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Superbonus Cessione e Sconto: software aggiornati e FAQ sull’invio

Superbonus Cessione e Sconto: software aggiornati e FAQ sull’invioSuperbonus Cessione e Sconto: software aggiornati e FAQ sull’invio
Ultimo Aggiornamento:

In relazione all’usufrutto del Superbonus 110% e all’obbligo di inviare la Comunicazione per la fruizione dell’incentivo mediante opzioni alternative, abbiamo visto che con la Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per i soggetti che presentano o hanno presentato la Comunicazione in ritardo.

Grazie alla remissione in bonis difatti, i soggetti che non hanno rispettato i termini per l’invio della Comunicazione (29 aprile e 15 ottobre), potranno comunque procedere con la trasmissione del documento fino alla presentazione della prima Dichiarazione dei Redditi, ovvero il 30 novembre, mediante il pagamento di una sanzione.

Per saperne di più, leggi: “Comunicazione Cessione e Sconto: proroga al 30 novembre, come fare

Ebbene, in seguito al suddetto annuncio, il Fisco fa sapere anche che le specifiche tecniche relative alla trasmissione del documento sono state adeguate alle nuove disposizioni normative. Sono inoltre stati aggiornati i software da utilizzare per la compilazione e il controllo della Comunicazione per la scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura, con la pubblicazione di nuove FAQ che forniscono chiarimenti relativi proprio alla compilazione del documento.

Approfondiamo di seguito.

Superbonus 110%: Comunicazione opzioni, Software aggiornati

Il nuovo software “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” è stato dunque aggiornato alla versione 1.3.0 del 12 Ottobre 2022, e contiene ora le specifiche per poter procedere con la trasmissione tardiva del documento avvalendosi della remissione in bonis.

Ricordiamo che la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative per le spese sostenute nel 2021 e per le rate non fruite del 2020, doveva essere inviata entro la data ultima del:

  • 29 aprile 2022, per la maggior parte degli aventi diritto. Approfondisci qui;
  • 15 ottobre 2022, per i soggetti titolari di Partita IVA e i soggetti passivi IRES che sono tenuti all’invio della Dichiarazione dei Redditi entro il 30 novembre 2022. Approfondisci qui.

Ebbene, sia nel primo che nel secondo caso, è possibile beneficiare della proroga per l’invio della Comunicazione fino alla data del 30 novembre 2022, mediante il pagamento della sanzione minima pari a 250 euro.

Qui è possibile consultare il portale apposito con il software aggiornato alla versione più recente.

Compilazione per edificio con un proprietario e più unità

Sempre nella giornata del 12 ottobre 2022, sono state inoltre pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle nuove FAQ che forniscono nuovi chiarimenti in merito all’invio del modello di Comunicazione per la scelta della opzioni alternative. Puoi consultarle qui.

Nella prima domanda si chiedono spiegazioni per quanto riguarda la compilazione della Comunicazione nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio appartenente ad un unico proprietario e composto da più unità immobiliari.

Il Fisco chiarisce che la Comunicazione in questi casi dovrà essere compilata seguendo le stesse istruzioni fornite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Nello specifico:

  1. Nella sezione “Condominio”:
    • Nel campo “Condominio Minimo”, si dovrà trascrivere il codice “2”, che corrisponde ai condomini minimi senza amministratore di condominio;
    • Nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, si dovrà indicare il Codice Fiscale del proprietario dell’edificio;
  1. Nella sezione “Quadro A – Intervento”, nel campo “ unità presenti nel condominio”, si dovrà scrivere il numero corrispondente alle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. Nella sezione “Quadro B – Dati Catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento”, sarà necessario indicare i dati catastali relativi a tutte le unità presenti nell’edificio;
  3. Nella sezione “Quadro C – Opzione”, nel campo “Sezione II – Soggetti Beneficiari”, si dovrà dedicare un rigo ad ogni unità immobiliare presente nell’edificio che è stata indicata nella sezione “Quadro B”. Per ogni unità, si dovrà indicare il Codice Fiscale del relativo proprietario.

Comunicazione per unico edificio con unità separate

La seconda FAQ è relativa sempre al Superbonus 110% per interventi effettuati su un edificio posseduto da un unico proprietario. In questo caso però, si parla dei casi in cui le unità immobiliari presenti nell’edificio siano accatastate separatamente l’una dall’altra.

Come dev’essere compilata in questi casi la Comunicazione per la scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura?

Il Fisco chiarisce che sarà necessario inviare, per ogni intervento da eseguire e per ognuna delle unità immobiliari presenti, una Comunicazione distinta e specifica.

Tuttavia, qualora la tipologia di interventi e i relativi limiti di spesa dovessero risultare compatibili con le disposizioni previste per i Condomini minimi senza amministratore, sarà possibile anche trasmettere una sola Comunicazione, compilandola come segue.

Nella sezione “Condominio”:

  • Nel campo “Condominio Minimo”, si indicherà sempre il codice “2”, corrispondente ai condomini minimi senza amministratore di condominio;
  • Nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, si dovrà indicare il Codice Fiscale del proprietario dell’edificio.

Si specifica inoltre che sarà necessario compilare, in maniera coerente a quanto dichiarato, le sezioni “Quadro A”, “Quadro B”, “Quadro C” e “Quadro D”, indicando correttamente il Codice Fiscale del proprietario come beneficiario della detrazione ceduta e distinguendo le varie unità immobiliari con relativi dati catastali.

Superbonus per ONLUS, OdV e APS: a chi spetta la maggiorazione dei limiti

La terza FAQ relativa alla compilazione della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative in relazione all’usufrutto del Superbonus 110%, è inerente invece ai casi previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

In particolare, il comma 10-bis ha stabilito per alcune categorie di beneficiari la possibilità di procedere al calcolo dei limiti di spesa relativi agli interventi edilizi in maniera differente rispetto a quanto previsto per tutti gli altri aventi diritto.

Tali categorie sono quelle citate al comma 9, lettera d-bis), ovvero le ONLUS, le OdV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale) che svolgono interventi su immobili rientranti nelle Categorie:

  • B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme);
  • B/2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro);
  • D/4 (Case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Queste possono appunto, in presenza di determinati requisiti, usufruire del Superbonus con la concessione di limiti di spesa più elevati rispetto a quanto previsto per gli altri beneficiari. Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: criteri per calcolo limiti di spesa ONLUS

Il Fisco specifica che in questi casi viene consentito ai beneficiari di considerare un fabbricato accatastato come singola unità come se fosse invece un fabbricato composto da più unità immobiliari. Questo significa che per gli interventi eseguiti si potranno considerare limiti di spesa moltiplicati per le singole unità che compongono l’edificio (come accade per i condomini).

In questo contesto, tenendo conto che l’edificio è invece accatastato come singola unità, sarà possibile indicare un numero di unità abitative “virtuali” che compongono l’edificio, moltiplicando poi il limite di spesa base per il numero di unità che si indica.

In questi casi, la Comunicazione potrà essere compilata alternativamente in due modalità:

  1. Considerando le unità immobiliari “virtuali” in maniera distinta tra loro, e quindi inviando una Comunicazione per ognuna di esse, seguendo le disposizioni previste per l’invio dedicato alle singole unità immobiliari. In ogni Comunicazione si dovranno indicare i dati relativi alla spesa sostenuta, alla relativa detrazione e al valore del credito ceduto ai vari cessionari/fornitori, in relazione però solo alla singola unità virtuale alla quale ci si riferisce. Riguardo ai dati catastali, sarà possibile indicare gli stessi dati (relativi al fabbricato unico) su ogni diversa Comunicazione;
  2. Qualora la tipologie di interventi e i limiti di spesa risultassero compatibili con i casi di “condominio minimo senza amministratore”, sarà possibile inviare una sola Comunicazione relativa all’intero fabbricato. Chiaramente sarà necessario seguire le istruzioni per la compilazione relative ai condomini minimi senza amministratore, indicando nello specifico:
    • Alla voce “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il CF dell’ente proprietario o detentore dell’edificio;
    • Nel “Quadro A”, si dovrà indicare il numero di unità immobiliari “virtuali” che compongono l’edificio. Per il calcolo si dovrà tener conto della spesa complessivamente sostenuta, indicando un numero di unità tale da ottenere un limite di spesa compatibile con l’importo della spesa sostenuta;
    • Sarà necessario infine compilare, in maniera coerente, i Quadri B, C e D, in particolare ripetendo, dove richiesto, sempre gli stessi dati catastali e il CF dell’ente come beneficiario della detrazione.

Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo

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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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