Chiusini d’ispezione a tenuta stagna
I chiusini d’ispezione CAGGIATI sono l’ideale per un controllo intermedio di una...
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’istituzione dei Codici Tributo per gli acquirenti dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.
Con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’istituzione dei Codici Tributo per gli acquirenti dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.
I cessionari che acquistano il credito potranno a loro volta utilizzarlo in compensazione con l’F24, oppure scegliere di cederlo, per intero, ai cosiddetti “soggetti qualificati”, ovvero: banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione autorizzate.
Tali soggetti qualificati potranno anche loro utilizzare il credito in compensazione oppure procedere con un’ulteriore ed ultima cessione, per l’intero importo, solo a favore di altri soggetti qualificati. Questi ultimi potranno utilizzare il credito solo in compensazione.
Di seguito vediamo i Codici Tributo per i cessionari che intendono utilizzare il credito acquistato in compensazione con l’F24.
I Codici Tributo che i cessionari dovranno indicare per l’utilizzo del credito mediante compensazione con l’F24 sono:
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Richiedi informazioni gratisSi ricorda inoltre che la scelta tra l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito è da intendersi in senso alternativo.
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In altre parole, qualora si utilizzasse il credito in compensazione, non sarà possibile poi cambiare idea in relazione a quel determinato credito.
Allo stesso modo, se si dovesse procedere con l’invio dell’apposita Comunicazione per la scelta della cessione del credito, e la stessa Comunicazione non viene annullata oppure rifiutata, allora il beneficiario dovrà obbligatoriamente utilizzare il credito tramite cessione e non potrà poi inserirlo nell’F24.
Come sempre, i Codici Tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza:
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