
La sanatoria edilizia è possibile solo con doppia conformità urbanistica. In assenza di questo requisito il Comune deve ordinare la demolizione e, in caso di inottemperanza, può acquisire gratuitamente l’immobile.

Costruire senza permesso di costruire può portare alla demolizione dell’immobile. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1750/2026, chiarisce quando sanatoria e autorizzazione paesaggistica non bastano.

Il Consiglio di Stato chiarisce che una pergotenda retrattile, senza aumento di volume e priva di stabilità permanente, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica.

Il condono edilizio non è ammesso in fascia cimiteriale: il vincolo è assoluto, il silenzio-assenso non si forma e l’abuso va valutato unitariamente. Rischio concreto di demolizione e acquisizione gratuita.

La sentenza del TAR Lazio conferma la demolizione di opere edilizie abusive, ribadendo il principio della responsabilità reale, indipendentemente da chi abbia realizzato l’abuso e dalla buona fede.

Ordine di demolizione legittimo per opere abusive: il tempo non sana l’illecito, l’edilizia libera ha limiti precisi e il decreto Salva Casa non blocca le sanzioni.

Un’ordinanza di demolizione è illegittima se rivolta al semplice utilizzatore dell’immobile senza prova della responsabilità edilizia, ribadendo l’obbligo di motivazione e istruttoria per i Comuni.

La chiusura di una pergotenda con vetrate può costituire abuso edilizio quando crea uno spazio stabile e utilizzabile, anche se definita amovibile e apparentemente temporanea.

Il recupero dei sottotetti è ammesso solo se esiste un volume legittimo. La legge regionale non sana abusi e impone verifiche rigorose su titoli edilizi e requisiti oggettivi.

Una decisione chiarisce che le pergotende leggere e retrattili non costituiscono abuso edilizio, rafforzando il principio dell’edilizia libera e limitando gli ordini di sgombero automatici.