Chi intende usufruire dei bonus edilizi mediante la cessione o lo sconto, è obbligato ad inviare alle Entrate l’apposito modello di Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative.
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'istituzione dei Codici Tributo per gli acquirenti dei crediti d'imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.
Ultima chiamata per i soggetti IRES e i titolari di Partita IVA che intendono usufruire del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa mediante le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese 2021 e le rate non fruite del 2020.
Il nostro Governo ha introdotto dei bonus fiscali allo scopo di fornire una sorta di cuscinetto ai settori produttivi maggiormente colpiti, tra cui c'è sicuramente quello delle costruzioni edili e tutto il suo indotto di conseguenza.
Il cosiddetto “Decreto Aiuti”, convertito nella Legge n. 50 del 15 Luglio 2022 e in vigore a partire dal 16 luglio, ha apportato numerose novità su tutti i fronti.
Come sappiamo, il Bonus Energia e Gas concede un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica e gas naturale), che può essere utilizzato in compensazione oppure mediante l’operazione di cessione del credito.
Dopo giorni di frequenti discussioni sul blocco del Superbonus 110% è in arrivo un’altra importante novità a riguardo.
L'Agenzia delle Entrate torna a parlare del funzionamento dell’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta a fronte dell’usufrutto del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa che ammettono la scelta
Il Decreto-legge n. 50 del 17 Maggio 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore a partire dal 18 Maggio.
Come era prevedibile, aver limitato - da parte del governo - la cessione del credito alle banche, alle assicurazioni e agli istituti finanziari, ha esaurito velocemente i plafond disponibili.