Il credito d’imposta derivante dal Superbonus può essere utilizzato anche mediante il meccanismo della compensazione “orizzontale”? Approfondiamo di seguito.
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l’estensione delle disposizioni già vigenti in merito all’utilizzo e alla cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda le nuove mensilità di riferimento.
L'Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione Europea, ha dichiarato che la cessione del credito relativo al Superbonus e ai bonus edilizi crea debito pubblico se consentita senza limiti.
Grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura è diventato possibile usufruire degli incentivi in ambito edilizio anche per i soggetti che non possiedono un’imposta lorda da detrarre e che, quindi, risultano fiscalmente “incapienti”.
Con il Decreto Rilancio del 2020, non solo è nato il Superbonus 110%, ma è diventato inoltre possibile usufruire del maxi-incentivo e di altri bonus casa, mediante le opzioni alternative alla detrazione.
Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione Irpef che viene concessa nella misura del 50% per le spese relative ai lavori di ristrutturazione, recupero, risanamento, restauro oppure efficientamento energetico.
Vediamo in che modo funzionano i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura sulla base degli ultimi aggiornamenti normativi del Superbonus 110%.
Sono in arrivo una serie di novità importanti per quanto riguarda quello che abbiamo imparato a conoscere come Superbonus 110%. Il Governo ha deciso di introdurre la possibilità di spalmare la fruizione della cessione fino ad un tempo di 10 anni.
Oggi ristrutturare la propria casa è una imperdibile opportunità per migliorarne le caratteristiche estetiche e ottimizzare le prestazioni energetiche, grazie ai vari incentivi che lo Stato mette a disposizione sotto forma di detrazioni fiscali in termini Irpef.
Una società in regime consolidato che effettua lavori edilizi rientranti nel Superbonus 110% ha la possibilità di trasferire lo stesso credito a favore della società consolidante, senza che questo venga considerato come “cessione”.