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Cessione e Sconto in Fattura bonus edilizi: i chiarimenti decreti Aiuti e Aiuti-bis

Cessione e Sconto in Fattura bonus edilizi: i chiarimenti decreti Aiuti e Aiuti-bisCessione e Sconto in Fattura bonus edilizi: i chiarimenti decreti Aiuti e Aiuti-bis
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I bonus per il settore dell’edilizia: i decreti Aiuti e Aiuti-bis

L’ultimo triennio 2020-2022 è stato denso di difficoltà economiche per il nostro Paese. Alcune criticità erano ancora lo strascico della crisi iniziata nel 2008, poi la Pandemia Covid-19 scoppiata nel primo trimestre 2020 e la guerra Russia-Ucraina in corso da febbraio di quest’anno, hanno fatto il resto.

Il nostro Governo ha introdotto delle misure, si tratta di bonus fiscali, allo scopo di fornire una sorta di cuscinetto ai settori produttivi maggiormente colpiti, tra cui c’è sicuramente quello delle costruzioni edili e tutto il suo indotto di conseguenza.

Gli ultimi aggiornamenti in merito a questi interventi si trovano nel decreto Aiuti e decreto Aiuti-bis.

Il decreto Aiuti risale allo scorso mese di luglio. Il Decreto Aiuti-bis è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2022.

Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis

I testi di questi ultimi due decreti hanno introdotto importanti novità aventi lo scopo di far fronte alle problematiche sia delle imprese sia dei privati cittadini. Entrambi, infatti, si scontrano ogni giorno con il caro-energia e le difficoltà si sono acuite ulteriormente negli ultimi sette mesi, dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Infatti, sia Aiuti sia Aiuti-bis hanno implementato le misure atte a contrastare il continuo aumento dei costi di carburante, gas ed energia elettrica che, con un effetto-domino, ha impattato su tutti, imprese e famiglie.

Il notevole incremento del costo dell’energia e del carburante si è tradotto in continui rincari su tutti i beni, anche quelli di primaria necessità.

Leggi anche “Bonus Energia e Gas: Codici e utilizzo per terzo trimestre 2022“;

Energia elettrica e gas non sono semplicemente diventati più cari. C’è anche un problema di approvvigionamento e l’Italia, come tutto il resto dell’Europa, deve affrontare il freddo dell’inverno.

Quindi, la priorità è assolutamente risparmiare. In particolare, per quanto concerne il riscaldamento, con questi decreti il Governo ha voluto dare un impulso al settore dell’edilizia rivolta all’efficientamento energetico degli edifici.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E: i chiarimenti in merito ai bonus edilizi

La detrazione fiscale Irpef spettante al contribuente che sostiene spese per realizzare opere di ristrutturazione edilizia a scopo di efficientamento energetico della propria abitazione, in base al tipo di intervento realizzato, può essere nella misura del 50%, 65% o 110% della somma pagata per la ristrutturazione edilizia.

Il contribuente che sostiene le spese è colui che beneficia di tale detrazione Irpef in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi l’anno seguente (i lavori di ristrutturazione edilizia pagati nel 2022, saranno inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023).

Tale scomputo sulle imposte dovute, viene spalmato in dieci anni ovvero nelle prossime dieci dichiarazioni dei redditi.

Fa eccezione il il Superbonus del 110% che, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, viene frazionato in cinque anni.

In alternativa a questo utilizzo diretto della detrazione Irpef in sede di liquidazione imposte nella dichiarazione dei redditi, i decreti Aiuti e Aiuti-bis prevedono altre possibilità di utilizzo.

Il contribuente può optare alternativamente per uno sconto sulla fattura del fornitore che ha eseguito le opere di efficientamento energetico. Il valore di tale riduzione è pari alla detrazione Irpef a cui si ha diritto. Il fornitore a sua volta recupera l’importo scontato nella sua fattura sotto forma di credito d’imposta.

I decreti prevedono, inoltre, la possibilità per il fornitore di cedere a sua volta tale credito.

Per manifestare la propria volontà di optare per la cessione del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura applicato dal fornitore, il contribuente dovrà trasmettere un’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate.

Cliccando su questo link, troverete il modello da utilizzare per esercitare l’opzione. Le istruzioni di compilazione si trovano qui.

Riepiloghiamo di seguito le tipologie di interventi che danno diritto ad esercitare questa opzione di cessione del credito d’imposta in luogo della detrazione Irpef diretta in dichiarazione dei redditi. Si tratta di :

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce degli aspetti molto importanti.

Vediamoli.

  • Il credito d’imposta viene ripartito in quote annuali, esattamente come avviene per l’applicazione della detrazione Irpef. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli esercizi seguenti. inoltre, il contribuente non può presentare richiesta di rimborso per tale importo.
  • Se viene rilevata la mancanza dei requisiti necessari per avere diritto alla detrazione Irpef, nonché per accedere all’opzione dello sconto in fattura del fornitore, l’Agenza delle Entrate si attiverà per il recupero della somma che è stata portata indebitamente in detrazione in dichiarazione dei redditi.
    A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E ha definito la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del soggetto che ha ceduto il credito, solo nei casi di dolo e colpa grave.
    L’articolo 33-ter contenuto nella legge di conversione del decreto Aiuti-bis ha integrato le disposizioni in merito allo sconto in fattura e alla cessione del relativo credito d’imposta. E’ stata modificata la disciplina che identifica la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito d’imposta, quando siamo difronte a un concorso nella violazione, limitando quest’ultima ai casi di dolo e colpa grave. Tutto ciò subordinato al fatto che fornitore e cessionario del credito abbiano provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per usufruire di tale bonus fiscale.
    Pertanto, dovranno essere in possesso del visto di conformità, delle attestazioni già stabilite dal precedente decreto Rilancio. L’Agenzia Entrate con la Circolare n. 33/E ha chiarito il concetto di violazione dolosa o colpa grave. Nel primo caso, l’irregolarità si definisce dolosa quando è stata realizzata con l’intento di intervenire sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta. Si delinea la violazione dolosa quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, tuttavia procede comunque con l’iter di cessione di quest’ultimo. Potrebbe anche configurarsi, in questa circostanza, un accordo intercorso tra il cessionario e il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura. Invece, siamo in presenza di colpa grave quando la negligenza è palese. Rientra in questo caso il cessionario che non adempie alla produzione della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, pertanto in caso di documentazione mancante oppure se il visto di conformità e le asseverazioni necessarie sono stati prodotti, ma si riferiscono a un altro immobile.
    Anche Il Sole 24 Ore ribadisce il concetto della responsabilità in solido fornitore/cessionario nella cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, spiegando che tale responsabilità si configura solamente se il concorso nella violazione avviene con dolo o colpa grave.
  • Possibilità di remissione in bonis: in caso di tardiva comunicazione dell’opzione, il contribuente può rimediare a tale differimento. Infatti, l’Agenzia delle Entrate consente l’invio di questa comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al termine ordinario di trasmissione della comunicazione di opzione. Pertanto, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2021, il contribuente avrà tempo fino al 30 novembre 2022 (termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2021) per inviarla.
  • Se il contribuente rileva di avere commesso errori nella compilazione della comunicazione di opzione inviata all’Agenzia delle Entrate che intervengono su elementi sostanziali, ad esempio se è stato indicato un errato codice di intervento, c’è la possibilità di richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito. Accedendo a questo link, troverete il modello per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti.
    L’annullamento può avere luogo solo previo consenso delle parti interessate, ovvero il contribuente che ha sostenuto le spese e il fornitore a cui ha ceduto il suo credito.
    La procedura di annullamento dell’accettazione prevede la predisposizione di una istanza che deve essere firmata sia dal cessionario sia dal cedente con firma autografa oppure apponendo firma digitale. In caso di firma autografa, è indispensabile allegare al modello la copia delle carte d’identità di cessionario e cedente. Il modello deve essere trasmesso tramite Pec a questo indirizzo: [email protected]. Anche per l’annullamento dell’accettazione del credito, esiste la possibilità di ricorrere alla misura della remissione in bonis già descritta nel paragrafo precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha stilato un elenco di parametri per la valutazione della sussistenza o meno del profilo della diligenza:

  • assenza di documentazione oppure documentazione infedele allo stato reale delle opere eseguite o agli estremi che identificano l’immobile oggetto delle opere;
  • incoerenza sul piano del reddito tra il valore delle opere dichiarate e il profilo patrimoniale dei beneficiari delle agevolazioni in questione;
  • eccessiva discrepanza tra l’ammontare dei crediti ceduti e il valore del fabbricato;
  • presenza di anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • totale o parziale mancanza di effettuazione dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E ha voluto fornire una linea guida dettagliata al contribuente in merito agli step da compiere per potersi definire meritevole di accedere alla detrazione Irpef, e di conseguenza di poter optare eventualmente per la cessione del credito scegliendo di ricevere lo sconto in fattura del fornitore.

Al tempo stesso, ha messo a disposizione dei cittadini e dei professionisti consulenti fiscali tutti gli strumenti per poter rimediare a errori, sia formali sia sostanziali, che pregiudicano totalmente oppure variano l’entità del bonus fiscale a cui il contribuente ha effettivamente diritto.

Ad esempio, il fatto di avere slittato il termine per la presentazione della domanda di opzione alla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi 2021, cioè al 30 novembre p.v., dimostra, accanto alla doverosa rigidità nell’effettuazione dei controlli, la volontà di essere flessibili comprendendo le difficoltà incontrate a volte dai contribuenti e anche dai professionisti del settore di barcamenarsi tra scadenze, modulistica, codici, modalità di presentazione e così via.

Governo e Agenzia delle Entrate hanno voluto dare un segnale concreto di apertura per infondere fiducia ai contribuenti in questo clima di incertezza e difficoltà che si respira, soprattutto in quest’ultimo triennio.

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TAGS: aiuti bis, cessione credito, decreto aiuti, sconto in fattura

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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