla detrazione possono scegliere inoltre per il metodo della ripartizione delle spese e dei lavori in SAL.
Quello che affrontiamo oggi è un caso particolarmente interessante, dove un contribuente afferma di aver sostenuto, a cavallo di due anni differenti, spese Superbonus rientranti nello stesso SAL.
In riferimento al metodo della ripartizione in SAL con l’utilizzo del Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha risposto di recente ad un interessante quesito che ci consente di spiegare meglio alcuni dettagli tecnici sull’argomento.
La cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura immediato, come sappiamo, sono le opzioni alternative alla detrazione introdotte con il Decreto Rilancio, in occasione della nascita del Superbonus 110%.
Che cosa accade nel momento in cui un beneficiario, dopo aver correttamente trasmesso la Comunicazione alle Entrate e sostenuto le spese per il 30% dei lavori, alla fine non dovesse riuscire a concludere gli interventi entro i termini stabiliti?
A partire dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e anche quelli privati di valore pari o superiore a 70 mila euro, per essere in regola dovranno presentare una nuova certificazione: il DURC di congruità.
Con un avviso pubblicato sul sito ufficiale il 31 agosto 2021, l’ente ENEA, con riferimento all’utilizzo del Superbonus 110%, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’intervento di coibentazione degli edifici e alla ripartizione delle spese con i SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Sempre rimanendo sul tema del Superbonus con SAL, vediamo alcuni chiarimenti forniti di recente dal Fisco in risposta all’interpello di un contribuente.