
Il trasferimento della residenza in un altro Comune dopo i 18 mesi non fa decadere le agevolazioni prima casa, purché siano stati rispettati inizialmente i requisiti di legge.

Anche chi possiede solo una quota o la nuda proprietà di un immobile può ottenere le agevolazioni prima casa, purché non abbia disponibilità esclusiva dell’immobile nel medesimo Comune.

Le agevolazioni prima casa valgono anche per le donazioni, purché si venda l’immobile già agevolato entro un anno. Necessario l’impegno formale nell’atto, pena perdita dei benefici.

Le agevolazioni prima casa non sono compatibili con il possesso di usufrutto su altro immobile nello stesso comune. Fondamentale anche rispettare il termine dei 18 mesi per la residenza.

Gli italiani residenti all'estero per lavoro possono usufruire delle agevolazioni "prima casa" acquistando un immobile in un comune di nascita, residenza o lavoro precedente, senza vincolo sull'ultima residenza.

La Cassazione ha chiarito che il termine per l’accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa decorre dalla scadenza dei 36 mesi per l’ultimazione dell’immobile, non dai 18 mesi per il trasferimento.

Chi possiede un immobile con agevolazioni prima casa può acquistarne un altro con lo stesso beneficio, ma dovrà vendere la quota dell'immobile preposseduto entro due anni per evitare la decadenza fiscale.

Le agevolazioni prima casa spettano anche alla nuda proprietà se l’immobile è nello stesso Comune di residenza dell’acquirente e si rispettano i requisiti relativi alla proprietà di altri immobili.

Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l'immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.

La Corte Tributaria della Campania ha confermato che il termine triennale per ultimare i lavori sugli immobili in costruzione, richiesto per le agevolazioni "prima casa", non rientra nelle sospensioni normative della pandemia.