Il TAR impone al Comune di valutare la sanatoria edilizia, censurando il diniego per tardività fondato su un errore incolpevole e ribadendo il valore della buona fede amministrativa.

Può davvero una domanda di sanatoria edilizia essere respinta per una manciata di giorni, anche quando l’errore nasce da un’evidente confusione sulle date e da atti ufficiali della stessa amministrazione? È la domanda che emerge con forza da una recente sentenza del TAR Lombardia, chiamato a decidere su un caso di demolizione edilizia e accertamento di conformità che mette al centro un tema spesso sottovalutato: il legittimo affidamento del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Una vicenda concreta, fatta di termini, ordinanze e sanatorie, che però solleva una questione più ampia e attualissima: fino a che punto il formalismo può prevalere sulla buona fede? E soprattutto, quando l’errore non è solo del privato, chi deve pagarne le conseguenze?
Sommario
La vicenda prende avvio con l’ordinanza n. 48 del 16 ottobre 2023, con cui il Comune di Busnago ha intimato ai proprietari di un immobile residenziale la demolizione di una serie di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Secondo l’amministrazione comunale, gli interventi erano stati realizzati in assenza di un valido titolo edilizio e non potevano essere ricondotti a una semplice irregolarità formale.
Nel dettaglio, le opere contestate riguardavano l’accesso al piano interrato e la sua configurazione: la modifica dell’andamento della scala esterna, la trasformazione del box in cantina, l’ampliamento della stessa e la demolizione della rampa carraia, poi sostituita da un’area a giardino. Interventi che, nel loro insieme, hanno portato il Comune a ritenere alterato l’assetto originario dell’edificio, facendo scattare l’ordine di demolizione.
I proprietari, tuttavia, hanno contestato fin da subito la legittimità del provvedimento, sostenendo che le opere si inserissero in una situazione edilizia stratificata nel tempo, già interessata da precedenti titoli abilitativi e da un condono risalente agli anni Novanta.
Da qui il primo nodo della controversia: si trattava davvero di un abuso insanabile oppure di interventi che avrebbero potuto essere regolarizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa edilizia?
Dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, i proprietari dell’immobile hanno tentato la strada dell’accertamento di conformità, presentando un’istanza di permesso di costruire in sanatoriaai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001. Una possibilità prevista dall’ordinamento proprio per quei casi in cui un intervento, pur realizzato senza titolo, risulti conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della domanda.
La domanda viene depositata il 18 gennaio 2024, a ridosso del termine assegnato dal Comune per l’esecuzione della demolizione. Ed è proprio su questo aspetto che l’amministrazione comunale fonda il proprio diniego: secondo il Comune, l’istanza sarebbe stata presentata oltre il termine dei 90 giorni decorrenti dalla notifica dell’ordinanza e, per questo motivo, dichiarata irricevibile senza nemmeno entrare nel merito della sanabilità delle opere.
Una scelta netta, formalmente ineccepibile sul piano cronologico, ma che ha suscitato la reazione dei proprietari. Questi hanno contestato non solo la rigidità dell’interpretazione adottata, ma anche il fatto che la data “sbagliata” fosse frutto di un errore oggettivo, alimentato dagli stessi atti del procedimento giudiziario in corso.
Da qui il nuovo ricorso al giudice amministrativo, questa volta mirato a far valere non tanto la conformità urbanistica delle opere, quanto il principio – ben più ampio – del legittimo affidamento e della buona fede nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
È su questo punto che il Tribunale Amministrativo prende una posizione netta, ribaltando l’impostazione seguita dall’amministrazione comunale. I giudici lombardi ritengono infatti illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla presunta tardività della domanda di sanatoria, senza tenere conto delle circostanze concrete del caso e del comportamento complessivo delle parti coinvolte.
Il TAR evidenzia come l’errore sulla data di scadenza del termine non fosse frutto di negligenza, ma derivasse da un’evidente confusione cronologica, peraltro ripresa anche negli atti del giudizio cautelare. Proprio questo elemento ha contribuito a generare nei ricorrenti un legittimo affidamento, rafforzato dal fatto che la data errata fosse stata richiamata in un decreto presidenziale emesso nell’ambito dello stesso procedimento.
Secondo il Collegio, in una situazione del genere il Comune avrebbe dovuto applicare i principi di collaborazione, correttezza e buona fede, che regolano i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione e che trovano fondamento nell’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. Ignorare completamente il contesto e fermarsi a una valutazione meramente formale del termine significa, per i giudici, adottare un comportamento irragionevole e contrario ai canoni di buona amministrazione.
Per queste ragioni, il TAR ha annullato il provvedimento con cui l’istanza di sanatoria era stata dichiarata irricevibile, imponendo al Comune l’obbligo di pronunciarsi nel merito sulla richiesta di accertamento di conformità.
Uno degli aspetti più delicati della sentenza riguarda le conseguenze sull’originaria ordinanza di demolizione. Il TAR chiarisce un punto spesso frainteso: l’annullamento del diniego di sanatoria non comporta automaticamente la cancellazione dell’ordine di demolizione, né equivale a una sanatoria “di fatto” delle opere contestate.
Proprio perché il Comune è ora tenuto a esaminare nel merito l’istanza di accertamento di conformità, il giudice dichiara improcedibile il ricorso originario contro l’ordinanza di demolizione. In altre parole, la sorte dell’ordine repressivo resta sospesa all’esito della valutazione sulla sanabilità degli interventi.
Se la sanatoria verrà accolta, la demolizione perderà la sua ragion d’essere; se invece sarà respinta, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, aggiornato e coerente con la decisione finale.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale, che conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa: la presentazione di una domanda di sanatoria sposta il baricentro della controversia, rendendo temporaneamente superata l’ordinanza di demolizione impugnata. Una dinamica che tutela il diritto di difesa del privato, ma che al tempo stesso preserva il potere di vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio da parte del Comune.