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Il certificato di idoneità statica può sostituire quello di collaudo statico?

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Nel nostro Paese, è molto facile trovare degli edifici costruiti diverso tempo fa, che si trovano a non rispettare le norme di vivibilità e sicurezza che impongono le normative. È molto frequente inoltre trovare degli immobili che non siano dotati del documento che attesti il Collaudo statico, reso obbligatorio dalla Legge n.1086 del 5 novembre 1971.

Ma la domanda è: se io, al momento in cui realizzo una nuova opera, sono in possesso del certificato di idoneità statica dell’edificio, posso evitare di compiere anche il collaudo statico? La risposta è no, e vi spieghiamo perché.

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Collaudo e idoneità non sono considerati uguali

Nonostante siano due forme burocratiche volte sostanzialmente allo stesso scopo, l’idoneità statica e il collaudo statico di un immobile hanno degli obblighi e delle modalità d’ufficio molto differenti. Seppur quindi entrambi stiano a significare che un edificio è idoneo per essere abitato, uno dei documenti non può in alcun modo sostituire l’altro.

Tutto ciò è scritto nero su bianco nel D.P.R. n.425/1994 art.4 comma 1. Si dichiara infatti che per constatare la sicurezza di un edificio, il proprietario è tenuto a chiedere il certificato di Abitabilità (oggi idoneità statica) presso il Comune di residenza. A questa domanda, si allegherà anche il certificato di collaudo, che si presenta al momento dell’iscrizione dell’immobile al Catasto. Senza entrambi i documenti, una struttura non potrà considerarsi idonea alla vivibilità. Oltretutto, qualora si viva o si faccia vivere qualcuno all’interno di un edificio in cui non è presente la dichiarazione di collaudo statico, c’è il pericolo che il proprietario possa essere arrestato per un mese. Oltre che obbligato a pagare una salata multa.

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Idoneità statica e collaudo statico: le differenze

La differenza principale tra il certificato di idoneità statica e quello del collaudo statico è, possiamo dire, il peso amministrativo che hanno. Il collaudo infatti viene in maniera leggermente “più seria” di quanto non lo sia il certificato. Il primo infatti, è necessario che venga redatto e firmato da un professionista iscritto all’albo da almeno 10 anni. Per l’idoneità statica invece, non serve che il tecnico abbia 10 anni di esperienza. Basta che sia iscritto all’albo e che sia in grado di effettuare le dovute verifiche.

In questo caso però, per ottenere il certificato di idoneità, sarà necessario fare domanda all’organo Genio Civile. Ovviamente nelle regioni in cui esso non è integrato ad altri enti. Il Genio Civile infatti, introdotto per la prima volta da Vittorio Emanuele I nel Regno di Sardegna nel 1818. Venne poi integrato al Ministero dei lavori pubblici. Reintrodotto poi con l’Unità d’Italia, aveva valenza nazionale ed era unico per l’intero Paese. In seguito, diventa un organo regionale che opera su base provinciale. Oggi è presente in tutte le regioni, eccetto per la Lombardia e la Sardegna, in cui le sue competenze sono state assorbite da enti maggiori.



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Autore: Redazione Online

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