
Il Consiglio di Stato chiarisce che una pergotenda retrattile, senza aumento di volume e priva di stabilità permanente, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica.

Il condono edilizio non è ammesso in fascia cimiteriale: il vincolo è assoluto, il silenzio-assenso non si forma e l’abuso va valutato unitariamente. Rischio concreto di demolizione e acquisizione gratuita.

La sentenza del TAR Lazio conferma la demolizione di opere edilizie abusive, ribadendo il principio della responsabilità reale, indipendentemente da chi abbia realizzato l’abuso e dalla buona fede.

Ordine di demolizione legittimo per opere abusive: il tempo non sana l’illecito, l’edilizia libera ha limiti precisi e il decreto Salva Casa non blocca le sanzioni.

Un’ordinanza di demolizione è illegittima se rivolta al semplice utilizzatore dell’immobile senza prova della responsabilità edilizia, ribadendo l’obbligo di motivazione e istruttoria per i Comuni.

La chiusura di una pergotenda con vetrate può costituire abuso edilizio quando crea uno spazio stabile e utilizzabile, anche se definita amovibile e apparentemente temporanea.

Il recupero dei sottotetti è ammesso solo se esiste un volume legittimo. La legge regionale non sana abusi e impone verifiche rigorose su titoli edilizi e requisiti oggettivi.

Una decisione chiarisce che le pergotende leggere e retrattili non costituiscono abuso edilizio, rafforzando il principio dell’edilizia libera e limitando gli ordini di sgombero automatici.

L’accertamento di conformità è uno strumento fondamentale del diritto edilizio italiano che consente di regolarizzare interventi realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da quello rilasciato, purché rispettino il principio della doppia conformità urbanistica ed edilizia.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è possibile quando la demolizione compromette la stabilità dell’edificio, anche se le opere sono autonome, purché il Comune svolga un’istruttoria tecnica adeguata.