Le agevolazioni prima casa non sono compatibili con il possesso di usufrutto su altro immobile nello stesso comune. Fondamentale anche rispettare il termine dei 18 mesi per la residenza.
Gli italiani residenti all'estero per lavoro possono usufruire delle agevolazioni "prima casa" acquistando un immobile in un comune di nascita, residenza o lavoro precedente, senza vincolo sull'ultima residenza.
La Cassazione ha chiarito che il termine per l’accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa decorre dalla scadenza dei 36 mesi per l’ultimazione dell’immobile, non dai 18 mesi per il trasferimento.
Chi possiede un immobile con agevolazioni prima casa può acquistarne un altro con lo stesso beneficio, ma dovrà vendere la quota dell'immobile preposseduto entro due anni per evitare la decadenza fiscale.
Le agevolazioni prima casa spettano anche alla nuda proprietà se l’immobile è nello stesso Comune di residenza dell’acquirente e si rispettano i requisiti relativi alla proprietà di altri immobili.
Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l'immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.
La Corte Tributaria della Campania ha confermato che il termine triennale per ultimare i lavori sugli immobili in costruzione, richiesto per le agevolazioni "prima casa", non rientra nelle sospensioni normative della pandemia.
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa è valido anche se la nuova abitazione viene comprata prima della vendita, purché si rispettino le condizioni normative.
L'acquisto della prima casa in comunione legale richiede il coinvolgimento di entrambi i coniugi per accedere alle agevolazioni fiscali, come confermato dalla Corte di cassazione.
Ecco la guida completa sulle condizioni necessarie per mantenere le agevolazioni fiscali “prima casa” in caso di vendita e acquisto successivo di un immobile.