L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per le agevolazioni “prima casa” ai cittadini all’estero, confermando l’impossibilità di modificare dichiarazioni post-acquisto e suggerendo rimedi per evitare sanzioni.
Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l'immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.
La normativa richiede che, per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa, entrambi i coniugi, in comunione dei beni, rendano le dichiarazioni necessarie, come chiarito dalla recente ordinanza della Cassazione.
Chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima dei cinque anni rischia di perdere i benefici fiscali se non procede all'acquisto di una nuova abitazione in piena proprietà entro un anno dalla vendita.
Il trasferimento fiduciario di un immobile a un mandatario non consente di ottenere le agevolazioni fiscali “prima casa” per un nuovo acquisto, configurandosi come abuso del diritto secondo la Cassazione.
Le agevolazioni fiscali "prima casa" sono accessibili anche a chi possiede la nuda proprietà di un immobile, purché questa non sia stata acquisita con agevolazioni precedenti. In caso contrario, sarà necessario vendere l’immobile entro un anno dal nuovo acquisto.
Le nuove direttive per le agevolazioni prima casa under 36 includono flessibilità sulla certificazione ISEE e procedure chiare per il credito d’imposta, garantendo benefici fiscali ottimali.
Per incentivare l'acquisto di una prima casa, negli anni sono state introdotte diverse agevolazioni fiscali, che consentono una riduzione significativa delle imposte sulla compravendita.
Esaminando le norme italiane, si evidenzia come le proprietà di lusso siano escluse dai vantaggi fiscali per la prima casa, seguendo specifici criteri e interpretazioni giuridiche.
La recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto controverso in merito alle agevolazioni per la prima casa, ponendo in capo al contribuente l'onere di dimostrare il requisito di non lussuosità dell'immobile.