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Superbonus: compensazione possibile con tutte le entrate

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Il Superbonus, come sappiamo, concede la possibilità di utilizzare il credito d’imposta spettante sulla base di differenti modalità.

In particolare, è possibile scegliere di portare il credito in detrazione con la dichiarazione dei redditi, oppure optare per gli utilizzi alternativi, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura immediato. Il maxi-incentivo non è l’unico a permettere questa scelta, vedi qui tutti i bonus che ammettono l’utilizzo delle opzioni alternative.

Nel caso in cui il richiedente scegliesse di esercitare l’opzione della cessione del credito, egli potrà procedere alla vendita dello stesso (a favore di tutti i soggetti – prima cessione “jolly”), solo per intero, e quindi senza frazionare l’importo.

Il primo cessionario che acquista il credito, a quel punto, non potrà più scegliere di utilizzarlo con la dichiarazione dei redditi. Potrà invece cederlo a sua volta (solo a soggetti “qualificati”), oppure utilizzarlo in compensazione con l’F24.

Detto ciò, la domanda di oggi in sostanza è la seguente: il credito d’imposta derivante dal Superbonus può essere utilizzato anche mediante il meccanismo della compensazione “orizzontale”?

Approfondiamo di seguito.

Superbonus: fusione societaria e trasformazione DTA in crediti

Il tema è stato trattato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023.

L’istante in questione è una società che dichiara di stare attuando un’operazione di fusione al fine di procedere con l’incorporazione di un’altra società. Fa sapere a questo proposito che:

  • Gli organi amministrativi di entrambe le società hanno approvato il progetto di fusione, che prevede l’incorporazione mediante concambio, nel mese di giugno 2022;
  • L’operazione di fusione per incorporazione è stata autorizzata nel mese di ottobre 2022, con la conseguente convocazione delle assemblee dei soci per l’approvazione definitiva, in giornate differenti per le due società, ma entrambe nel mese di novembre 2022.

Quando l’istante trasmetteva l’istanza in oggetto, le assemblee dei soci non erano state ancora svolte. Tenendo conto di ciò, la società dichiara che, nel caso in cui l’operazione fosse stata approvata in definitiva anche dai soci, l’operazione avrebbe avuto effetti giuridici, contabili e fiscali a partire dal 1° gennaio 2023.

La società sostiene che l’operazione di fusione per incorporazione dovrebbe consentire, tra l’altro, la possibilità di optare per la conversione delle DTA (Deferred Tax Assets) – ovvero delle “imposte differite attive” – in crediti d’imposta.

Stiamo parlando del meccanismo introdotto per la prima volta dal DL n. 225 del 29 dicembre 2010, all’art. 2, commi da 55 a 57. La disciplina in questione è stata successivamente modificata numerose volte, da ultimo con la Legge di Bilancio 2022.

Trasformazione attività per imposte anticipate: come funziona

In sostanza, la disciplina delle DTA prevede che:

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda qualora il progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta […] delle attività per imposte anticipate”.

Nello specifico, possono essere considerate “attività per imposte anticipate”:

  • Le perdite fiscali – che non sono ancora state utilizzate in diminuzione del reddito imponibile – maturate entro la fine del periodo d’imposta che precede la data in cui l’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda assume efficacia giuridica;
  • L’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto – che non è ancora stato dedotto né trasformato in credito d’imposta – maturato entro la fine del periodo d’imposta che precede la data in cui l’operazione assume efficacia giuridica.

La normativa specifica inoltre che: “Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

Il meccanismo prevede che tali attività possano essere convertite automaticamente in crediti d’imposta da utilizzare in compensazione con l’F24.

La disciplina è stata ideata affinché le DTA potessero diventare “smobilizzabili” (ovvero convertibili in denaro liquido).

Di conseguenza, si è fatto in modo che le attività per imposte anticipate potessero concorrere all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, e che fossero quindi anche perfettamente individuabili ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità.

Per poter convertire le DTA in crediti d’imposta, è necessario pagare una commissione pari al 25% dell’importo totale delle attività interessate dalla trasformazione La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta richiede il versamento di una commissione.

Di questo 25%:

  • Il 40% dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data in cui l’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda ha assunto valore giuridico;
  • Il restante 60% dovrà essere corrisposto entro i primi 30 giorni del bilancio successivo a quello in corso alla data in cui l’operazione assume efficacia giuridica.

Crediti Superbonus: possibile la compensazione orizzontale?

Tornando al caso dell’istanza, la società chiede se sia possibile procedere al versamento della commissione suddetta mediante il meccanismo della compensazione “orizzontale” dei crediti d’imposta.

La compensazione orizzontale avviene quando un credito d’imposta viene utilizzato per compensare un debito che è derivato da un’imposta di natura differente. Ad esempio, quando si paga un debito da IRES con un credito IVA.

La compensazione verticale, al contrario, prevede che il credito e il debito si riferiscano ad imposte della stessa natura.

L’istante, nello specifico, vorrebbe pagare “orizzontalmente” la commissione dovuta con dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus che ha acquistato in passato.

In caso di risposta positiva, chiede inoltre quanto segue.

Qualora la società incorporante dovesse procedere all’utilizzo in compensazione orizzontale dei suoi crediti d’imposta e, in più, di altri crediti d’imposta – acquisiti dalla stessa in seguito alla fusione, in quanto erano stati acquistati dalla società incorporata prima dell’incorporamento – in che modo si debba procedere alla compilazione del modello F24.

Compensazione F24: quali crediti e debiti sono interessati

Per quanto riguarda la prima richiesta, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto disposto dall’art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ovvero:

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche […]”.

Il comma 2 elenca invece tutti i crediti e i debiti che possono essere utilizzati in compensazione e, in seguito a questi, prevede che siano ammesse anche:

[…] le altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore […]”.

Da questo si ritiene che, perché una somma possa essere utilizzata per compensare un debito con il Modello l’F24, è necessario che sussista una delle seguenti condizioni:

  • Che la somma sia inclusa tra le tipologie di entrate previste all’elenco di cui al comma 2;
  • Che l’entrata sia individuata mediante decreti ministeriali sopracitati;
  • Che la possibilità di compensare la somma sia prevista espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), in cui sia citato il richiamo all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

Se la compensazione è stabilita secondo una delle modalità descritte, allora sarà sempre possibile utilizzare quella somma in compensazione, a meno che il divieto di compensazione non sia espressamente previsto dalla normativa che regolamenta l’utilizzo di quello specifico credito.

Superbonus: compensazione valida con tutte le entrate

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus mediante compensazione orizzontale, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto già chiarito con la risposta ad interpello n. 435 del 25 agosto 2022.

Qui si precisava che i crediti d’imposta – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – derivanti dall’esecuzione di interventi agevolabili con il Superbonus, possono essere compensati mediante l’F24 con:

tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

A questo proposito, viene fatto presente che la disciplina che regolamenta il pagamento delle commissioni legate alla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta prevede che il debito possa essere assolto anche mediante compensazione.

Per tutti i motivi suddetti, il Fisco ritiene che la società potrà procedere con il versamento della commissione dovuta anche utilizzando i crediti d’imposta che ha acquistato – mediante cessione del credito – da un soggetto beneficiario del Superbonus.

Potrà utilizzare allo stesso modo anche i crediti – maturati in capo alla società incorporata – che l’istante ha acquisito in seguito all’operazione di fusione.

L’Agenzia ribadisce in ogni caso che i crediti derivanti dal maxi-incentivo che i cessionari possono utilizzare in compensazione sono quelli risultanti dalla Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative inviata.

In quanto alla compilazione del Modello F24 – al fine di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascuno dei cessionari non superi il limite di importo previsto per ogni annualità – è necessario che, alla sezione “CONTRIBUENTE”:

  1. Nel campo “Codice Fiscale” si dovrà indicare il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito;
  2. Nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, si dovrà indicare il codice fiscale della società incorporata;
  3. Nel campo “codice identificativo”, si dovrà indicare il numero “62”, corrispondente a “Soggetto diverso dal fruitore del credito”.

Leggi anche: “Superbonus 110%, tutti gli utilizzi: Cessione, Sconto, Compensazione – Guida

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TAGS: cessione del credito, compensazione, Superbonus

Autore: Redazione Online

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